Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato a Milano per diritto condominiale, immobiliare e locazioni

Informazioni generali

L’Avv. Ruggiero Gorgoglione è un avvocato civilista del Foro di Milano co-fondatore con l’Avv. Walter Massara dello Studio WR Milano Avvocati; opera prevalentemente nel diritto condominiale, immobiliare, locatizio e dell’appalto edilizio. Assiste condomìni, amministratori, proprietari, condòmini, locatori, conduttori, imprese edili e operatori immobiliari in fase stragiudiziale e giudiziale. Si occupa di delibere condominiali, recupero crediti, regolamenti, immissioni, compravendite, vizi dell’immobile, locazioni, sfratti e appalti. Nel 2019 ha realizzato una pubblicazione per la casa Editrice Admaiora.

Esperienza


Diritto condominiale

Mi occupo stabilmente di diritto condominiale, assistendo condomìni, amministratori e singoli condòmini in fase stragiudiziale, mediazione e giudizio. Seguo impugnazioni di delibere, recupero crediti condominiali, riparto spese, regolamenti, uso delle parti comuni, decoro architettonico, immissioni di rumori e odori, infiltrazioni, lavori condominiali, revoca e nomina dell’amministratore.


Sfratto

Mi occupo con frequenza di procedimenti di sfratto, prevalentemente in favore della proprietà, seguendo la fase di intimazione e convalida, il recupero dei canoni insoluti e l’esecuzione per consegna o rilascio dell’immobile. Presto assistenza anche nelle opposizioni, nelle trattative per il rilascio bonario e nelle attività successive, comprese le procedure ex art. 609 c.p.c. per il rilascio dell'immobile non libero da cose.


Locazioni

Mi occupo di locazioni abitative e commerciali, assistendo locatori, conduttori, proprietari e imprese nella redazione, gestione e risoluzione dei contratti. Seguo controversie su morosità, sfratto, rilascio dell’immobile, recupero canoni, indennità di avviamento, recesso, diniego di rinnovo, danni all’immobile, deposito cauzionale, occupazione senza titolo e inadempimenti.


Altre categorie

Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto civile, Eredità e successioni, Mediazione, Aste giudiziarie, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Trasformazione di un locale in box auto e limiti posti dal condominio

Pubblicato su IUSTLAB

Nel contesto condominiale, la trasformazione di un locale di proprietà esclusiva in box auto è un’operazione che potrebbe generare conflitti con il Condominio. Anche quando l’intervento riguarda un bene individuale, non è raro che i lavori incidano su parti comuni dell’edificio o sull’aspetto esteriore del fabbricato, rendendo necessario il coinvolgimento dell’assemblea. Il punto centrale della questione riguarda il delicato equilibrio tra il diritto del singolo condomino di utilizzare e valorizzare la propria unità immobiliare e l’interesse collettivo alla tutela delle parti comuni e, in particolare, del decoro architettonico dell’edificio. In linea generale, il condomino può apportare modifiche alla propria unità e servirsi delle parti comuni anche in modo più intenso, purché non ne alteri la destinazione e non pregiudichi i diritti degli altri partecipanti. Tuttavia, quando l’intervento comporta una manomissione delle parti comuni o una modifica della facciata, il margine di autonomia del singolo si riduce sensibilmente. Un caso recente affrontato dal Tribunale di Trieste offre un esempio significativo. La vicenda riguardava una proprietaria che aveva acquistato un locale al piano terra rispetto al quale ha promosso la conversione della destinazione d'uso e il mutamento materiale dello stesso per consentire l'installazione della basculante. Tale attività è stata contrastata dall'assemblea la quale ha contestato la lesione del decoro architettonico dell'edificio. Convocata l’assemblea, i condomini deliberavano il diniego all’esecuzione delle opere. La proprietaria, ha impugnato la delibera essendo a suo avviso espressione della negazione di un suo diritto. Il Tribunale avrebbe perciò dovuto valutare quale fosse l'interesse prevalente e, nel farlo, valutare quindi se il diritto del Condomino fosse lesivo del decoro architettonico del Condominio. Nel caso specifico il Giudice ha accolto le difese del Condominio ritenendo che l’allargamento del foro di accesso avrebbe inciso in modo significativo sull’armonia della facciata, caratterizzata da una precisa simmetria e da elementi architettonici coerenti tra loro. La decisione conferma, ancora una volta, che la trasformazione di un locale in box auto non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo della proprietà individuale o della regolarità edilizia. Quando i lavori incidono sulla facciata o sulle parti comuni (o sono in contrasto con il regolamento contrattuale), l’assemblea può legittimamente opporsi, soprattutto se l’intervento compromette il decoro architettonico dell’edificio. In questi casi, il diritto del singolo trova un limite nell’interesse collettivo del condominio, che resta un bene giuridico autonomamente tutelato dall’ordinamento. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Quando il regolamento può vietare B&B e affittacamere

Pubblicato su IUSTLAB

La crescente diffusione di bed and breakfast e affittacamere ha generato numerose controversie condominiali, specialmente quando il regolamento dell'edificio contiene clausole che limitano l'uso delle proprietà esclusive. La questione centrale riguarda la validità e l'efficacia di tali divieti, nonché le condizioni necessarie per la loro opponibilità ai condomini. Solo un regolamento condominiale di natura contrattuale può imporre limiti all’uso delle proprietà esclusive secondo la previsione dell’art. 1138 c.c. Come chiarito dalla Cassazione civile con sentenza n. 24526 del 2022, le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale possono limitare la facoltà dei proprietari delle unità singole se richiamate nell’atto di acquisto dell’immobile. Il regolamento contrattuale, quindi, può limitare la possibilità di svolgere l’attività di affittacamere (o attività produttive a tutto tondo tra cui è da considerarsi compresa quella di B&B). La natura contrattuale del regolamento si evince dal fatto che lo stesso è stato approvato all'unanimità dei condomini o predisposto dall'originario costruttore e accettato negli atti di acquisto. Un regolamento meramente assembleare quindi non può imporre limitazioni alle proprietà esclusive. Per essere opponibili ai successivi acquirenti, le clausole limitative devono essere trascritte nei registri immobiliari con specifica indicazione del loro contenuto, oppure essere integralmente riprodotte negli atti di acquisto. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Il criterio di ripartizione delle spese per il rifacimento dell'autorimessa: art. 1125 c.c.

Pubblicato su IUSTLAB

In merito alle spese straordinarie per il consolidamento strutturale, la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità ritiene applicabile in via analogica dell’art. 1125 c.c., in virtù della specifica e differente utilità che i condomini traggono dal bene oggetto degli interventi. Per quanto concerne il criterio di riparto, l'art. 1125 in punto recita quanto segue: “ Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto . ” (il sottolineato e grassetto sono aggiunti, ndr.), prevedendo quindi che la spesa debba essere divisa in tre parti: – manutenzione straordinaria del solaio e della struttura sottostante il cortile, a copertura dei box e la relativa impermeabilizzazione : 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico dei proprietari esclusivi dei locali sottostanti (delle autorimesse). – pavimentazione (copertura del pavimento ex art. 1125 c.c.): se prevista, a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà; – intonaco, tinta e decorazioni : se previsti, a carico dei condomini proprietari delle autorimesse sottostanti; Chiaramente la suddivisione tra i condomini dovrà essere effettuata in base ai millesimi di proprietà ex art. 1123 co. 1 c.c. La possibilità di applicare tale criterio di riparto, è altresì confermata dalla Corte di Cassazione, la quale sul punto ha affermato che: “ Sussistono allora – come messo in luce dagli arresti giurisprudenziali sopra riportati- , le condizioni per una applicazione analogica dell’art. 1125 cod. civ., che stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti , delle volte e dei solai sono sostenute, in via generale, in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto : tale disposizione, infatti, accolla per intero le spese relative alla manutenzione di una parte di una struttura complessa (il pavimento del piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa determina la necessità di tale manutenzione, per cui si può dire che costituisce una applicazione particolare del principio dettato dall’art. 1123 cod. civ., comma 2, 8/c– Una situazione sostanzialmente analoga si verifica nel caso in esame, in quanto l’usura della pavimentazione del cortile è determinata dall’utilizzazione esclusiva che della stessa viene fatta dalla collettività dei condomini. ” (Cass. n. 15841/2011, si veda anche Cass. n. 2243/2012, Cass. n. 10858/2010, Cass. n. 18194/2005, Tribunale di Roma sez. VII 19/02/2006, il sottolineato e il grassetto sono aggiunti, ndr.) Nello stesso senso si è espresso di recente il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4338/2023, affermando che: “ va rammentato anche che integra consolidato indirizzo della giurisprudenza quello secondo cui “il solaio esistente che separa il piano sottostante da quello sovrastante di un edificio appartenente a proprietari diversi deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani perchè ha la funzione di sostegno del piano superiore e di copertura del piano inferiore. Es. costituisce infatti l'inscindibile struttura divisoria tra le due proprietà, con utilità ed uso uguale per entrambe e correlativa inutilità per gli altri condomini. Coerentemente con questa funzione l'art. 1125 c.c. prevede che le spese per la manutenzione dei soffitti siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto” (cfr. Cass. n. 24266/2018 e Cass. n. 2011). La presunzione iuris tantum di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (v., da ultimo, Cass., 11/6/2018, n. 15048). ” Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

Ruggiero Gorgoglione
Via E. De Amicis 45
Milano (MI)