Avvocato Salima Es Sebar a Prato

Salima Es Sebar

Avvocato a Prato


Informazioni generali

L’ Avv. Salima Es Sebar è laureata a pieni voti in giurisprudenza LM presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi in Diritto Commerciale, abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Firenze. L’Avvocato presta consulenza legale ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle principali aree del diritto civile, del diritto dell'immigrazione, del diritto commerciale, societario e fallimentare, nonché nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento e delle aste giudiziarie.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Ho prestato assistenza a favore di pmi e multinazionali nell'ambito delle procedure volte all'esercizio di azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti degli organi sociali di amministrazione e/o di controllo di società, nonché nella revisioni e redazione di contratti sociali, parasociali, di statuti societari e nella predisposizione di atti costitutivi. Inoltre, ho prestato assistenza nella redazione di contratti d’impresa, di patti di non concorrenza e nell’ambito delle procedure di cessione d’azienda, di affitto d’azienda, di affitto di ramo d’azienda e di usufrutto d’azienda.


Aste giudiziarie

Ho prestato assistenza nell'ambito delle procedure delle aste giudiziarie dinanzi ai Tribunali di Pistoia, Prato e Firenze sia per privati che per imprenditori, a partire dalla ricerca dell'immobile desiderato, alla revisione della documentazione peritale (avvalendomi di un mio consulente tecnico esperto) e fino alla partecipazione alla gara con relativa aggiudicazione con emissione del decreto di trasferimento nonché fino alla liberazione degli immobili occupati.


Immigrazione e cittadinanza

Ho prestato assistenza legale stragiudiziale nell'ambito delle pratiche di richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione e per matrimonio. Ho anche fornito consulenza nell'ambito delle procedura di richiesta di nulla osta e visto d'ingresso nonché di richiesta di relativo contratto di soggiorno (Decreto Flussi).


Altre categorie:

Sovraindebitamento, Diritto bancario e finanziario, Diritto immobiliare, Locazioni, Contratti, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Edilizia ed urbanistica, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Unioni civili, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Investimenti, Diritto assicurativo, Diritto del lavoro, Appalti pubblici, Ricorso al TAR.


Referenze

Titolo professionale

Master in Diritto societario

Sole 24ORE Business School - 4/2022

Executive Master in Diritto Societario: Le controversie societarie e Governance; Il sistema della responsabilità degli Enti ex D.Lgs 231/2001-Modello 231; Acquisition Finance e Levereged Buy-Out.

Pubblicazione legale

La vendita di singoli marchi e proprietà intellettuali configura cessione di ramo d’azienda.

Pubblicato su IUSTLAB

L’Amministrazione Finanziaria con risposta all’istanza di interpello n. 546/2020 ha qualificato cessione di ramo di azienda ex art. 2112, comma 5, c.c. quella avente ad oggetto esclusivamente marchi e rimanenze di magazzino. Infatti, secondo l’interpellata tali Asset ancorché suscettibili di autonoma valutazione economica, “se ceduti contestualmente in quanto preordinati all'obiettivo strategico di acquisizione della proprietà diretta e dello sviluppo di marchi propri, in modo da vedere rafforzata la propria continuità aziendale, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale cessione di ramo di azienda". Pertanto, ai fini fiscali, tale cessione risultando alla stregua di cessione di ramo d’azienda dovrà ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b del d.P.R. 633/1972 ed assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Avv. Salima Es Sebar

Pubblicazione legale

Limiti normativi e giurisprudenziali al divieto statutario di circolazione delle partecipazioni societarie delle S.r.l. e facoltà di recesso libero

Pubblicato su IUSTLAB

Come ben noto, l’art. 2469 c.c. sancisce la regola generale secondo cui le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibile sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. La norma prosegue al comma successivo disponendo che al socio e/o agli eredi del socio defunto spetti il diritto di recesso in qualsiasi momento come previsto dall’art. 2473 c.c. e l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni ovvero nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti che, nel caso concreto, impediscano la circolazione della partecipazione. Il richiamato art. 2473 c.c., al secondo comma stabilisce come requisito per l’esercizio del recesso ad nutum che la società sia contratta a tempo indeterminato. Invero, la dottrina e la giurisprudenza convengono che tale diritto spetti in qualsiasi momento anche laddove la società sia contratta a tempo determinato, con la precisazione che, ai fini della legittimità dell’esercizio del diritto di recesso ad nutum, in società contratte a tempo determinato, occorre aver riguardo alla ragionevolezza del termine necessario al compimento del progetto imprenditoriale e non all’aspettativa media di vita del socio (Cfr. Corte d’Appello Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 27/03/2021, n. 1323). Con riferimento alle vicende inter vivos preme chiarire che la mera previsione statutaria di intrasferibilità della partecipazione non legittima, da sola, il socio ad esercitare il recesso. Infatti, ai fini dell’esercizio di un legittimo recesso si rende necessario che al socio uscente sia in concreto impedita la trasferibilità della propria partecipazione sociale ovvero sia effettivamente impedito agli eredi l’esercizio del diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto. Quanto alle vicende mortis causa, occorre chiarire come il Legislatore della Riforma ex D. Lgs. n. 6/2003 abbia impropriamente adoperato il termine recesso con riferimento agli eredi del socio defunto, non potendosi ipotizzare il recesso da parte di un soggetto terzo rispetto alla compagine sociale. In tali ipotesi, infatti, solo alla morte del socio potrà riconoscersi agli eredi e/o legatari del socio defunto il “diritto di recesso” da intendersi quale diritto di ottenere la liquidazione della di lui partecipazione. In conclusione, il dettato normativo di cui all’art. 2469, comma 2, c.c. deve interpretarsi quale espressione della volontà del Legislatore di consentire al socio di uscire dalla compagine sociale ogni volta che l’atto costitutivo o lo statuto prevedano clausole che valgano ad escludere nel caso concreto la circolazione della partecipazione sociale. Avv. Salima Es Sebar

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Lo studio

Salima Es Sebar
Via Torelli N. 59
Prato (PO)

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