Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano

Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale


Informazioni generali

L'Avv. Gorgoglione è un avvocato civilista che opera prevalentemente nel settore immobiliare (diritto condominiale, contrattualistica immobiliare, locazioni, risarcimento danni), occupandosi inoltre di diritto commerciale (appalto, recupero crediti, procedure esecutive, contrattualistica commerciale). Si laurea a pieni voti presso l'Università degli Studi di Foggia e consegue un master in “Risanamento e crisi di impresa” organizzato dal Sole 24 ore. Nel 2019 ha scritto il libro “Dalla crisi di impresa al fallimento" pubblicato dalla Editrice Admaiora. E' co-fondatore con l'Avv. Walter Massara del team WR Milano Avvocati.

Esperienza


Diritto immobiliare

Mi occupo degli aspetti civilistici del diritto immobiliare. Ho seguito operazioni immobiliari di compravendita di immobili gravati da ipoteche e pignoramenti, nonché contenzioso di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria. Mi sono occupato inoltre di azioni possessorie e petitorie, anche finalizzate all'accertamento dell'usucapione della proprietà.


Diritto condominiale

Mi occupo costantemente di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Mi occupo sia di problematiche legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Mi occupo, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Mi occupo costantemente di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore del "real estate". Gestisco inoltre il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Altre categorie:

Sfratto, Pignoramento, Contratti, Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Aste giudiziarie, Edilizia ed urbanistica, Eredità e successioni, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto aeronautico, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Il rapporto tra la clausola "salvo approvazione mutuo" e la provvigione dell'agente immobiliare.

Pubblicato su IUSTLAB

Un'importante problematica che spesso coinvolge gli acquirenti degli immobili e gli operatori del settore è rappresentata dal diritto dell'agente immobiliare alla provvigione in presenza di clausole cd. " salvo approvazione mutuo ", nell'ipotesi in cui il mutuo non dovesse poi essere concesso. A tal fine è di fondamentale importanza individuare la tipologia di clausola inserita nella proposta di acquisto, potendo essere una clausola " sospensiva " o " risolutiva " degli effetti della proposta stessa . In presenza di una clausola sospensiva : gli effetti della proposta restano sospesi fino all'approvazione del mutuo per cui, anche qualora questa dovesse essere accettata dalla controparte contrattuale, non sarà produttiva di effetti e di conseguenza il diritto alla provvigione non si potrà considerare maturato. In presenza di una clausola risolutiva : la proposta una volta accettata produce integralmente i propri effetti, per cui, il diritto alla provvigione dell'agente sorge già con l'accettazione delle proposta da parte del venditore (salvo diverso accordo tra le parti), per cui l'evento che porta alla risoluzione della proposta (come ad esempio la mancata approvazione del mutuo) non fa venir meno il diritto dell'agente al proprio compenso. A prescindere dalla presenza di una clausola sospensiva o risolutiva (come potrebbe essere la clausola "salvo approvazione mutuo"), l'art. 1757 c.c. prevede che il mediatore ha comunque diritto alla provvigione anche se l'accordo tra le parti fosse annullato o rescisso, se il mediatore non conosceva la causa invalidante. Tendenzialmente invece la nullità dell'accordo tra acquirente e venditore è in grado di travolgere anche la provvigione dell'agente. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati - De Amicis 45 Milano

Pubblicazione legale

Come nominare l’amministratore nel condominio minimo-piccolo.

Pubblicato su IUSTLAB

Il condominio minimo è costituito quando vi sono almeno 2 condomini, si definisce piccolo fino a un massimo di 8 unità, superate le quali la nomina dell’amministratore è necessaria (art. 1129 c.c.). In presenza di un condominio minimo o piccolo, potrebbero quindi sorgere difficoltà nella gestione qualora non si riesca a raggiungere la maggioranza per decisioni di gestione delle parti comuni, maggioranza che per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è di due terzi (art. 1108 c.c). Nel condominio minimo con due soli condomini per la nomina dell’amministratore è invece necessaria l’unanimità. In tali casi, l’art. 1105 c.c. prevede la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria qualora non si riescano a adottare i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, o qualora non si forma la maggioranza o se la delibera non viene eseguita. Nei suddetti casi è quindi anche possibile ricorrere in giudizio per la nomina di un amministratore giudiziale. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Superbonus: il recente orientamento del Tribunale di Busto Arsizio in tema di nullità della delibera per restringimento del balcone

Pubblicato su IUSTLAB

Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (sent. n. 1788 del 16.12.2021), in tema di nullità della delibera assembleare per lesione alla proprietà privata, si pone nel solco della nota decisione adottata dal Tribunale di Roma (sent. 17997/2020). Nel caso specifico la condomina attrice ha contestato la riduzione del piano di calpestio del proprio balcone di 5 cm, documentando quanto affermato con una propria relazione di parte. Con il provvedimento in commento, il Tribunale adito ha ritenuto che la delibera condominiale non può incidere sulla proprietà privata dei singoli condomini, diversamente la stessa verrebbe adottata con eccesso di potere in violazione dei limiti codicistici di cui all'art. 1135 cc, talché tale delibera sarebbe nulla. Dall'esame della sentenza si colgono ulteriori spunti di riflessione: - il Tribunale non ha ritenuto di rilievo quanto contestato dalla condomina in merito all'onere di rimuovere dal proprio balcone alcuni manufatti per consentire il rifacimento delle facciate, la decisione è motivata sul punto dal fatto che tale rimozione non incide in modo permanente sul diritto dominicale della condomina, in quanto dopo i lavori tali manufatti potrebbero essere riposizionati; - il Tribunale non ha inoltre ritenuto di rilevo la contestazione relativa all'imposizione della sostituzione delle caldaie, questo in quanto, nel caso specifico, la delibera non prevedeva di per sè un obbligo di sostituire le stesse, bensì solo la facoltà di aderire all'offerta formulata dall'impresa. In ogni caso, alla luce del ben più grave vizio di " eccesso di potere " per violazione della proprietà privata, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità della delibera impugnata. Avv. Ruggiero Gorgoglione WR Milano Avvocati

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Lo studio

Ruggiero Gorgoglione
Via E. De Amicis 45
Milano (MI)

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