Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale

Informazioni generali

L'Avv. Gorgoglione è un avvocato civilista che opera prevalentemente nel settore immobiliare (diritto condominiale, contrattualistica immobiliare, locazioni, risarcimento danni), occupandosi inoltre di diritto commerciale (appalto, recupero crediti, procedure esecutive, contrattualistica commerciale). Si laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Foggia e consegue un master in “Risanamento e crisi di impresa” organizzato dal Sole 24 ore. Nel 2019 ha scritto il libro “Dalla crisi di impresa al fallimento" pubblicato dalla Editrice Admaiora. E' co-fondatore con l'Avv. Walter Massara del team WR Milano Avvocati.

Esperienza


Diritto condominiale

Mi occupo costantemente di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Mi occupo sia di problematiche legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Mi occupo, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Mi occupo costantemente di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore del "real estate". Gestisco inoltre il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Sfratto

In conseguenza della mia forte vocazione per il diritto immobiliare, mi occupo con frequenza di azioni di sfratto, generalmente in favore della proprietà, occupandomi in particolare sia della fase della convalida, sia del recupero del credito, sia dell'esecuzione per consegna e rilascio. Mi occupo, altresì, delle azioni ex art. 609 c.p.c. di sgombero dell'immobile non rilasciato libero da cose al temine del rapporto locatizio.


Altre categorie

Diritto immobiliare, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto civile, Eredità e successioni, Fallimento e proc. concorsuali, Aste giudiziarie, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Edilizia ed urbanistica, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'indennita’ di avviamento per la locazione commerciale non e’ sempre dovuta

Pubblicato su IUSTLAB

INDENNITA’ DI AVVIAMENTO PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE NON E’ SEMPRE DOVUTA Il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, secondo la Legge n. 392 del 1978, art. 35, spetta al conduttore di un immobile commerciale se questo è un punto di riferimento per la clientela per cui in modo tale che il contatto diretto tra i destinatari finali dell'attività imprenditoriale del conduttore e quest'ultimo possa avvenire proprio in considerazione dell'ubicazione dei locali. L'indennità non è dovuta se l'attività nel locale non attira un pubblico generale e i clienti sono selezionati attraverso altri canali. L'ubicazione deve favorire il contatto casuale con la clientela per poter richiedere l'indennità. In sintesi, l'indennità è subordinata all’accertamento del fatto che l'attività soddisfi le esigenze della generalità degli interessati, e non già di singoli soggetti direttamente contattati o di singoli operatori economici. La corte di Cassazione con la sentenza 9305/2012 ha confermato l’orientamento precedente secondo cui “ il conduttore di un immobile utilizzato per uso diverso da quello abitativo, in tanto puo' rivendicare, alla cessazione del rapporto, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto provi che il locale costituiva luogo aperto alla frequentazione diretta della generalita' dei consumatori e, dunque, luogo da se' solo idoneo ad esercitare un richiamo su un pubblico indifferenziato di utenti, si da essere esso stesso collettore di clientela e fattore locale di avviamento (confr. Cass. civ. 3, 21 maggio 2008, n. 13083). Significativo, al riguardo e' che, ai fini del riconoscimento del diritto, pur non attribuendosi rilievo all'entita' numerica della cerchia degli avventori o al mancato reperimento di essa tra i passanti nella pubblica via antistante l'immobile locato, si insista sempre sul dato della destinazione dei locali ad attivita' comportante il contatto con il pubblico e alla loro ontologica predisposizione alla frequentazione diretta ed indifferenziata di clienti che abbiano necessita' e interesse ad entrare in contatto con l'impresa (confr. Cass. civ. 29 febbraio 2008, n. 5510) .” Nel caso della vendita esclusivamente online, quindi, l'indennità di avviamento non sarebbe dovuta in quanto : 1. Manca il requisito fondamentale del contatto diretto con il pubblico nel locale commerciale 2. L'immobile non costituisce un "collettore di clientela" né un fattore di avviamento locale 3. La clientela non viene attratta dall'ubicazione fisica del locale Tuttavia, la situazione potrebbe essere diversa nel caso di attività "miste" che combinano vendita online e fisica. Ciò che rileva è che i locali siano effettivamente destinati ad attività che comporti il contatto con il pubblico e che siano aperti alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti. In questi casi, se il locale commerciale mantiene una funzione di punto vendita fisico aperto al pubblico, l'indennità di avviamento sarebbe dovuta, indipendentemente dal fatto che parte dell'attività si svolga anche online. In conclusione, per le attività esclusivamente online l'indennità di avviamento non è dovuta per mancanza dei presupposti fondamentali previsti dalla legge, mentre per le attività miste (online + negozio fisico) l'indennità è riconosciuta se e nella misura in cui il locale mantenga una effettiva funzione di punto vendita aperto al pubblico. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Caso legale seguito

Contrattualistica in materia di locazioni e tutela giudiziale

Milano dal 2015 ad oggi

Assisto costantemente privati e aziende nella stesura di contratti di locazione e comodato di vario tipo. Mi sono occupato al contempo anche della consulenza e della stesura di contratti di rent to buy e di affitto di spazi in coworking. Ho assistito diversi clienti anche nella fase patologica di tali contratti, ovvero in caso di inadempimento, risoluzione, recupero del credito, di sfratto con relative fasi di opposizione.

Pubblicazione legale

Trasformazione di un locale in box auto e limiti posti dal condominio

Pubblicato su IUSTLAB

Nel contesto condominiale, la trasformazione di un locale di proprietà esclusiva in box auto è un’operazione che potrebbe generare conflitti con il Condominio. Anche quando l’intervento riguarda un bene individuale, non è raro che i lavori incidano su parti comuni dell’edificio o sull’aspetto esteriore del fabbricato, rendendo necessario il coinvolgimento dell’assemblea. Il punto centrale della questione riguarda il delicato equilibrio tra il diritto del singolo condomino di utilizzare e valorizzare la propria unità immobiliare e l’interesse collettivo alla tutela delle parti comuni e, in particolare, del decoro architettonico dell’edificio. In linea generale, il condomino può apportare modifiche alla propria unità e servirsi delle parti comuni anche in modo più intenso, purché non ne alteri la destinazione e non pregiudichi i diritti degli altri partecipanti. Tuttavia, quando l’intervento comporta una manomissione delle parti comuni o una modifica della facciata, il margine di autonomia del singolo si riduce sensibilmente. Un caso recente affrontato dal Tribunale di Trieste offre un esempio significativo. La vicenda riguardava una proprietaria che aveva acquistato un locale al piano terra rispetto al quale ha promosso la conversione della destinazione d'uso e il mutamento materiale dello stesso per consentire l'installazione della basculante. Tale attività è stata contrastata dall'assemblea la quale ha contestato la lesione del decoro architettonico dell'edificio. Convocata l’assemblea, i condomini deliberavano il diniego all’esecuzione delle opere. La proprietaria, ha impugnato la delibera essendo a suo avviso espressione della negazione di un suo diritto. Il Tribunale avrebbe perciò dovuto valutare quale fosse l'interesse prevalente e, nel farlo, valutare quindi se il diritto del Condomino fosse lesivo del decoro architettonico del Condominio. Nel caso specifico il Giudice ha accolto le difese del Condominio ritenendo che l’allargamento del foro di accesso avrebbe inciso in modo significativo sull’armonia della facciata, caratterizzata da una precisa simmetria e da elementi architettonici coerenti tra loro. La decisione conferma, ancora una volta, che la trasformazione di un locale in box auto non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo della proprietà individuale o della regolarità edilizia. Quando i lavori incidono sulla facciata o sulle parti comuni (o sono in contrasto con il regolamento contrattuale), l’assemblea può legittimamente opporsi, soprattutto se l’intervento compromette il decoro architettonico dell’edificio. In questi casi, il diritto del singolo trova un limite nell’interesse collettivo del condominio, che resta un bene giuridico autonomamente tutelato dall’ordinamento. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

Ruggiero Gorgoglione
Via E. De Amicis 45
Milano (MI)

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