Sentenza giudiziaria:
La cliente si è rivolta allo Studio per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio. Aveva divorziato dal marito circa 18 anni prima e all'epoca era stato disposto solo l'obbligo per il marito di corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia minore, in quanto la moglie lavorava ed era autosufficiente. Successivamente la signora perdeva il lavoro ed essendo ormai in età avanzata era riuscita a reperire solo attività sporadica di promoter presso i supermercati, ma le entrate realizzate non le garantivano un'autosufficienza dignitosa. Il Tribunale, valutate le circostanze, l'attività di promoter della signora, l'eta avanzata che non le consentiva di procurarsi redditi adeguati con altre attività lavorative, ha ritenuto che l'ex marito fosse obbligato, in forza dei doveri di solidarietà e di assistenza derivanti dal matrimonio, a corrispondere un assegno divorzile alla ex moglie.