Pubblicazione legale:
Spesso ci si interroga sulla validità della convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria.
Sul punto l'art. 66 disp. att. c.c. è tassativo nell'indicare che l'avviso di convocazione debba essere trasmesso a mezzo: posta raccomandata, pec, consegna a mani, fax, il tutto almeno 5 giorni prima dell'assemblea.
In ogni caso la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria a determinate condizioni:
- in caso di prova della ricezione, ad esempio mediante conferma espressa (Tribunale Tivoli 5.4.22);
- in caso di espresso assenso preventivo del condomino alle convocazioni a mezzo posta elettronica ordinaria (Corte D'Appello di Brescia 4/2019);
- in caso di non contestazione della ricezione dell'e-mail ordinaria (Tribunale di Roma sent. 17727/21);
Per cui, sebbene la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria non possa considerarsi vietata, è opportuno considerare che, in caso di impugnazione della delibera, per poter considerare valida la convocazione stessa, questa dovrà rispettare una delle condizioni pocanzi esposte.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati