Pubblicazione legale:
INDENNITA’ DI AVVIAMENTO PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE NON E’ SEMPRE DOVUTA
Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale,
secondo la Legge n. 392 del 1978, art. 35, spetta al conduttore di un immobile
commerciale se questo è un punto di riferimento per la clientela per cui in
modo tale che il contatto diretto tra i destinatari finali dell'attività
imprenditoriale del conduttore e quest'ultimo possa avvenire proprio in
considerazione dell'ubicazione dei locali.
L'indennità non è dovuta se l'attività nel locale non attira un pubblico
generale e i clienti sono selezionati attraverso altri canali. L'ubicazione
deve favorire il contatto casuale con la clientela per poter richiedere
l'indennità. In sintesi, l'indennità è subordinata all’accertamento del fatto
che l'attività soddisfi le esigenze della generalità degli interessati, e non
già di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli operatori
economici.
La corte di Cassazione con la sentenza 9305/2012 ha confermato l’orientamento
precedente secondo cui “il conduttore di un immobile utilizzato per uso
diverso da quello abitativo, in tanto puo' rivendicare, alla cessazione del
rapporto, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto
provi che il locale costituiva luogo aperto alla frequentazione diretta della
generalita' dei consumatori e, dunque, luogo da se' solo idoneo ad esercitare
un richiamo su un pubblico indifferenziato di utenti, si da essere esso stesso
collettore di clientela e fattore locale di avviamento (confr. Cass. civ. 3, 21
maggio 2008, n. 13083). Significativo, al riguardo e' che, ai fini del
riconoscimento del diritto, pur non attribuendosi rilievo all'entita' numerica della
cerchia degli avventori o al mancato reperimento di essa tra i passanti nella
pubblica via antistante l'immobile locato, si insista sempre sul dato della
destinazione dei locali ad attivita' comportante il contatto con il pubblico e
alla loro ontologica predisposizione alla frequentazione diretta ed
indifferenziata di clienti che abbiano necessita' e interesse ad entrare in
contatto con l'impresa (confr. Cass. civ. 29 febbraio 2008, n. 5510).”
Nel caso della vendita esclusivamente online, quindi, l'indennità di
avviamento non sarebbe dovuta in quanto :
1. Manca il requisito fondamentale del contatto diretto con il pubblico nel
locale commerciale
2. L'immobile non costituisce un "collettore di clientela" né un
fattore di avviamento locale
3. La clientela non viene attratta dall'ubicazione fisica del locale
Tuttavia, la situazione potrebbe essere diversa nel caso di attività
"miste" che combinano vendita online e fisica. Ciò che rileva è che i
locali siano effettivamente destinati ad attività che comporti il contatto con
il pubblico e che siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata
dei clienti. In questi casi, se il locale commerciale mantiene una funzione di
punto vendita fisico aperto al pubblico, l'indennità di avviamento sarebbe
dovuta, indipendentemente dal fatto che parte dell'attività si svolga anche
online.
In conclusione, per le attività esclusivamente online l'indennità di
avviamento non è dovuta per mancanza dei presupposti fondamentali previsti
dalla legge, mentre per le attività miste (online + negozio fisico) l'indennità
è riconosciuta se e nella misura in cui il locale mantenga una effettiva
funzione di punto vendita aperto al pubblico.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati