Ho maturato molta esperienza in tale ambito durante lo svolgimento della professione. Inoltre, sono stato nominato quale componente titolare della Commissione Provinciale di Esami per l’Abilitazione all’Esercizio Venatorio della Provincia di Catanzaro. La mia attività è inerente alla valutazione delle competenze previste dalla normativa nazionale e regionale in materia venatoria, con approfondimento delle discipline concernenti: legislazione venatoria;• tutela della fauna selvatica;• normativa ambientale;• sicurezza nell’esercizio venatorio;• disciplina amministrativa del settore.
Informazioni generali
Ho maturato una solida formazione nella materia del diritto penale, con massima esperienza nei seguenti campi: - delitti contro la persona; - delitti contro la pubblica amministrazione; - penale ambientale;- reati venatori; - delitti contro il patrimonio;- delitti contro l'ordine. Mi occupo di vari ambiti del diritto civile, con un costante aggiornamento in materia. Svolgo consulenza in materia di responsabilità civile, risarcimento danni da fauna selvatica e contenzioso con enti pubblici e privati in ambito venatorio e ambientale. Sono disposto ad effettuare domiciliazioni e sostituzioni in diritto civile, penale e amministrativo.
Esperienza
Sono specializzato nel diritto civile, avendo seguito molteplici cause in tale ambito. In particolare mi sono occupato con estrema frequenza di: - Assistenza e consulenza in materia di responsabilità civile, risarcimento danni da fauna selvatica e contenzioso con enti pubblici e privati in ambito venatorio e ambientale (ho ricevuto dalla Regione Calabria l'incarico come componente titolare, esperto di legislazione venatoria, nella commissione provinciale di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio); - contratti, sia in fase fisiologica, sia patologica; - diritto di famiglia; - obbligazioni;
Ho fornito molteplici attività di assistenza nei seguenti campi del diritto penale: - delitti contro la persona ( violenza sessuale, atti persecutori, omicidio ecc..); - delitti contro la pubblica amministrazione ( corruzione, concussione, peculato ecc..); - penale ambientale ( inquinamento ambientale, gestione illecita di rifiuti ecc..); - reati venatori (caccia in area vietata, porto abusivo di armi durante attività venatoria); - delitti contro il patrimonio (estorsione, furto, rapina ecc..); - delitti contro l'ordine pubblico ( associazione di tipo mafioso anche straniere ecc..).
Altre categorie
Diritto amministrativo, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Stalking e molestie, Truffe, Diritto militare, Omicidio, Sostanze stupefacenti.
Credenziali
Componente titolare, Commissione Provincia di Catanzaro- Esperto in legislazione venatoria - Componente titolare della Commissione provinciale di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio della Provincia di Catanzaro
Dal 3/2026 - lavoro attualmente quiAttività inerente alla valutazione delle competenze previste dalla normativa nazionale e regionale in materia venatoria, con approfondimento delle discipline concernenti: legislazione venatoria;• tutela della fauna selvatica;• normativa ambientale;• sicurezza nell’esercizio venatorio;• disciplina amministrativa del settore. Esperienza maturata nell’ambito dell’interpretazione e applicazione della normativa faunistico-venatoria.
Avvocato autonomo - Studio Legale Taverniti
Dal 11/2023 - lavoro attualmente quiOltre a collaborare con lo Studio Legale Talerico & Porcaro di Catanzaro, ho aperto il mio Studio gestendo l'attività legale a 360 gradi, avvalendomi anche di collaboratori. Mi occupo di assistenza e rappresentanza legale in cause civili, penali e amministrative, gestione amministrativa e organizzativa dello studio. Effettuo sistematicamente sostituzioni per gli Avvocati degli altri fori d'Italia o in prima persona o attraverso i miei collaboratori. Con alcuni Avvocati ho intrapreso delle vere e proprie domiciliazioni, supportando costantemente i colleghi che necessitano di assistenza locale per adempimenti e udienze, fungendo da loro punto di riferimento nel mio foro di competenza.
Legale - Studio Legale Talerico & Porcaro
Dal 11/2023 al 3/2026Mi sono occupato di assistenza e consulenza in ogni ambito del diritto civile e penale. Ho provveduto alla stesura di molteplici atti relativi alle due materie poc'anzi citate e svolto varie udienze. Ho operato all'interno dell'organizzazione di studio, contribuendo in maniera autonoma alla gestione dei clienti e dei procedimenti.
Corso di alta formazione giuridica in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo
Società Fare Futuro S.r.l - 5/2023Il corso annuale di alta formazione giuridica in diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo al quale ho partecipato nell'anno 2022/2023 mi ha fornito solidissime basi nelle tre materie suesposte. Il docente Marco Fratini, infatti, ha trattato in maniera estremamente approfondita l'aspetto sostanziale di tutt'e tre le materie.
Organo di Vigilanza previsto dal D.lgs 231/01 - Funeral Service Gv s.r.l.s.
Dal 7/2025 - lavoro attualmente quiHo il costante compito di vigilare sull'efficacia e attuazione del modello organizzativo 231 affinché non si verifichino condotte fraudolente da parte delle figure apicali dell'organizzazione. L'organo di vigilanza, infatti, ha il compito di vigilare sull'efficace applicazione del Modello Organizzativo Aziendale (MOG) per prevenire reati, controllando processi a rischio, gestendo segnalazioni, verificando procedure interne e informando gli organi societari, proteggendo così l'azienda da sanzioni legali e danni reputazionali.
Attestato di abilitazione all’iscrizione nell’elenco unico dei difensori d’ufficio
Ordine degli Avvocati Catanzaro - 1/2026Questa certificazione ottenuta permette di svolgere la difesa d'ufficio nel processo penale ordinario. E' un'attestazione conseguita a seguito di un corso biennale a conclusione del quale ho effettuato e superato un esame finalizzato a verificare la preparazione acquisita su tutte le nozioni trattate durante lo svolgimento del corso. Ho approfondito ancor di più, seguendo questo corso, tutte le dinamiche concernenti il processo penale ordinario.
Attestato di partecipazione ai fini dell'abilitazione al corso di difensore d'ufficio nel processo penale ordinario
Ordine degli Avvocati Catanzaro - 12/2025Questa attestazione ottenuta mi ha permesso di effettuare l'esame di abilitazione ai fini dello svolgimento della difesa d'ufficio nel processo penale ordinario. E' un'attestazione conseguita a seguito di un corso biennale in cui sono state trattate tutte le tematiche inerenti al diritto penale processuale e sostanziale.
Custode e professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art.179 ter disp. att. c.p.c.
Università di Verona- Centro di ricerca NEG2Med in collaborazione con la Fondazione AIGA "T. Bucciarelli" ETS e AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - 12/2025Ho ottenuto questa certificazione superando l'esame finale del corso di formazione finalizzato a formare professionisti con competenze teoriche e pratiche necessarie per gestire la custodia e la delega di vendita di beni immobili pignorati, obbligatorio per l'iscrizione agli elenchi dei Tribunali e per adempiere agli obblighi formativi annuali previsti dal Codice di Procedura Civile (art.179-ter). Il Custode Giudiziario gestisce e conserva l'immobile pignorato, organizzando le visite per i potenziali acquirenti, mentre il delegato alle vendite (che spesso è la stessa persona ma con funzioni differenti) è responsabile della gestione operativa dell'asta, dalla pubblicità alla racconta offerte, fino al trasferimento del bene, agendo sotto delega del giudice per la realizzazione della vendita. Il custode si occupa della fase "fisica" e informativa del bene, il delegato della fase "legale" e gestionale dell'asta.
Abilitazione all'esercizio della difesa d'ufficio nel processo penale minorile
Ordine degli Avvocati Catanzaro - 11/2025Questa certificazione ottenuta permette di svolgere la difesa d'ufficio nel processo penale minorile. E' un'attestazione conseguita a seguito di un corso annuale a conclusione del quale ho effettuato e superato un esame finalizzato a verificare la preparazione acquisita su tutte le nozioni trattate durante lo svolgimento del corso. Ho approfondito ancor di più, seguendo questo corso, tutte le dinamiche concernenti il processo penale minorile.
Corso di formazione/aggiornamento "Avvocatura-Intensivo casi penali-2022"
Formazione Giuridica - 2/2022Nel periodo di preparazione all'esame di Avvocato ho potuto, grazie alla validità del corso, svolgere e risolvere molteplici casi relativi alla materia del diritto penale. Le competenze acquisite sono risultate utili sia per il superamento dell'esame di Avvocato sia per affrontare, con il giusto taglio pratico, tutti i casi con i quali mi confronto quotidianamente nello svolgimento della mia professione.
Corso intensivo di alta formazione in diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo.
Società Fare Futuro S.r.l - 1/2024Aver seguito per un ulteriore anno il corso di formazione giuridica in diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo ho implementato ulteriormente le mie conoscenze nelle suddette materie
Master II livello MBA
Università Telematica E-Campus - 1/2024Il Master di II Livello in Business Administration, ottenuto effettuando 15 esami, oltre ad avermi fornito ottime conoscenza sotto ogni aspetto economico e finanziario, ha indubbiamente implementato la mia conoscenza nell'ambito del diritto dei contratti e commerciale.
Omicidio stradale e nesso causale
Pubblicato su IUSTLABLa decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3595/2026, offre uno spunto particolarmente rilevante in tema di accertamento del nesso causale nei reati colposi di evento, con specifico riferimento al reato di "omicidio stradale". La pronuncia si inserisce nel solco della consolidata elaborazione giurisprudenziale che interpreta il rapporto di causalità alla luce dell'art. 41 c.p., secondo cui le cause sopravvenute escludono la responsabilità soltanto quando assumano carattere eccezionale, imprevedibile e autonomamente sufficiente a determinare l'evento. Il Quadro Normativo del Nesso di Causalità Il sistema penale italiano fonda l'imputazione oggettiva del reato sul principio del nesso di causalità, disciplinato dagli articoli 40 e 41 del Codice Penale. L'art. 40, comma 1, c.p. stabilisce che "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione". Questa disposizione accoglie la teoria della "condicio sine qua non" (o dell'equivalenza causale), secondo la quale è causa dell'evento ogni antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato. Tuttavia, la rigida applicazione di tale teoria viene temperata dall'art. 41 c.p., che disciplina il concorso di cause. Il primo comma di tale articolo ribadisce il principio dell'equivalenza, stabilendo che il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità. Il secondo comma, invece, introduce un'importante eccezione, prevedendo che "Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento". È proprio sull'interpretazione di questa disposizione che si concentra la giurisprudenza in materia, al fine di delimitare l'ambito della responsabilità penale di fronte a decorsi causali complessi. L'Interpretazione Giurisprudenziale delle Cause Sopravvenute La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato la nozione di "cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento" in senso restrittivo. Non è sufficiente che una causa sopravvenuta si inserisca nella serie causale, ma è necessario che essa inneschi un processo eziologico completamente nuovo, autonomo e imprevedibile rispetto alla condotta originaria. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per interrompere il nesso causale, la causa sopravvenuta deve rappresentare un "percorso causale... completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale". In altre parole, deve trattarsi di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. Le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono quindi solo quelle che "innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa" Cit. 6. Di conseguenza, non interrompe il nesso di causalità il comportamento, anche negligente, di un terzo che "trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui". Questo principio è fondamentale per analizzare le ipotesi di complicanze mediche successive a un sinistro stradale. Complicazioni Mediche e Infezioni Nosocomiali: Sviluppo Prevedibile del Rischio La massima in commento si allinea perfettamente a questo orientamento consolidato, applicandolo alla specifica ipotesi dell'omicidio stradale seguito da un lungo periodo di degenza e da complicazioni mediche. La Corte stabilisce che eventi come le infezioni nosocomiali o altre patologie connesse alla degenza non costituiscono cause sopravvenute autonome ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., quando rappresentano uno sviluppo prevedibile del rischio tipico creato dalla condotta iniziale dell'agente. Il ricovero ospedaliero e le cure mediche sono una conseguenza diretta e prevedibile delle lesioni gravi provocate da un sinistro stradale. Pertanto, i rischi connessi a tale situazione, incluse le possibili complicanze o persino gli errori medici non eccezionali, rientrano nella sfera di rischio attivata dall'autore del reato. La giurisprudenza ha infatti affermato che "l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura". Solo un errore medico "del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale" potrebbe essere considerato idoneo a interrompere il nesso causale. In un caso di omicidio preterintenzionale, la Cassazione ha ribadito che il nesso causale, retto dal principio di equivalenza, non può ritenersi escluso per il solo fatto che abbiano concorso a determinare l'evento concause preesistenti o concomitanti, come una patologia della vittima, anche se rara e non conosciuta dall'agente. Ciò che rileva è che la concausa abbia agito in sinergia con la condotta dell'agente, senza che si inserisca un fattore successivo dotato di carattere di straordinarietà. L'Irrilevanza del Lasso Temporale e la Continuità del Processo Patologico Un altro punto cruciale della massima è l'affermazione secondo cui il mero decorso del tempo tra la condotta lesiva e l'evento morte non è, di per sé, idoneo a interrompere il rapporto di causalità. Ciò che conta non è la prossimità temporale, ma la continuità eziologica. Se l'evento morte si inserisce nel medesimo processo patologico innescato dal trauma originario, il nesso causale sussiste, indipendentemente dalla durata della degenza. La giurisprudenza ha più volte confermato la responsabilità di un agente anche in casi di decesso avvenuto a distanza di tempo dall'evento lesivo, a causa di complicazioni sorte durante un "lungo periodo di immobilizzazione" o per l'aggravamento di uno stato morboso preesistente. In tema di responsabilità medica, ad esempio, si è affermato che il nesso causale sussiste anche quando la condotta colposa del medico abbia semplicemente accelerato l'exitus o determinato un "allungamento della vita... temporalmente non molto esteso". Questo dimostra come il focus dell'accertamento sia sulla riconducibilità dell'evento finale alla catena causale originata dalla condotta, non sulla sua distanza temporale. Conclusioni La sentenza in esame, pur non introducendo principi radicalmente nuovi, svolge un'importante funzione di consolidamento e chiarificazione in un'area di grande rilevanza pratica come quella dei reati stradali. Ribadendo che solo un fattore sopravvenuto eccezionale, atipico e imprevedibile può interrompere il nesso causale, la Corte conferma che le complicanze mediche, anche gravi, che si manifestano durante la degenza post-incidente, sono da considerarsi, di regola, uno sviluppo non anomalo del rischio originariamente creato dall'agente. Di conseguenza, né il lungo tempo trascorso né il manifestarsi di infezioni o altre patologie durante il ricovero possono, di per sé, escludere la responsabilità per omicidio stradale, a condizione che sia accertata, attraverso un rigoroso giudizio controfattuale basato su un'elevata credibilità razionale, la continuità del processo patologico tra le lesioni iniziali e l'evento morte.
Truffe on line, l'aggravante della minorata difesa
Pubblicato su IUSTLABCon la sentenza n. 8644 del 5 marzo 2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa nel contesto delle truffe realizzate con strumenti informatici. La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale di rilievo, chiarendo come la natura stessa della truffa "a distanza" integri i presupposti dell'aggravante, oggi specificamente tipizzata dal legislatore nell'art. 640, comma 2-ter, del codice penale. Il Fatto e il Ricorso in Cassazione Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte riguardava la condanna di un imputato per il reato di truffa aggravata. La condotta delittuosa si era concretizzata attraverso l'invio di una comunicazione via email alla persona offesa, con la quale si rappresentava una falsa sospensione della sua carta postale. Tale artificio induceva la vittima a compiere atti che permettevano all'imputato di attivare una nuova carta a proprio nome, conseguendo un ingiusto profitto tramite il trasferimento di denaro dal conto della vittima. La difesa dell'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, contestando, tra gli altri motivi, la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente desunto la vulnerabilità della vittima ex se dalle sole modalità "a distanza" della condotta, senza procedere a una valutazione concreta dell'effettivo ostacolo alla difesa L'Evoluzione Normativa: dall'art. 61, n. 5, all'art. 640, co. 2-ter, c.p. Per comprendere appieno la portata della decisione, è essenziale inquadrare l'evoluzione normativa che ha interessato la materia. Storicamente, la giurisprudenza ha ricondotto le truffe online nell'alveo dell'aggravante comune della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.), valorizzando l'approfittamento delle circostanze di luogo. La distanza fisica tra l'agente e la vittima è stata considerata un fattore determinante, in quanto consente al truffatore di: Schermare la propria identità , rendendo più complessa l'identificazione. Evitare un controllo preventivo ed efficace sul bene o servizio offerto. Sottrarsi più agevolmente alle conseguenze della propria condotta illecita. Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con la legge 28 giugno 2024, n. 90 , la quale ha introdotto, all'art. 640 c.p., il comma 2-ter. Tale norma ha creato una circostanza aggravante specifica per la truffa: "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" . Come sottolineato dalla stessa Cassazione in questa e altre pronunce, non si tratta di un'aggravante "di nuovo conio", ma della "enucleazione" di un'ipotesi specifica di minorata difesa, già ricompresa nella fattispecie generale dell'art. 61, n. 5, c.p. Il legislatore ha, in sostanza, "sottratto" la truffa telematica dalla disciplina comune per riservarle una considerazione autonoma. Successivi interventi legislativi, come il D.L. 1 aprile 2025, n. 48 (convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80), hanno ulteriormente riorganizzato la struttura dell'art. 640 c.p., spostando l'aggravante della minorata difesa "comune" in un apposito terzo comma, con un trattamento sanzionatorio più severo e la procedibilità d'ufficio. Al contrario, per la nuova aggravante "telematica" di cui al n. 2-ter, è stato previsto un regime di procedibilità a querela di parte, segnando una scelta consapevole del legislatore. La Decisione della Corte di Cassazione Nel disattendere il ricorso, la Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa all'aggravante. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui nelle truffe online la distanza tra i luoghi in cui si trovano l'agente e la vittima determina una posizione di intrinseco vantaggio per il primo. La Corte ha affermato che: "sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta" . Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse corretta e conforme a tale principio. L'imputato aveva approfittato della distanza e delle modalità telematiche per indurre in errore la vittima, la quale, fidandosi delle informazioni ricevute via email, non aveva avuto modo di verificare la veridicità della richiesta di attivazione della nuova carta. La condotta, pertanto, integrava pienamente l'aggravante, poiché l'agente aveva sfruttato consapevolmente le condizioni di luogo "virtuale" per facilitare l'azione delittuosa. Valutazione in Concreto vs. Presunzione La sentenza in esame si inserisce nel dibattito giurisprudenziale circa la necessità di una valutazione "in concreto" dell'aggravante, in contrapposizione a un'applicazione automatica per tutte le truffe online. Sebbene alcune pronunce abbiano messo in guardia dal trasformare una mera modalità della condotta in un'aggravante presunta, richiedendo un accertamento specifico dei vantaggi ottenuti dall'agente, la decisione n. 8644/2026 chiarisce che la valutazione in concreto non esclude la rilevanza delle caratteristiche intrinseche della truffa telematica. L'analisi "in concreto" consiste nel verificare se l'agente abbia effettivamente tratto profitto dalla distanza e dall'uso di strumenti telematici per ostacolare la difesa della vittima. Nel caso analizzato, tale approfittamento era palese: la comunicazione esclusivamente via email e la distanza fisica avevano impedito alla persona offesa qualsiasi forma di controllo diretto, rendendola più vulnerabile agli artifici e raggiri Conclusioni La sentenza n. 8644 del 2026 conferma la solidità dell'orientamento che vede nella truffa telematica una forma di reato aggravato dalla minorata difesa. La Corte ribadisce che la separazione fisica e l'uso di mezzi informatici che schermano l'identità dell'autore costituiscono, di per sé, un fattore che ostacola la difesa della vittima e di cui l'agente approfitta consapevolmente. La pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce della recente codificazione dell'aggravante all'art. 640, comma 2-ter, c.p., fungendo da chiave interpretativa della nuova norma. Essa chiarisce che la ratio della nuova disposizione è la stessa che per anni ha giustificato l'applicazione dell'art. 61, n. 5, c.p. alle truffe online, confermando che la vulnerabilità della vittima in tali contesti non è un'astrazione, ma una conseguenza diretta e concreta delle modalità operative scelte dal reo. Infine, la Corte ricorda che la sussistenza di tale aggravante preclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), a testimonianza del maggior disvalore attribuito a tali condotte.
Collaborazione avvocato - Studio Legale Talerico & Porcaro
Dal 6/2021 al 9/2023Redazione di vari atti riguardanti il diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto del lavoro.
Il Braccialetto Elettronico tra "Pubblica Fede" e "Pubblico Servizio"
Pubblicato su IUSTLABLa Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5986, depositata il 13 febbraio 2026 a seguito dell'udienza del 16 gennaio 2026, interviene su una questione di crescente rilievo pratico: la corretta qualificazione giuridica del danneggiamento del dispositivo di controllo a distanza — il cosiddetto braccialetto elettronico — nell'ambito delle aggravanti previste dall'art. 625, n. 7, del codice penale, con le connesse implicazioni in punto di regime di procedibilità. La pronuncia si inserisce in un filone interpretativo consolidatosi con particolare intensità negli ultimi anni, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e offre l'occasione per ricostruire con rigore sistematico la distinzione — non sempre nitida nella prassi applicativa — tra l'aggravante dell' esposizione alla pubblica fede e quella della destinazione a pubblico servizio , entrambe contemplate dalla medesima disposizione codicistica. 1. Il Quadro Normativo di Riferimento 1.1 L'art. 635 c.p.: il danneggiamento aggravato Il reato di danneggiamento, nella sua forma aggravata rilevante ai presenti fini, è disciplinato dall'art. 635 c.p., il cui secondo comma, n. 1, punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, cose altrui tra le quali: «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 » Il rinvio all'art. 625, n. 7, c.p. è dunque espresso e strutturale. Detto articolo, a sua volta, prevede l'aggravamento della pena nel furto quando: «il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza» La norma elenca pertanto, sotto un unico numero, una serie di sottocategorie eterogenee, la cui distinzione — come si vedrà — non è meramente nominale ma assume rilievo determinante ai fini della procedibilità. 1.2 La riforma della procedibilità: il d.lgs. n. 31/2024 Con il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il legislatore ha modificato l'art. 635, quinto comma, c.p., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede , ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. «Per il danneggiamento delle cose destinate a pubblico servizio la procedibilità è di ufficio mentre per le cose esposte alla pubblica fede il legislatore, successivamente alle ordinanze di rimessione di legittimità costituzionale, con l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 [...] entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»» Ne deriva un assetto bipartito: il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede è perseguibile a querela di parte; quello delle cose destinate a pubblico servizio rimane perseguibile d'ufficio . La corretta classificazione del bene danneggiato diventa, pertanto, condizione di procedibilità dell'azione penale. 2. La Vicenda Processuale Il procedimento all'esame della Corte originava dalla condanna, confermata in appello dalla Corte di Appello di Palermo, di un imputato per i reati di cui agli artt. 81, 635, 625 n. 7, c.p. (capo a) e 336 c.p. (capo b), per aver minacciato gli agenti addetti al suo controllo di danneggiare il braccialetto elettronico qualora non gli fosse stato rimosso e per averlo effettivamente danneggiato. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ritenuta non configurabile rispetto al dispositivo di controllo a distanza, in quanto: il braccialetto è affidato all'esclusiva custodia della persona sottoposta agli arresti domiciliari; esso si trova necessariamente in un luogo privato , quale l'abitazione in cui il soggetto è ristretto; essendo di fatto monitorato a distanza dalla società gestore, non potrebbe dirsi "esposto" alla pubblica fede in senso tecnico-giuridico. L'esclusione dell'aggravante avrebbe comportato la riqualificazione del fatto nel reato di danneggiamento procedibile a querela — condizione nel caso assente — con conseguente declaratoria di improcedibilità. 3. Il Ragionamento della Corte: La Distinzione tra le Due Aggravanti 3.1 L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: ratio e presupposti La nozione di "esposizione alla pubblica fede" è radicata nella tradizione giurisprudenziale e trova il proprio fondamento nella necessità di assicurare tutela rafforzata ai beni che, uscendo dalla sfera di controllo del proprietario, si trovano affidati al senso di rispetto collettivo. Come già chiarito da Cass. Pen., Sez. 6, n. 24040 del 22 giugno 2022: «La nozione di esposizione alla pubblica fede e la ratio della previsione dell'aggravante è insita nell'esigenza di garantire una tutela rafforzata in tutti quei casi in cui un bene esce dalla sfera di controllo del proprietario e rimane affidato alla "pubblica fede", nozione ampia con la quale si intende il generale affidamento al controllo diffuso operato dalla collettività sui beni altrui» Presupposto indefettibile è, dunque, che il bene si trovi in un luogo liberamente accessibile e che, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento alla buona fede altrui. 3.2 L'insussistenza dell'aggravante rispetto al braccialetto elettronico Con tale premessa sistematica, la Corte — in linea con il precedente del 2022 — ribadisce che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è configurabile in relazione al braccialetto elettronico. Il dispositivo, per sua stessa natura funzionale: viene consegnato ad uno specifico soggetto ; è necessariamente tenuto in luogo privato non aperto al pubblico , ossia l'abitazione in cui il detenuto è ristretto agli arresti domiciliari; implica un rapporto di custodia esclusiva in capo alla persona cui è applicato, che ne risponde sia in caso di rottura dolosa sia in caso di danno colposo. L'elemento qualificante — l'affidamento alla collettività indifferenziata — è strutturalmente assente: il bene non "circola" nello spazio pubblico né è esposto al contatto con terzi ignoti. La sua eventuale telesorveglianza da parte della società gestore, lungi dall'escludere l'aggravante (come riteneva parte della difesa), è semmai ulteriore conferma della permanenza nella sfera controllata del sistema di vigilanza. 3.3 La corretta qualificazione: la cosa destinata a pubblico servizio Il nucleo argomentativo della pronuncia si concentra, tuttavia, sulla seconda categoria rilevante: quella delle cose destinate a pubblico servizio . La Corte chiarisce che, nell'art. 625, n. 7, c.p., sono comprese non solo le cose esposte alla pubblica fede ma anche — con disciplina giuridica distinta — «le cose destinate "a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza"» e che il braccialetto elettronico, lungi dall'essere un semplice oggetto privato: «non è revocabile in dubbio che tale strumento assolva ad un servizio pubblico, essendo funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività. Il servizio pubblico è quello svolto dagli organi di polizia addetti alla vigilanza, che si servono dell'ausilio del dispositivo di controllo a distanza per prevenire e reprimere la commissione di ulteriori reati, prima di tutto quello di evasione» La qualificazione prescinde, inoltre, dalla natura — pubblica o privata — del soggetto che materialmente gestisce il dispositivo. Come già affermato in materia di beni strumentali a pubblici servizi: «ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione» 4. Le Implicazioni in Punto di Procedibilità 4.1 Il regime differenziato post-riforma La distinzione descritta produce effetti diretti e determinanti sul regime di procedibilità, delineando un quadro normativo attualmente così strutturato: Tipo di cosa danneggiata Regime di procedibilità Cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede (art. 625, n. 7, c.p.) A querela (salvo deroghe ex art. 635, co. 5, c.p.) Cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7, c.p.) D'ufficio Ne deriva che il danneggiamento del braccialetto elettronico, in quanto configurante la fattispecie di cui all'art. 635, comma 2, n. 1, c.p. con riferimento alle cose destinate a pubblico servizio, rimane perseguibile d'ufficio , senza che l'assenza di querela possa determinarne l'improcedibilità. 4.2 Il confine con il precedente del 2022 e la continuità interpretativa La sentenza n. 5986/2026 si pone in continuità con Cass. Pen., Sez. 6, n. 24040 del 2022, che aveva annullato la condanna per danneggiamento del braccialetto elettronico — all'epoca qualificato sotto l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede — rilevando l'insussistenza di tale aggravante e dichiarando l'improcedibilità per mancanza di querela. La distinzione era già presente in nuce in quella pronuncia: essa aveva escluso l'esposizione alla pubblica fede ma non si era confrontata con la diversa qualificazione della destinazione a pubblico servizio, che costituisce invece il perno della sentenza del 2026. La pronuncia più recente completa, dunque, il quadro esegetico, valorizzando una categoria normativa rimasta sullo sfondo nel precedente. Tali principi sono stati ulteriormente confermati dalla successiva Cass. Pen., Sez. 6, n. 9435 del 11 marzo 2026, che ha ribadito come il braccialetto elettronico sia qualificabile come «cosa destinata a un pubblico servizio», con conseguente procedibilità d'ufficio del reato di danneggiamento, «posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività». 5. Rilievi Critici: La Natura Valutativa dell'Aggravante e la Contestazione in Fatto Una questione sistematica di rilievo, che merita attenzione pur non essendo stata centrale nella pronuncia in commento, attiene alla natura valutativa dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, con le connesse problematiche in tema di contestazione in fatto. Secondo un orientamento consolidato, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. relativa alla destinazione a pubblico servizio ha natura valutativa e non auto-evidente, in quanto «impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore». Ne deriva che, per ritenerla legittimamente contestata, è necessario che il capo d'imputazione contenga un'adeguata descrizione degli elementi di fatto che la integrano, ovvero il ricorso a formule equivalenti, in modo da consentire all'imputato il pieno esercizio del diritto di difesa secondo i principi enunciati da Sez. U, n. 24906 del 18 aprile 2019. Come puntualizzato da Cass. Pen., Sez. 4, n. 3597 del 28 gennaio 2026, in tema di contestazione in fatto di aggravanti: «non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un'aggravante, nel caso in cui l'imputazione contenga l'esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l'indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l'analitica descrizione della condotta» Ne discende che, nel caso del braccialetto elettronico, la corretta costruzione del capo d'imputazione — con esplicito riferimento alla destinazione del bene a pubblico servizio o, quanto meno, con un'articolazione fattuale da cui tale qualità emerga in modo inequivoco — è condizione necessaria affinché la procedibilità d'ufficio sia validamente fondata. 6. Considerazioni Conclusive La sentenza n. 5986/2026 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione traccia, con chiarezza sistematica, il perimetro normativo entro cui deve essere ricondotto il danneggiamento del braccialetto elettronico, pervenendo a conclusioni che appaiono coerenti con la ratio complessiva dell'art. 625, n. 7, c.p. e con l'impianto della riforma del 2024. I punti fermi che emergono dalla pronuncia possono essere così sintetizzati: Il braccialetto elettronico non è una cosa esposta alla pubblica fede : la sua collocazione in un luogo privato e l'affidamento in esclusiva custodia all'interessato escludono strutturalmente tale qualifica. Il braccialetto elettronico è una cosa destinata a pubblico servizio : la sua funzione strumentale alla vigilanza delle misure cautelari nell'interesse della collettività ne determina la sussunzione in tale categoria, a prescindere dalla proprietà — pubblica o privata — del soggetto gestore. Il regime di procedibilità è d'ufficio : la distinzione normativa operata dal d.lgs. n. 31/2024 tra le due sottocategorie dell'art. 625, n. 7, c.p. conferma che solo le cose esposte alla pubblica fede sono passate a regime di querela, mentre le cose destinate a pubblico servizio rimangono perseguibili d'ufficio. La corretta contestazione è determinante : in ragione della natura valutativa dell'aggravante, il capo d'imputazione deve contenere un'adeguata descrizione della destinazione pubblicistica del bene, pena l'impossibilità di ritenerla legittimamente contestata. In definitiva, la sentenza in commento costituisce un'importante pietra miliare nell'evoluzione interpretativa in materia, offrendo agli operatori del diritto un quadro di riferimento chiaro per la qualificazione di una fattispecie che, nella prassi quotidiana dei tribunali, si presenta con frequenza crescente in ragione del sempre più diffuso ricorso al controllo elettronico a distanza come alternativa alla detenzione in carcere.
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Studio Legale Taverniti
Corso Mazzini N.74
Catanzaro (CZ)