Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale

Informazioni generali

L'Avv. Gorgoglione è un avvocato civilista che opera prevalentemente nel settore immobiliare (diritto condominiale, contrattualistica immobiliare, locazioni, risarcimento danni), occupandosi inoltre di diritto commerciale (appalto, recupero crediti, procedure esecutive, contrattualistica commerciale). Si laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Foggia e consegue un master in “Risanamento e crisi di impresa” organizzato dal Sole 24 ore. Nel 2019 ha scritto il libro “Dalla crisi di impresa al fallimento" pubblicato dalla Editrice Admaiora. E' co-fondatore con l'Avv. Walter Massara del team WR Milano Avvocati.

Esperienza


Diritto condominiale

Mi occupo costantemente di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Mi occupo sia di problematiche legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Mi occupo, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Mi occupo costantemente di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore del "real estate". Gestisco inoltre il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Sfratto

In conseguenza della mia forte vocazione per il diritto immobiliare, mi occupo con frequenza di azioni di sfratto, generalmente in favore della proprietà, occupandomi in particolare sia della fase della convalida, sia del recupero del credito, sia dell'esecuzione per consegna e rilascio. Mi occupo, altresì, delle azioni ex art. 609 c.p.c. di sgombero dell'immobile non rilasciato libero da cose al temine del rapporto locatizio.


Altre categorie

Diritto immobiliare, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Aste giudiziarie, Eredità e successioni, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Edilizia ed urbanistica, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il criterio di ripartizione delle spese per il rifacimento dell'autorimessa: art. 1125 c.c.

Pubblicato su IUSTLAB

In merito alle spese straordinarie per il consolidamento strutturale, la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità ritiene applicabile in via analogica dell’art. 1125 c.c., in virtù della specifica e differente utilità che i condomini traggono dal bene oggetto degli interventi. Per quanto concerne il criterio di riparto, l'art. 1125 in punto recita quanto segue: “ Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto . ” (il sottolineato e grassetto sono aggiunti, ndr.), prevedendo quindi che la spesa debba essere divisa in tre parti: – manutenzione straordinaria del solaio e della struttura sottostante il cortile, a copertura dei box e la relativa impermeabilizzazione : 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico dei proprietari esclusivi dei locali sottostanti (delle autorimesse). – pavimentazione (copertura del pavimento ex art. 1125 c.c.): se prevista, a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà; – intonaco, tinta e decorazioni : se previsti, a carico dei condomini proprietari delle autorimesse sottostanti; Chiaramente la suddivisione tra i condomini dovrà essere effettuata in base ai millesimi di proprietà ex art. 1123 co. 1 c.c. La possibilità di applicare tale criterio di riparto, è altresì confermata dalla Corte di Cassazione, la quale sul punto ha affermato che: “ Sussistono allora – come messo in luce dagli arresti giurisprudenziali sopra riportati- , le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto : tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123 cod. civ., comma 2, 8/c– Una situazione sostanzialmente analoga si verifica nel caso in esame, in quanto l’usura della pavimentazione del cortile è determinata dall’utilizzazione esclusiva che della stessa viene fatta dalla collettività dei condomini. ” (Cass. n. 15841/2011, si veda anche Cass. n. 2243/2012, Cass. n. 10858/2010, Cass. n. 18194/2005, Tribunale di Roma sez. VII 19/02/2006, il sottolineato e il grassetto sono aggiunti, ndr.) Nello stesso senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4338/2023, affermando che: “ va rammentato anche che integra consolidato indirizzo della giurisprudenza quello secondo cui “il solaio esistente che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani perchè ha la funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore. Es. costituisce infatti l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e correlativa inutilità per gli altri condomini. Coerentemente con questa funzione l'art. 1125 c.c. prevede che le spese per la manutenzione dei soffitti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto” (cfr. Cass. n. 24266/2018 e Cass. n. 2011). La presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (v., da ultimo, Cass., 11/6/2018, n. 15048). ” Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Rumori molesti e come affrontarli

Pubblicato su IUSTLAB

In materia di rumori molesti, i diritti del singolo al pacifico godimento del proprio immobile trovano innanzitutto tutela nell ’art. 844 c.c., norma che disciplina le immissioni qualora superino la normale tollerabilità. In tale caso, nell'eventualità di un'azione, il singolo dovrà provare il carattere molesto delle immissioni, producendo le rilevazioni fonometriche dell'ARPA o, quantomeno, di un tecnico di parte. Si deve anche considerare che i l regolamento condominiale contrattuale può prevedere limiti alle immissioni, nel qual caso anche il Condominio sarà legittimato ad agire per mancato rispetto del regolamento stesso. Si rammenta innanzitutto che solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva. In tal caso è sufficiente provare l'esistenza delle immissioni, e non anche la loro soglia, ciò secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1233/2021 la quale, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado, ha ritenuto in che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono. Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto nelle ore di riposo. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Quando l'addebito di spese personali è illegittimo

Pubblicato su IUSTLAB

In materia di spese personali ci si interroga sulla legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo. E' opportuno innanzitutto considerare che il Condominio può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di " utilizzazione differenziata " (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, solo in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E' perciò opportuno opportuno valutare la legittimità dell'addebito in base alla tipologia di spesa: Riparazioni per danni causati dal condomino In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019) Opere eseguite su parti private Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi) ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo. Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche. Spese legali Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente. Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo. Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possa valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

Ruggiero Gorgoglione
Via E. De Amicis 45
Milano (MI)

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