Avvocato Serena F. Pratelli a Milano

Serena F. Pratelli

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Veterinario condannato a risarcire il danno morale

Scritto da: Serena F. Pratelli - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Recentemente la Giurisprudenza di merito ha iniziato a riconoscere il danno non patrimoniale per responsabilità veterinaria.

Un veterinario di Chiavari è stato condannato a risarcire la padrona di una bastardina, operata malamente e rimasta zoppa dopo l’intervento.

Il dottore è stato condannato a risarcire i costi dell'operazione e € 4.500 a titolo di danno morale per aver procurato sofferenza alla padrona del cane.

Per i Giudici di Genova il denaro speso per alleviare le sofferenze della cagnolina dimostra l'intento della sua padrona di instaurare con lei "una relazione durevole negli anni" e farla entrare nel suo "progetto di vita familiare", riconoscendo al cane un valore affettivo, prima che economico.

Anche il Tribunale di Pisa ha recentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale patito da una coppia di proprietari in seguito a errore del veterinario.

Il loro cane, infatti, aveva purtroppo subito danni permanenti dopo un intervento di chirurgia ortopedica rimanendo gravemente sofferente.

Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto il danno "morale" (non patrimoniale) per le angosce patite dai suoi proprietari. Conseguentemente, con la Sentenza del 2.11.2023 sono stati liquidati - oltre ai danni patrimoniali quantificati in € 13.900 - anche € 3.000 a titolo di risarcimento in favore della coppia.

Se, dunque, rimane ancora aperta l’antica discussione sulla rivendicata soggettività “degli esseri senzienti non umani”, la recente Giurisprudenza sta riconoscendo sempre di più come meritevole il legame con il proprio animale d’affezione.


Avv. Serena F. Pratelli - Avvocato Civile a Milano | Eredità | Superbonus

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Serena F. Pratelli

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Referenze

Pubblicazione legale

Lavoratore e insufficienza delle retribuzioni corrisposte

Pubblicato su IUSTLAB

La disparità tra la paga ricevuta dal dipendente e il volume e la qualità del lavoro svolto viola apertamente le disposizioni dell'articolo 36 della Costituzione, impedendo al lavoratore e alla sua famiglia di avere un'esistenza libera e dignitosa. Al contrario, garantire il rispetto dei minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali, indipendentemente dall'affiliazione del datore di lavoro alle associazioni sindacali firmatarie o dal costo della vita nella zona di lavoro, sarebbe cruciale per assicurare una giusta remunerazione. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che è possibile ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato quando sussiste sia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro sia l'inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. La Corte ha stabilito che: “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito, sia singolarmente che complessivamente, oltre all'assenza del rischio d'impresa, anche la continuità della prestazione, nonché l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro” (Cass., 28 settembre 2006, n. 21028; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4171). 12. Inoltre, la Suprema Corte ha osservato che “secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale” e che “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro”. (Cass., Sentenza n. 9812/08). Infine, come anticipato, “ la sproporzione tra la retribuzione percepita dal dipendente e la quantità e qualità di lavoro prestato , in aperta violazione delle disposizioni di cui all ’art. 36 Cost ., non assicurerebbe al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, quale di converso consentirebbe la corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria, prescindendo dall’iscrizione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti, ovvero dal costo della vita del luogo di svolgimento della prestazione”. (Cass. Civ. Sez. Lavoro 896/2011).

Speaker ad evento

Corso fse abilitante asc ex d.m. 6.10.2009

Milano - 1/2018

Docente area legale diritto per il corso FSE abilitante ASC ex D.M. 6.10.2009

Speaker ad evento

Diritto del lavoro e normativa in materia di immigrazione

Milano - 1/2017

Docente area legale diritto del lavoro e normativa in materia di immigrazione nel “Corso operatore centri di accoglienza” di Bostongroup con Regione Lombardia

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