Sentenza giudiziaria:
Nel caso in oggetto la cliente ha proposto domanda per richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, divenuto maggiorenne, ma ancora convivente con la madre poichè studente universitario, non economicamente autosufficiente. I motivi alla base del ricorso erano fondamentalmente tre:
1) le attuali accresciute esigenze del figlio beneficiario dell'assegno. Nell’anno 2011, anno in cui era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori, il ragazzo aveva 10 anni. Divenuto ventenne era portatore di esigenze completamente differenti rispetto a quelle che aveva anni prima. Secondo costante giurisprudenza, l'aumento delle esigenze del figlio non ha bisogno di specifica dimostrazione, in quanto la revisione dell’importo dell’assegno si può chiedere senza fornire la prova che le esigenze della prole siano aumentate con l’aumentare dell’età, poiché si tratta di naturale evoluzione che non necessita di prova specifica.
2) miglioramento delle condizioni economiche del padre obbligato a versare l'assegno;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore: il ragazzo era collocato esclusivamente dalla madre e vedeva il padre una volta alla settimana a pranzo o a cena.
ll procedimento si è concluso con un accordo tra le parti, in quanto il GOT, sentiti i genitori, ha formulato una proposta transattiva - che teneva in considerazione gli elementi evidenziati nel ricorso - proponendo un aumento dell'assegno, come richiesto, che è stata accettata dal padre.