Avvocato Sara Mangone a Milano

Sara Mangone

Avvocato Milano - separazione/divorzio/affidamento figli

Informazioni generali

Mi chiamo Sara Mangone, ho conseguito l'abilitazione di avvocato nell'anno 2012, sostenendo l'esame presso la Corte d'Appello di Milano e dall'anno 2014 sono titolare di un Studio legale a Milano. Negli anni ho maturato significativa esperienza nella gestione dei procedimenti di separazione e divorzio, nonchè affidamento e mantenimento figli, ambito di cui mi occupo prevalentemente. Esercito principalmente presso il Tribunale di Milano.

Esperienza


Separazione

Ho seguito separazioni sia consensuali che giudiziali. Ritengo fondamentale un preliminare approccio che valuti una soluzione condivisa ed equa per entrambi i coniugi, nel principale interesse e a tutela del benessere psicofisico sia dei coniugi stessi che dei minori coinvolti. Ho occasione quindi di definire procedimenti di separazione consensualmente, instaurando un c.d. "contraddittorio stragiudiziale" con l'avvocato di controparte, trovando una soluzione congiunta idonea per i coniugi. Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario espletare Consulenze tecniche d'ufficio, per la tutela dei miei assistiti.


Divorzio

Nei procedimenti che seguo con passione e determinazione mi trovo anche a dover gestire spesso spinose questioni patrimoniali, sia in separazione che in divorzio. Mi sono occupata, in svariate occasioni, di instaurare procedimenti di divorzio volti ad ottenere anche un assegno divorzile per il coniuge più debole, nonchè di procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio per ottenere tale assegno, anche dopo diversi anni dal divorzio, sempre dopo attenta valutazione dei presupposti di legge richiesti.


Affidamento

Nelle cause che seguo e gestisco personalmente, mi sono trovata ad affrontare procedimenti in cui è stata espletata Consulenza tecnica d'ufficio, a tutela soprattutto del diritto di bigenitorialità dell'assistito/a e del minore, in casi in cui tale diritto veniva negato o messo in discussione dall'altro genitore, spesso anche immotivatamente o per rivendicazione. Ho gestito anche casi "limite" in cui il disinteresse emotivo/economico di un genitore ha portato l'altro genitore a richiedere ed ottenere l'affido c.d "superesclusivo" del minore.


Altre categorie

Diritto civile, Recupero crediti, Matrimonio, Gratuito patrocinio, Diritto di famiglia.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Separazione giudiziale - contributo al mantenimento dei figli minori

Riserva n. cron. 5**4/2024 e sentenza n. 2**9/2024 - Tribunale di Monza

Un cliente riceve ricorso per separazione giudiziale nel quale la moglie richiede un mantenimento pari ad € 600,00 per i due figli minori. Le parti concordano su tutti gli altri aspetti e sulle modalità di affidamento e collocamento dei minori, ma non riescono a trovare un punto di incontro sul mantenimento. In fase di costituzione in giudizio si fa presente al Giudice che la somma richiesta dalla moglie è del tutto disancorata dalla realtà e non è assolutamente sostenibile per il marito: vengono dunque elencate e documentate tutte le spese che il marito, uscito di casa, deve sostenere e viene richiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di € 300,00 mensile. Il Giudice in udienza tenta di accordare le parti, senza successo. Il marito si dichiara disponibile a compiere un ulteriore sforzo e a a contribuire con il versamento della somma di € 350,00, ma la moglie non accetta la proposta. Il Giudice, constatata l'impossibilità di accordo, si riserva. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, adotta i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei figli disponendo l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario per entrambi pari ad € 350,00 come era stato richiesto dallo stesso. Successivamenti detti provvedimenti vengono confermati nelle sentenza di separazione dal Giudice, il quale ha ritenuto che "le disponibilità economiche delle parti non sono idonee alla determinazione di un contributo maggiore a carico del padre".

Sentenza giudiziaria

Affidamento e mantenimento figlia minore

Sentenza n. 4**7/2024 - Tribunale di Milano

Una cliente si è rivolta al mio Studio poichè l'ex compagno, con il quale aveva una bimba di appena 12 mesi, aveva notificato un ricorso per richiedere la regolamentazione dei diritti di visita nei confronti della figlia. In realtà la madre mai si era opposta a tale frequentazione, ma piuttosto il padre, che vive in altra regione, si era recato a far visita alla bimba pochissime volte, per propria esclusiva scelta. Inoltre, in fase di costituzione, si sottolineava come il padre, pur rivendicando i propri diritti, fino a quel momento aveva contributo al mantenimento della minore con somme minime e nel proprio ricorso aveva totalmente omesso ogni riferimento alla questione economica relativa al mantenimento. Veniva dunque richiesta dalla madre la somma di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento in virtù del collocamento esclusivo della minore presso di lei e dell'assenza di ogni forma di contribuzione diretta al mantenimento della bimba da parte del padre. In udienza, su proposta del Giudice, le parti trovavano un accordo: venivano stabiliti i diritti di visita padre-figlia e fissato un contributo al mantenimento ordinario pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.

Sentenza giudiziaria

Separazione - Mantenimento figli minori

Senetnza 7**6/2021 - Tribunale di Milano

Nell'ambito di una separazione giudiziale la moglie del mio cliente richiedeva un cospicuo assegno di mantenimento per i figli minori. Nel corso del giudizio sono state documentate tutte le spese a carico del padre, percettore di uno stipendio medio, il quale era inoltre obbligato al pagamento del 50% della rata del mutuo in virtù della comproprietà della casa coniugale e del vincolo con la Banca, che prescinde dal rapporto matrimoniale e dalle questioni interne tra coniugi. In considerazione della quota mutuo dovuta, della circostanza che il padre avrebbe dovuto pagare un canone di locazione per trasferirsi in altra abitazione idonea ad accogliere i minori, dei tempi di permanenza dei minori presso il padre e del contributo diretto al mantenimento, il Giudice ha ritenuto equa la proposta del padre di versare per il mantenimento dei due figli l’importo di € 250,00 mensili.

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