Caso legale seguito
Diritto scolastico: Quali tutele per i docenti riservisti? Il caso di una professoressa.
Qualche mese fa si è rivolta allo Studio Legale Guida una professoressa non vedente, non assegnataria di alcuna supplenza, al fine di verificare la correttezza dell’iter amministrativo nell’assegnazione degli incarichi ai docenti.
La docente ha preso parte alla procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per il personale educativo.
La nostra assistita, come appena detto, è un’insegnante non vedente e, oltre a presentare tutta la documentazione medica comprovante il suo status, ha indicato nell’apposita sezione dell’istanza dedicata al titolo di riserva, anche il codice P, ossia il codice descrittivo della propria condizione.
Alla pubblicazione delle graduatorie è seguita la pubblicazione periodica di vari bollettini di nomina recanti i nominativi dei docenti presenti nella graduatoria e destinatari di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività scolastiche. La docente non è risultata destinataria di alcun incarico, nonostante la sua disabilità le avrebbe dato diritto ad una quota di riserva aggiuntiva per non vedenti nella misura del 2%.
A seguito di più istanze di accesso agli atti l’Amministrazione comunicava che nessun non vedente era stato assunto e che non risultava alcuno strumento idoneo a valutare l’inserimento degli insegnanti non vedenti in organico.
Ebbene, tramite ricorso, si è rappresentato al Giudice che l’Amministrazione aveva errato per il seguente motivo.
Com’è noto, l’O.M. n. 88/2024, ossia l’Ordinanza che disciplina le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, all’art. 12 richiama espressamente e per intero la l. n. 68/1999: “In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68”.
Non occorre ricordare che la l. n. 68/1999 stabilisce le norme per il diritto al lavoro dei disabili e mira a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa di questi.
Sempre la legge n. 68/1999 all’art.1 c.3 dispone: “Restano ferme le norme […] per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270.”
Ebbene, l’art. 61 assegna espressamente agli insegnanti non vedenti un’aliquota del 2% aggiuntiva a titolo di riserva:
“Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede […] Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso – e comunque non meno di due posti – è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali”.
Dal quadro normativo appena descritto, appare evidente che il legislatore ha voluto, dunque, tutelare in modo particolare gli insegnanti non vedenti, assegnando loro un’aliquota a parte e maggiorata al fine di tutelare il loro diritto al lavoro.
Quanto appena detto trova la propria ragione nel fatto che la disabilità visiva impone delle particolari limitazioni ai lavoratori, i quali sono spesso costretti a scegliere alcune professioni che più si adattano al proprio status.
Non è un mistero infatti che chi è cieco non può accedere ad alcune professioni manuali e intellettuali poiché risultano ancora oggi presenti delle barriere architettoniche, sociali e culturali.
Riguardo all’applicazione della quota di riserva a favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nelle assunzioni, la Suprema Corte (con riferimento alla sentenza S.U. 19030/2012)ha sottolineato come, sulla base della L. n. 68 del 1999, art. 3, sia evidente che nel contesto dell’impiego pubblico, ogni tipo di graduatoria obblighi in modo categorico il datore di lavoro ad identificare, secondo la legge, coloro che hanno diritto all’assegnazione dei posti riservati, anche a questo punto con l’identificazione della tipologia della disabilità. Questo rappresenta un principio generale che non può essere trasgredito in alcun modo.
Nel momento in cui la stessa ha voluto verificare la legittimità dell’azione amministrativa, le è stato negato l’accesso agli atti. La P.A. ha motivato il diniego sostenendo che nel calcolo della quota di riserva il personale docente non suddivide le istanze in base al tipo di disabilità, ma distingue le categorie dei disabili nel suo complesso dalle altre tipologie previste.
Ha inoltre precisato che: “Per quanto riguarda la richiesta relativa alla pianta organica dei docenti non vedenti presenti nelle classi di concorso OMISSIA, si comunica che questo Ufficio non dispone di tale documento”.
Ci si chiede allora come sia possibile per l’Amministrazione non aver alcuno strumento di controllo sull’assunzione del personale non vedente e dunque come può l’Amministrazione controllare che l’aliquota del 2%, prevista dalla l. n. 68/1999 che richiama le disposizioni della l. n. 270 del 1982, venga rispettata?
Il ricorso è stato incardinato innanzi al Giudice del lavoro in quanto non si è domandato l’annullamento degli atti amministrativi ma si è rivendicato il diritto soggettivo all’assunzione in ragione del danno cagionato dai preposti funzionari presso l’Ambito Territoriale contro cui è causa, per violazione della legge n. 68/1999 e della legge n. 270/1982 interamente richiamata dalla precedente.
Avv. Rosa Guida