Mi occupo di diritto civile (condominiale, superbonus 110%, locazioni, successioni, famiglia), sia in sede giudiziale che stragiudiziale; offro una consulenza professionale altamente umana ed efficace; credo nella sensibilità nell'ascolto affinchè si instauri una relazione sia professionale che umana volta a individuare con chiarezza le esigenze e condividere gli obbiettivi da perseguire, creando un'ottima sinergia con il Cliente. Mi avvalgo di valide collaborazioni per le questioni trasversali che coinvolgono altri ambiti oltre al civile. Laureata a pieni voti, esercito nel Foro di Milano dal 2008. Se hai bisogno, contattami.
Ho esperienza su diverse questioni, quali procedimenti disciplinari, licenziamento, accertamento del rapporto di lavoro subordinato, demansionamento. Mi occupo di diritto del lavoro collaborando collaborando con ottimi consulenti del lavoro. Ho assistito sia datori di lavoro che dipendenti e ciò mi ha consentito di approfondire entrambe le posizioni.
Mi occupo di diritto del lavoro con esperienza su diverse questioni quali licenziamento, procedimenti disciplinari, demansionamento, accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
Ultimamente mi sono occupata spesso in diritto condominiale, con un focus particolare al Superbonus 110%, all'impugnativa delle delibere condominiali, ai contenziosi per il risarcimemento dei danni nei confronti del Condominio o di altri condomini, per le problematiche legate alla proprietà comune e alle parti private. Offro consulenza legale mirata a risolvere le complesse dinamiche della gestione condominiale. Mi impegno a tutelare i Tuoi interessi attraverso competenza e professionalità. Affidati a un professionista che comprende e lavora per proteggere i Tuoi diritti.
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La disparità tra la paga ricevuta dal dipendente e il volume e la qualità del lavoro svolto viola apertamente le disposizioni dell'articolo 36 della Costituzione, impedendo al lavoratore e alla sua famiglia di avere un'esistenza libera e dignitosa. Al contrario, garantire il rispetto dei minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali, indipendentemente dall'affiliazione del datore di lavoro alle associazioni sindacali firmatarie o dal costo della vita nella zona di lavoro, sarebbe cruciale per assicurare una giusta remunerazione. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che è possibile ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato quando sussiste sia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro sia l'inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. La Corte ha stabilito che: “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito, sia singolarmente che complessivamente, oltre all'assenza del rischio d'impresa, anche la continuità della prestazione, nonché l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro” (Cass., 28 settembre 2006, n. 21028; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4171). 12. Inoltre, la Suprema Corte ha osservato che “secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale” e che “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro”. (Cass., Sentenza n. 9812/08). Infine, come anticipato, “ la sproporzione tra la retribuzione percepita dal dipendente e la quantità e qualità di lavoro prestato , in aperta violazione delle disposizioni di cui all ’art. 36 Cost ., non assicurerebbe al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, quale di converso consentirebbe la corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria, prescindendo dall’iscrizione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti, ovvero dal costo della vita del luogo di svolgimento della prestazione”. (Cass. Civ. Sez. Lavoro 896/2011).
Docente area legale diritto per il corso FSE abilitante ASC ex D.M. 6.10.2009
Docente area legale diritto del lavoro e normativa in materia di immigrazione nel “Corso operatore centri di accoglienza” di Bostongroup con Regione Lombardia
Il linguaggio: diritto antidiscriminatorio e risvolti sociologici 09/05/2023 (cod. 2023_0325) organizzatore: coa milano - comitato pari opportunita / accreditatore: coa milano
La semplificazione e accelerazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazinale - le sezioni specializzate in materia di immigrazione
La tematica della disabilita' e gli sportelli al cittadino 12/04/2022 (cod. 2022_0180) organizzatore: coa milano - commissione servizi al cittadino e legalità
Corso di aggiornamento in Diritto dell'Immigrazione. Titoli di soggiorno: diritti e facoltà anche alla luce delle novità normative
Cosa deve fornire un Avvocato al proprio Cliente? Una soluzione soddisfacente con una buona gestione del rischio. Oggi interessante simulazione di un case study risolto brillantemente attraverso una Mediazione in corso di causa. La Mediazione è un istituto flessibile grazie al quale si può ottenere una soluzione win-win vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, sia quando si è sull'orlo di un contenzioso che a causa già radicata. La Mediazione evita inutili perdite e il rischio di causa. Spesso come legale mi chiedo "se questo succedesse a me, quale sarebbe lo scenario e le soluzioni che percorrerei?" Occorre il giusto approccio per affrontare con efficacia situazioni difficili
Superbonus 110%, come ci si tutela se la ditta non termina i lavori in tempo? T orna attuale la domanda su come tutelarsi dal rischio di perdita del beneficio a causa di ritardi nei lavori della ditta edile La mancata proroga per il Superbonus 110% aumenta l'incertezza per chi non ha completato i lavori in tempo. Il committente può tutelarsi contro ritardi dell'impresa edile attraverso azioni legali come l'intimazione ad adempiere, l'applicazione di penali contrattuali e, in casi estremi, la risoluzione del contratto. La prontezza nell'agire e la consapevolezza delle opzioni di tutela risultano essere cruciali. Qui di seguito l’articolo completo di Money. Superbonus 110%, come ci si tutela se la ditta non termina i lavori in tempo? Con la quasi certezza della mancata proroga del superbonus 110%, torna attuale la domanda su come tutelarsi dalla perdita del beneficio a causa di ritardi nei lavori della ditta edile. La proroga del Superbonus 110% non ha trovato posto nel Decreto Anticipi. Questo significa che con tutta probabilità il beneficio terminerà di esistere, così come lo conosciamo, dal 1° gennaio 2024 quando l’aliquota di sconto passerà per tutti al 70% . Chi ha avuto la possibilità per il 2023 di beneficiare ancora del superbonus al 110%, quindi, se non termina i lavori entro la fine di dicembre, si troverà nella situazione di pagare le spese che scivolano nel 2024 con uno sconto pari al 70% e non più al 110% . Il problema principale che si riscontra da sempre nel Superbonus 110% , anche per le eventuali proroghe previste in passato, è che per aver diritto al godimento dell’agevolazione i lavori debbano essere terminati entro una determinata data. O che almeno una percentuale dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) sia terminata entro una data stabilità. La scadenza che, ormai, come una spada di Damocle penzola sulla testa dei condomini è quella del 31 dicembre 2023 , data ultima per poter fruire dell’aliquota al 110% laddove si è riusciti a rientrare nella proroga (in caso contrario al 90%). Una scadenza che non dipende solo dal proprietario che gode del superbonus. Lo stato di avanzamento dei lavori o il termine degli stessi, nella maggior parte dei casi, non sono imputabili al contribuente, anzi, il dover rispettare determinate scadenze è di competenza delle imprese edili che, a volte, non riescono a onorare il termine dei lavori pattuito inizialmente. Con il rischio di portare alla perdita di agevolazioni anche abbastanza consistenti. Quello che va sottolineato è che durante il 2023, anche a causa dello stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura oltre che al problema dei crediti incagliati , non è stato inusuale che le ditte edili si siano trovate in grave difficoltà economica e nell’impossibilità materiale di proseguire i lavori avviati. Ma questo, ovviamente, non è un problema del contribuente che rischia di subire una sforbiciata alle detrazioni spettanti per le ristrutturazioni avviate e non concluse. Come si tutela il committente dai ritardi dell’impresa edile? La legge, ovviamente, prevede delle tutele per il committente se la ditta edile dovesse interrompere i lavori o non portarli a termine per la scadenza pattuita. I mezzi di tutela vanno dall’intimidazione ad adempiere a quanto sottoscritto alla richiesta del risarcimento del danno causato dall’inadempimento. Ovviamente, per essere tutelati bisogna procedere per vie legali e in questo caso il contratto che le parti hanno sottoscritto può essere una prova inconfutabile degli obblighi a cui doveva sottostare la ditta edile, ma non è indispensabile. In mancanza del contratto, infatti, basta una qualsiasi prova documentale come, ad esempio, un preventivo della ditta stessa. È necessario, in questo caso, provare che tutti i lavori siano stati affidati all’appaltatore nello stesso momento e non in tempi diversi. Su cosa si configura l’inadempimento? L’inadempimento dell’impresa edile si determina sulla differenza delle opere previste dal contratto o dal preventivo e quelle non realizzate. Anche nel caso di effettuazione di parte di lavori, abbandonati senza portarli a compimento, si configura un inadempimento totale nel caso di natura indivisibile dell’opera da realizzare. Se i lavori da realizzare sono diversi e ne sono stati portati a compimento alcuni e altri no l’ inadempimento è parziale . Cosa fare in assenza di un contratto Come dicevamo in precedenza non è essenziale che ci sia un contratto scritto tra appaltatore e committente perché è la commissione dell’opera stessa che ha generato il rapporto tra le parti che portando ad accettare un contratto verbale. Nel caso dell’appalto, infatti, è prevista anche la forma libera in cui gli elementi portanti sono gli obblighi, ovvero: il committente deve pagare per i lavori; la ditta deve eseguirli. Se una delle due parti non rispetta il contratto, anche se verbale, l’altra parte ha diritto a tutelarsi. Lavori non terminati, quali strade prendere? Intanto, qualora ci si accorga che la ditta non sta rispettando il termine di consegna dei lavori ultimati, si potrebbe pensare di sostituire entro tempi molto brevi l’appaltatore . In questo modo, trovando un’impresa più celere ci potrebbero essere possibilità più alte di portare a termine di lavori entro il termine previsto. Questa ipotesi, però, sembra abbastanza improbabile per riuscire a portare a termine i lavori iniziati entro fine anno, visto che, ormai, mancano poche settimane alla scadenza prevista. In alternativa, invece, si potrebbe anche far leva su eventuali penali previste dal contratto nel caso la ditta edile non rispetti i tempi pattuiti per la consegna dei lavori ultimati. È sempre bene prevedere questo tipo di penali nel contratto perché i ritardi, soprattutto nel caso del Superbonus 110%, potrebbero creare un grave danno al committente come la perdita del beneficio fiscale a cui si sta andando incontro per la fine dell’anno. Quando si può non pagare la ditta edile? L’ impresa edile ha degli specifici obblighi nei confronti del committente e la fiducia tra le parti che si instaura al momento della commissione può venire meno se una delle due non rispetta il compito che si è assunta. Da una parte il committente si impegna a pagare per i lavori che si stanno effettuando, dall’altra, però, la ditta edile si obbliga a eseguire gli stessi entro termini stabiliti. L’ articolo 1455 del codice civile prevede che quando la ditta non porta a termine i lavori entro i tempi stabiliti o quando la stessa abbandona le opere che si stanno eseguendo senza portarle a termine (cosa accaduta non di rado con il superbonus), il contratto , anche se solo verbale, può essere risolto . Per poterlo fare il committente deve provvedere a intimare , in forma scritta attraverso una diffida , la ditta ad adempiere ai propri obblighi entro un determinato termine (che non può essere inferiore a 15 giorni). Decorso questo termine il contratto si considera risoluto . Con la risoluzione del contratto il committente può evitare di pagare la parte di lavori non eseguita. Se ha già versato un acconto per questi lavori, invece, può ottenere la restituzione per quanto pagato per l’inadempimento. Patrizia del Pidio
“Scuola di Alta Formazione AIAF” in Diritto di Famiglia, Minorile e delle Persone, in Milano La Scuola AIAF è un percorso didattico unico, in due anni. Un approccio non solo accademico, ma anche fortemente innovativo, moderno e multidisciplinare che ha implementato il mio bagaglio di esperienza a tutela dei diritti fondamentali della persona e delle relazioni.
Corso di perfezionamento in Oratoria Forense. L’obiettivo principale del corso è stato acquisire una specifica formazione post universitaria per ulteriormente migliorare le tecniche di argomentazione giuridica e le abilità comunicative. Il corso mi ha permesso di apprendere gli strumenti per conoscere e comprendere le regole, le strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna, utili per la preparazione ed elaborazione di scritti e discorsi con finalità persuasive
Dal 2018 faccio parte del comitato scientifico e del corpo docente di A.S.C.E.I.P.A. Alta Scuola di Counseling ed Educazione Inteculturale per Adulti
Tema complesso e difficile quello dei Verbali di Assemblea di Condominio nell’ambito delle procedure dei Bonus e Superbonus edilizi. Per gli interventi edilizi su parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari di diversa proprietà è necessaria l’approvazione effettiva all’esecuzione dei lavori da parte dell’assemblea. Interessante risulta la sentenza del Tribunale di Trani, datata 27 marzo 2023, relativa a una controversia condominiale ove gli attori avevano impugnato 2 delibere assembleari, contestando l'approvazione di lavori edili e chiedendo l'annullamento delle stesse. Il Giudice ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività dell'impugnazione, dichiarando la tardività dell'impugnazione della prima delibera. In merito alla seconda delibera impugnata, il Giudice ha ritenuto la carenza di interesse da parte degli attori. La decisione del Giudice è stata basata sull'assenza di vizi formali e il Tribunale ha sottolineato che i lavori erano stati effettuati e che gli attori avevano beneficiato degli sgravi fiscali, dimostrando la carenza di interesse nell'impugnazione. "TRIBUNALE DI TRANI Sentenza n. 512/2023 del 27-03-2023 TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6316/2021 tra ### ### ### ATTORE/I e ### 22 27 32 CONVENUTO/I Oggi 27 marzo 2023 ad ore 10.30 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### ### ### l'avv. ### ### 22 27 32 l'avv. ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente . l'avv. di parte convenuta precisa che i lavori sono stati effettuati e non vi sono stati problemi , la classe energetica del condominio è stato migliorata e tutti i condomini hanno beneficiato di un notevole risparmio economico. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, si dà lettura dell'allegata sentenza. Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura all'udienza del 27/03/2023 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6316/2021 promossa da: ### (CF. ### ) ### (CF. ### ) ### (CF. ### ) Tutti difesi dall'avv. ### ATTORI ### 22 27 32 (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ### OGGETTO: Comunione e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo: ### 1) voglia il Tribunale adito annullare le deliberazioni assunte dal condominio convenuto il 26 luglio 2021 e il 7 settembre 2021; 2) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori. ### In ###- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per decadenza dei termini ad impugnare ; 2 -dichiarare la non impugnabilità delle delibere perché programmatiche ed interlocutorie 3 - dichiarare, altresì la carenza dell'interesse ad agire degli attori per insussistenza dei requisiti previsti ex art 2697 c.c. e art 100 c.p.c Nel merito, in ### -dichiarare e rigettare la domanda attorea di annullamento delle delibere per assenza dei vizi di legittimità delle delibere impugnate artt. 1136 cc e succ. 5 - dichiarare e rigettare la domanda attorea di annullamento delle delibere per avvenuta acquiescenza del comportamento degli attori per aver ottenuto l'accesso ai benefici fiscali; 6 - Condannare gli attori ex art 96. Cpc.. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.. Motivi della decisione Gli attori agiscono in giudizio chiedendo di annullare le deliberazioni assunte dal condominio convenuto il 26 luglio 2021 e il 7 settembre 2021. Sostengono di sono proprietari di unità immobiliari facenti parte del ### 22-27-32, con sede ###, 27, 32, in particolare del fabbricato di ###; che con delibera del l 26.07.2021 l'assemblea del predetto ### aveva approvato, con il loro voto contrario, l'esecuzione di importanti lavori edili per il valore complessivo di circa ### avvalendosi, in parte, del c.d. Superbonus al 110%, senza procedere ad una preliminare verifica degli abusi edilizi; che con delibera successiva del 07.09.2021 veniva approvata l'offerta economica dell'impresa senza specifico dettaglio. Si è costituito il condominio convenuto eccependo la decadenza dell'azione e l'infondatezza dell'impugnazione. *** Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'impugnazione, al quale deve ritenersi fondata con riferimento alla delibera del 26 luglio 2021 Come noto, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (da ultimo Cass. SS.UU. . 9839 del 14 aprile 2021). Nel caso in esame parte attrice chiede l'annullamento delle delibere per asseriti vizi formali, per cui l'impugnazione della delibera del 26.7.2021 deve ritenersi tardiva, perché promossa con istanza di mediazione inviata al condominio, a mezzo PEC in data ### oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data dell'assemblea (26/07/2021) per i dissenzienti ### e ### e dalla data della raccomandata, contenente il verbale dell'assemblea, (inviata il ### e ritirata il ### per l'assente ###. Pertanto l'impugnazione della delibera assembleare del 26/07/2021 è tardiva. Quanto alla seconda delibera impugnata vi è carenza di interesse. In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo è investito. Anche il vizio delle delibera condominiale che si configura per eccesso di potere si configura solo la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20135; Cass. Ric. 2018 n. 23464 sez. M2 - ud. 24-10-2019 -3- ### 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217). In particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; né possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, n. 1, c.c. (Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128; Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611). Sulla scorta di tali parametri, non è ravvisabile un eccesso di potere, con relativo pregiudizio nella gestione del bene comune nella decisione approvata. I lavori sono stati anche realizzati e gli attori risulta abbiano beneficiato anche dei relativi sgravi fiscali con conseguente carenza di interesse all'impugnazione. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e ss. mm., tenendo conto del valore della controversia e dell' attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio. Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., comma 3, proposta dalla parte convenuta. Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della domanda (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 ) una presunzione di temerarietà che sfocia in concreto nella «pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata» (Cass. 06/05/2021, n. 11884; Cass. 17/03/2021, n. 7513; Cass. 09/02/2021, n. 3034) ovvero nella «manifesta inconsistenza giuridica» o nella «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (così Cass., Sez. un., 13/09/2018, n. 22405; Cass., Sez. un., 20/04/2018, n. 9912; Cass. 18/11/2019, n.29812; Cass. 15/02/2021, n. 3830; Cass. 16/10/2020, n. 22588). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6316/2021 promossa da ### contro ### 22 27 32 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta la domanda; - condanna altresì gli attori in solido al pagamento in favore del procuratore del ### 22 27 32 dichiaratosi antistatario, avv. ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi ### oltre I.v.a., C.p.a. e 15% per spese generali se e come per legge ### al verbale del 27 marzo 2023 Il Giudice ..." (cfr. TRIBUNALE DI TRANI, Sentenza n. 512/2023 del 27-03-2023)
Recentemente la Giurisprudenza di merito ha iniziato a riconoscere il danno non patrimoniale per responsabilità veterinaria. Un veterinario di Chiavari è stato condannato a risarcire la padrona di una bastardina , operata malamente e rimasta zoppa dopo l’intervento. Il dottore è stato condannato a risarcire i costi dell'operazione e € 4.500 a titolo di danno morale per aver procurato sofferenza alla padrona del cane. Per i Giudici di Genova il denaro speso per alleviare le sofferenze della cagnolina dimostra l'intento della sua padrona di instaurare con lei " una relazione durevole negli anni " e farla entrare nel suo "progetto di vita familiare", riconoscendo al cane un valore affettivo , prima che economico. Anche il Tribunale di Pisa ha recentemente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale patito da una coppia di proprietari in seguito a errore del veterinario. Il loro cane, infatti, aveva purtroppo subito danni permanenti dopo un intervento di chirurgia ortopedica rimanendo gravemente sofferente. Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto il danno "morale" (non patrimoniale) per le angosce patite dai suoi proprietari. Conseguentemente, con la Sentenza del 2.11.2023 sono stati liquidati - oltre ai danni patrimoniali quantificati in € 13.900 - anche € 3.000 a titolo di risarcimento in favore della coppia. Se, dunque, rimane ancora aperta l’antica discussione sulla rivendicata soggettività “degli esseri senzienti non umani ”, la recente Giurisprudenza sta riconoscendo sempre di più come meritevole il legame con il proprio animale d’affezione .
Emptio non tollit locatum L’acquisto non sopprime la locazione, è un fondamentale principio giuridico in virtù del quale l'acquirente di un bene, che il venditore aveva in precedenza dato in locazione, è tenuto a rispettare il contratto di locazione stipulato dal suo dante causa con un terzo. Ai sensi dell'Art. 1599 — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata. " Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione. L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante ". La compravendita non elimina la locazione, dunque. La vendita di un immobile locato non determina la rescissione del contratto di locazione, purché detto contratto sia stato concluso in data anteriore alla vendita stessa. Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante. Qual è la Ratio Legis? La norma è volta a regolare il contrasto tra il diritto dell'acquirente dell'immobile al pieno godimento ( art. 1571 c.c.) ed il diritto del conduttore a continuare ad abitarlo. La regola è quella della prevalenza della locazione, spiegabile in base all'importanza primaria del diritto ad una abitazione.
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“Codice del consumo e diritto dei consumatori”, Università degli Studi di Genova
Dialogo interdisciplinare e multiprofessionale sulla violenza di genere nelle possibili aree di intervento 26/05/2022 organizzatore: coa milano - corecom - polis / accreditatore: coa milano
il legal tech e le nuove frontiere del diritto-contratto e prova digitale organizzatore: Consiglio Ordine Avvocati di Milano - commissione giovani - giuffrè francis lefebvre spa
IL SOVRAINDEBITAMENTO 'FAMIGLIARE' 22/02/2021 Organizzatore: COA MILANO - Commissione ADR - ADGI Il luogo nel quale il Sovraindebitamento genera gli effetti più deleteri è sicuramente la Famiglia. Per questo è fondamentale sapere come i membri di una stessa Famiglia possano avviare un'unica procedura di composizione della crisi.
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