Pubblicazione legale:
La Corte d’Appello di Firenze con
la recente sentenza n. 1233/2021 ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale
consolidato secondo cui il regolamento contrattuale (ovverosia allegato al
rogito di acquisto di tutti i condomini) può porre limiti più stringenti per la
tolleranza dei rumori da parte dei condomini.
Si ricordi infatti che già il
codice civile all’art. 844 disciplina le immissioni qualora superino la normale
tollerabilità, ciò però non impedisce al regolamento contrattuale di porre
limiti più stringenti. Solo il regolamento contrattuale può però porre tali
limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni
alla proprietà esclusiva.
Nel caso specifico quindi la
Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale,
ritenendo in particolare che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione
di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine
fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più
stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori
molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto
nelle ore di riposo.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati