Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale

Informazioni generali

L'Avv. Gorgoglione è un avvocato civilista che opera prevalentemente nel settore immobiliare (diritto condominiale, contrattualistica immobiliare, locazioni, risarcimento danni), occupandosi inoltre di diritto commerciale (appalto, recupero crediti, procedure esecutive, contrattualistica commerciale). Si laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Foggia e consegue un master in “Risanamento e crisi di impresa” organizzato dal Sole 24 ore. Nel 2019 ha scritto il libro “Dalla crisi di impresa al fallimento" pubblicato dalla Editrice Admaiora. E' co-fondatore con l'Avv. Walter Massara del team WR Milano Avvocati.

Esperienza


Diritto civile

Mi occupo di contenzioso civile a tutto tondo, approfondendo costantemente la materia. In particolare mi occupo di tutte le problematiche attinenti alla proprietà e ai diritti reali di godimento, nonchè della contrattualistica civile e commerciale.


Diritto immobiliare

Mi occupo degli aspetti civilistici del diritto immobiliare. Ho seguito operazioni immobiliari di compravendita di immobili gravati da ipoteche e pignoramenti, nonché contenzioso di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria. Mi sono occupato inoltre di azioni possessorie e petitorie, anche finalizzate all'accertamento dell'usucapione della proprietà.


Diritto condominiale

Mi occupo costantemente di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Mi occupo sia di problematiche legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Mi occupo, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Altre categorie

Locazioni, Sfratto, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Eredità e successioni, Fallimento e proc. concorsuali, Aste giudiziarie, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Edilizia ed urbanistica, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

SUPERBONUS 110%: illegittima la delibera se la facciata lede il decoro architettonico e non è adottata all’unanimità

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera di rifacimento della facciata qualora si preveda una modifica dell’estetica complessiva dell’edificio (ad esempio modificando i materiali che lo rivestono, i colori o le linee) ovvero la realizzazione di un cappotto termico “ a macchia di leopardo ” (per non violare la proprietà privata, escludendo ad esempio il cappotto in corrispondenza dei condomini dissenzienti). La valutazione della legittimità della delibera di rifacimento delle facciate, parte da principi di ampia portata, applicabili quindi a ogni intervento idoneo ad alterare il decoro architettonico. E’ opportuno partire quindi dal concetto di decoro architettonico, definito in giurisprudenza come l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali. In punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale con la sentenza n. 1286 del 2010 ha chiarito appunto che, per decoro architettonico, si intende la “ estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia” e che ”va valutato, ai sensi dell’art. 1120, 2º comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del fabbricato purché l’immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi sull’intero stabile) e non rispetto all’impatto con l’ambiente circostante ” (così anche Cass. civ., sez. II, 29-01-2016, n. 1718). Costantemente quindi la giurisprudenza ritiene meritevole di tutela il decoro architettonico degli edifici condominiali anche ove gli stessi siano caratterizzati da linee semplici. Tale tutela trova il suo fondamento nell’ultimo comma dell’art. 1120 c.c. il quale, nell’individuare le limitazioni alle innovazioni, espressamente vieta quelle che alterino il decoro architettonico dell’edificio. In tema, la Suprema Corte ha affermato che: “ Per «decoro architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intendersi l’estetica dell’edificio costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico; conseguentemente, non è possibile escludere a priori un’alterazione del decoro architettonico per il solo fatto che la realizzazione di una veranda su di una terrazza a livello interessi un appartamento posto non sulla facciata principale, bensì su quella interna, dell’edificio condominiale ” (Cass. civ., sez. II, 29-01-2016, n. 1718). In linea con quanto sopra gli ermellini, con statuizione particolarmente sensibile al problema, ebbero ad affermare che “ Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio ” (Cass. civ., sez. II, 11-05-2011, n. 10350). Si ritiene quindi che la delibera che va ad “ alterare ” il decoro, possa essere adottata solo con il consenso unanime di tutti i condomini, ragion per cui la delibera non unanime sarà annullabile (nel termine di decadenza di 30 giorni) in quanto assunta in mancanza delle maggioranze necessarie (in tal senso Cass. 4806/2005 , Tribunale civile Milano, 30 novembre 2016). Sullo specifico tema del Superbonus si è anche espresso in tempi recenti il Collegio Tribunale di Milano, il quale con provvedimento del 30.9.2021 (nella procedura di reclamo avverso un precedente provvedimento cautelare del 13.8.2021) ha ritenuto che la modifica della facciata per la realizzazione dei lavori del cd. Superbonus possa essere lesiva del decoro. In particolare, il Collegio ha affermato che per la violazione del decoro architettonico sia “ sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e si gnificativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (per Cass. 1076/05 e Cass. 14455/09, l’alterazione del decoro è integrata … da qualunque intervento che alteri in modo visibile e signi ficativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all’edificio una propria specifica identità) ”, fatta tale doverosa premessa il Collegio ha ritenuto che la realizzazione del Cappotto termico con modifica dei materiali che compongono la facciate e della gamma cromatica della stessa comporti un’alterazione lesiva del decoro. Si ritiene quindi che per la modifica dell’estetica dell’edificio anche in tema di Superbonus sia necessaria la decisione all’unanimità, in difetto la delibera sarà viziata e quindi annullabile. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

SUPERBONUS 110%: illegittima la delibera di realizzazione di impianti di acqua calda sanitaria in luogo di quelli autonomi se non è adottata all’unanimità

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di Superbonus ci si interroga sulla legittimità della delibera adottata con la maggioranza prevista dal Decreto Rilancio in materia di Superbonus per la realizzazione di un impianto centralizzato di acqua calda in un edificio in cui sono già presenti impianti autonomi. Si ritiene innanzitutto che un’opera centralizzata in luogo di quella privata sia anch’essa lesiva della proprietà privata, richiedendo quindi il consenso espresso del singolo proprietario, per cui ad avviso dello scrivente non si potrà imporre al singolo proprietario la rimozione del proprio impianto. Sull’illegittimità della delibera di realizzazione di impianti di acqua calda centralizzata in luogo di quelli autonomi si è altresì espresso il Tribunale di Milano (ordinanza Collegiale del 30.9.2021 R.G. 35338/2021) ritenendo che, qualora la spesa per l’impianto sia da dividersi tra tutti i condomini (per cui l’impianto sarà di proprietà di tutti), considerato che l’installazione centralizzata interessa le parti comuni, ciò comporterebbe di fatto la costituzione di un diritto reale sul fondo comune, per cui è necessario il consenso unanime di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108 III co. c.c. Da ciò ne discende che la delibera adottata in merito senza il consenso di tutti i condomini è illegittima. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Trasformazione di un locale in box auto e limiti posti dal condominio

Pubblicato su IUSTLAB

Nel contesto condominiale, la trasformazione di un locale di proprietà esclusiva in box auto è un’operazione che potrebbe generare conflitti con il Condominio. Anche quando l’intervento riguarda un bene individuale, non è raro che i lavori incidano su parti comuni dell’edificio o sull’aspetto esteriore del fabbricato, rendendo necessario il coinvolgimento dell’assemblea. Il punto centrale della questione riguarda il delicato equilibrio tra il diritto del singolo condomino di utilizzare e valorizzare la propria unità immobiliare e l’interesse collettivo alla tutela delle parti comuni e, in particolare, del decoro architettonico dell’edificio. In linea generale, il condomino può apportare modifiche alla propria unità e servirsi delle parti comuni anche in modo più intenso, purché non ne alteri la destinazione e non pregiudichi i diritti degli altri partecipanti. Tuttavia, quando l’intervento comporta una manomissione delle parti comuni o una modifica della facciata, il margine di autonomia del singolo si riduce sensibilmente. Un caso recente affrontato dal Tribunale di Trieste offre un esempio significativo. La vicenda riguardava una proprietaria che aveva acquistato un locale al piano terra rispetto al quale ha promosso la conversione della destinazione d'uso e il mutamento materiale dello stesso per consentire l'installazione della basculante. Tale attività è stata contrastata dall'assemblea la quale ha contestato la lesione del decoro architettonico dell'edificio. Convocata l’assemblea, i condomini deliberavano il diniego all’esecuzione delle opere. La proprietaria, ha impugnato la delibera essendo a suo avviso espressione della negazione di un suo diritto. Il Tribunale avrebbe perciò dovuto valutare quale fosse l'interesse prevalente e, nel farlo, valutare quindi se il diritto del Condomino fosse lesivo del decoro architettonico del Condominio. Nel caso specifico il Giudice ha accolto le difese del Condominio ritenendo che l’allargamento del foro di accesso avrebbe inciso in modo significativo sull’armonia della facciata, caratterizzata da una precisa simmetria e da elementi architettonici coerenti tra loro. La decisione conferma, ancora una volta, che la trasformazione di un locale in box auto non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo della proprietà individuale o della regolarità edilizia. Quando i lavori incidono sulla facciata o sulle parti comuni (o sono in contrasto con il regolamento contrattuale), l’assemblea può legittimamente opporsi, soprattutto se l’intervento compromette il decoro architettonico dell’edificio. In questi casi, il diritto del singolo trova un limite nell’interesse collettivo del condominio, che resta un bene giuridico autonomamente tutelato dall’ordinamento. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

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