Pubblicazione legale:
In questo articolo ho commentato la sentenza del Consiglio di Stato n. 7357/2021, relativamente ad alcune problematiche inerenti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Più specificamente, la sentenza ritiene infondata la tesi secondo cui la procedura di PAS, al pari dell’autorizzazione unica ex art 12 d. lgs. 387/2003, assorbirebbe e renderebbe superflua ogni problematica relativa ai titoli edilizi. Infatti, solo l’autorizzazione unica può costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, mentre l’effetto della PAS non può essere quello di consentire l’intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata.
Ancora, il Consiglio di Stato ha ritenuto in questa pronuncia che la produzione di energia elettrica destinata alla cessione sul mercato è indice dell’autonomia funzionale di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili e conduce a qualificare l’intervento come volto alla realizzazione di un impianto autonomo piuttosto che di un mero volume tecnico.
Infine, l’individuazione regionale di siti non idonei agli impianti, sulla base della previsione dell’art. 17 D.M. 10 settembre 2010 non ha l’effetto di determinare, in via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell’intervento da realizzare nei siti esclusi dal piano regionale. La funzione del sopraindicato piano regionale è, infatti, quella di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento per localizzare i progetti
Fonte: Rivista giuridica AMBIENTEDIRITTO - leggi l'articolo