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Avvocato Sara Mangone a Milano

Sara Mangone

Avvocato Milano - separazione/divorzio/affidamento figli

Informazioni generali

Mi chiamo Sara Mangone, ho conseguito l'abilitazione di avvocato nell'anno 2012, sostenendo l'esame presso la Corte d'Appello di Milano e dall'anno 2014 sono titolare di un Studio legale a Milano. Negli anni ho maturato significativa esperienza nella gestione dei procedimenti di separazione e divorzio, nonchè affidamento e mantenimento figli, ambito di cui mi occupo prevalentemente. Esercito principalmente presso il Tribunale di Milano.

Esperienza


Diritto di famiglia

Da anni mi occupo di gestire i conflitti matrimoniali, fornendo assistenza nei procedimenti di separazione e divorzio, nei procedimenti volti a regolamentare affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli nati da coppie non coniugate, prestando particolare attenzione al preliminare interesse del minore, al diritto di bigenitorialità e alla tutela, anche economica dell'assistito/a. Nella maggior parte dei casi è il padre ad essere obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento al figlio: è fondamentale, soprattutto nella fase di separazione, valutare e ponderare ogni aspetto economico ed ogni esborso.


Separazione

Ho seguito separazioni sia consensuali che giudiziali. Ritengo fondamentale un preliminare approccio che valuti una soluzione condivisa ed equa per entrambi i coniugi, nel principale interesse e a tutela del benessere psicofisico sia dei coniugi stessi che dei minori coinvolti. Ho occasione quindi di definire procedimenti di separazione consensualmente, instaurando un c.d. "contraddittorio stragiudiziale" con l'avvocato di controparte, trovando una soluzione congiunta idonea per i coniugi. Tuttavia, in alcuni casi, è stato necessario espletare Consulenze tecniche d'ufficio, per la tutela dei miei assistiti.


Divorzio

Nei procedimenti che seguo con passione e determinazione mi trovo anche a dover gestire spesso spinose questioni patrimoniali, sia in separazione che in divorzio. Mi sono occupata, in svariate occasioni, di instaurare procedimenti di divorzio volti ad ottenere anche un assegno divorzile per il coniuge più debole, nonchè di procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio per ottenere tale assegno, anche dopo diversi anni dal divorzio, sempre dopo attenta valutazione dei presupposti di legge richiesti.


Altre categorie

Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Recupero crediti, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Separazione giudiziale - contributo al mantenimento dei figli minori

Riserva n. cron. 5**4/2024 e sentenza n. 2**9/2024 - Tribunale di Monza

Un cliente riceve ricorso per separazione giudiziale nel quale la moglie richiede un mantenimento pari ad € 600,00 per i due figli minori. Le parti concordano su tutti gli altri aspetti e sulle modalità di affidamento e collocamento dei minori, ma non riescono a trovare un punto di incontro sul mantenimento. In fase di costituzione in giudizio si fa presente al Giudice che la somma richiesta dalla moglie è del tutto disancorata dalla realtà e non è assolutamente sostenibile per il marito: vengono dunque elencate e documentate tutte le spese che il marito, uscito di casa, deve sostenere e viene richiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di € 300,00 mensile. Il Giudice in udienza tenta di accordare le parti, senza successo. Il marito si dichiara disponibile a compiere un ulteriore sforzo e a a contribuire con il versamento della somma di € 350,00, ma la moglie non accetta la proposta. Il Giudice, constatata l'impossibilità di accordo, si riserva. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, adotta i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei figli disponendo l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario per entrambi pari ad € 350,00 come era stato richiesto dallo stesso. Successivamenti detti provvedimenti vengono confermati nelle sentenza di separazione dal Giudice, il quale ha ritenuto che "le disponibilità economiche delle parti non sono idonee alla determinazione di un contributo maggiore a carico del padre".

Sentenza giudiziaria

Separazione - Mantenimento figli minori

Senetnza 7**6/2021 - Tribunale di Milano

Nell'ambito di una separazione giudiziale la moglie del mio cliente richiedeva un cospicuo assegno di mantenimento per i figli minori. Nel corso del giudizio sono state documentate tutte le spese a carico del padre, percettore di uno stipendio medio, il quale era inoltre obbligato al pagamento del 50% della rata del mutuo in virtù della comproprietà della casa coniugale e del vincolo con la Banca, che prescinde dal rapporto matrimoniale e dalle questioni interne tra coniugi. In considerazione della quota mutuo dovuta, della circostanza che il padre avrebbe dovuto pagare un canone di locazione per trasferirsi in altra abitazione idonea ad accogliere i minori, dei tempi di permanenza dei minori presso il padre e del contributo diretto al mantenimento, il Giudice ha ritenuto equa la proposta del padre di versare per il mantenimento dei due figli l’importo di € 250,00 mensili.

Sentenza giudiziaria

Modifica condizioni divorzio - revisione assegno di mantenimento in favore del figlio

Decreto 13**0/2022 - Tribunale di Milano

Nel caso in oggetto la cliente ha proposto domanda per richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, divenuto maggiorenne, ma ancora convivente con la madre poichè studente universitario, non economicamente autosufficiente. I motivi alla base del ricorso erano fondamentalmente tre: 1) le attuali accresciute esigenze del figlio beneficiario dell'assegno. Nell’anno 2011, anno in cui era intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori, il ragazzo aveva 10 anni. Divenuto ventenne era portatore di esigenze completamente differenti rispetto a quelle che aveva anni prima. Secondo costante giurisprudenza, l'aumento delle esigenze del figlio non ha bisogno di specifica dimostrazione, in quanto la revisione dell’importo dell’assegno si può chiedere senza fornire la prova che le esigenze della prole siano aumentate con l’aumentare dell’età, poiché si tratta di naturale evoluzione che non necessita di prova specifica. 2) miglioramento delle condizioni economiche del padre obbligato a versare l'assegno; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore: il ragazzo era collocato esclusivamente dalla madre e vedeva il padre una volta alla settimana a pranzo o a cena. ll procedimento si è concluso con un accordo tra le parti, in quanto il GOT, sentiti i genitori, ha formulato una proposta transattiva - che teneva in considerazione gli elementi evidenziati nel ricorso - proponendo un aumento dell'assegno, come richiesto, che è stata accettata dal padre.

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Lo studio

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Via G. Broggi, 13
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