Nel caso in oggetto la cliente ha proposto domanda per richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, divenuto maggiorenne, ma ancora convivente con la madre poichè studente universitario, non economicamente autosufficiente. I motivi alla base del ricorso erano fondamentalmente tre: 1) le attuali accresciute esigenze del figlio beneficiario dell'assegno. Nell’anno 2011, anno in cui era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori, il ragazzo aveva 10 anni. Divenuto ventenne era portatore di esigenze completamente differenti rispetto a quelle che aveva anni prima. Secondo costante giurisprudenza, l'aumento delle esigenze del figlio non ha bisogno di specifica dimostrazione, in quanto la revisione dell’importo dell’assegno si può chiedere senza fornire la prova che le esigenze della prole siano aumentate con l’aumentare dell’età, poiché si tratta di naturale evoluzione che non necessita di prova specifica. 2) miglioramento delle condizioni economiche del padre obbligato a versare l'assegno; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore: il ragazzo era collocato esclusivamente dalla madre e vedeva il padre una volta alla settimana a pranzo o a cena. ll procedimento si è concluso con un accordo tra le parti, in quanto il GOT, sentiti i genitori, ha formulato una proposta transattiva - che teneva in considerazione gli elementi evidenziati nel ricorso - proponendo un aumento dell'assegno, come richiesto, che è stata accettata dal padre.
Mi chiamo Sara Mangone, ho conseguito l'abilitazione di avvocato nell'anno 2012, sostenendo l'esame presso la Corte d'Appello di Milano e dall'anno 2014 sono titolare di un Studio legale a Milano. Negli anni ho maturato significativa esperienza nella gestione dei procedimenti di separazione e divorzio, nonchè affidamento e mantenimento figli, ambito di cui mi occupo prevalentemente. Esercito principalmente presso il Tribunale di Milano.
Da anni mi occupo di gestire i conflitti matrimoniali, fornendo assistenza nei procedimenti di separazione e divorzio, nei procedimenti volti a regolamentare affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli nati da coppie non coniugate, prestando particolare attenzione al preliminare interesse del minore, al diritto di bigenitorialità e alla tutela, anche economica dell'assistito/a. Nella maggior parte dei casi è il padre ad essere obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento al figlio: è fondamentale, soprattutto nella fase di separazione, valutare e ponderare ogni aspetto economico ed ogni esborso.
Il matrimonio è una scelta importante e spesso i futuri sposi, presi da mille impegni e questioni da gestire per il grande giorno, trascurano alcune questioni legali, ad esempio ponderare attentamente la scelta del regime patrimoniale da adottare. Comunione o separazione dei beni? La risposta non è univoca, ma ogni coppia è a sè, la scelta deve essere operata valutando le specifiche situazioni lavorative e patrimoniali di ciascun coniuge, nell'interesse di entrambi e della famiglia che si sta formando. E' quindi importante essere adeguatamente informati, per evitare il rischio di compiere scelte che potrebbero rivelarsi inadeguate.
Ho seguito separazioni sia consensuali che giudiziali. Ritengo fondamentale un preliminare approccio che valuti una soluzione condivisa ed equa per entrambi i coniugi, nel principale interesse e a tutela del benessere psicofisico sia dei coniugi stessi che dei minori coinvolti. Ho occasione quindi di definire procedimenti di separazione consensualmente, instaurando un c.d. "contraddittorio stragiudiziale" con l'avvocato di controparte, trovando una soluzione congiunta idonea per i coniugi. Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario espletare Consulenze tecniche d'ufficio, per la tutela dei miei assistiti.
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Sara Mangone
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