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Avvocato Serena F. Pratelli a Milano

Serena F. Pratelli

Avvocato Civile a Milano | Eredità | Superbonus

Informazioni generali

Mi occupo di diritto civile (condominiale, superbonus 110%, locazioni, successioni, famiglia), sia in sede giudiziale che stragiudiziale; offro una consulenza professionale altamente umana ed efficace; credo nella sensibilità nell'ascolto affinchè si instauri una relazione sia professionale che umana volta a individuare con chiarezza le esigenze e condividere gli obbiettivi da perseguire, creando un'ottima sinergia con il Cliente. Mi avvalgo di valide collaborazioni per le questioni trasversali che coinvolgono altri ambiti oltre al civile. Laureata a pieni voti, esercito nel Foro di Milano dal 2008. Se hai bisogno, contattami.

Esperienza


Diritto del lavoro

Ho esperienza su diverse questioni, quali procedimenti disciplinari, licenziamento, accertamento del rapporto di lavoro subordinato, demansionamento. Mi occupo di diritto del lavoro collaborando collaborando con ottimi consulenti del lavoro. Ho assistito sia datori di lavoro che dipendenti e ciò mi ha consentito di approfondire entrambe le posizioni.


Licenziamento

Mi occupo di diritto del lavoro con esperienza su diverse questioni quali licenziamento, procedimenti disciplinari, demansionamento, accertamento del rapporto di lavoro subordinato.


Diritto condominiale

Ultimamente mi sono occupata spesso in diritto condominiale, con un focus particolare al Superbonus 110%, all'impugnativa delle delibere condominiali, ai contenziosi per il risarcimemento dei danni nei confronti del Condominio o di altri condomini, per le problematiche legate alla proprietà comune e alle parti private. Offro consulenza legale mirata a risolvere le complesse dinamiche della gestione condominiale. Mi impegno a tutelare i Tuoi interessi attraverso competenza e professionalità. Affidati a un professionista che comprende e lavora per proteggere i Tuoi diritti.


Altre categorie

Diritto civile, Eredità e successioni, Diritto di famiglia, Locazioni, Incapacità giuridica, Sfratto, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Separazione, Immigrazione e cittadinanza, Tutela del consumatore, Diritto del turismo, Tutela degli animali, Contratti, Recupero crediti, Incidenti stradali, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto immobiliare, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Arte e beni culturali, Industria dell'intrattenimento.



Credenziali

Pubblicazione legale

Lavoratore e insufficienza delle retribuzioni corrisposte

Pubblicato su IUSTLAB

La disparità tra la paga ricevuta dal dipendente e il volume e la qualità del lavoro svolto viola apertamente le disposizioni dell'articolo 36 della Costituzione, impedendo al lavoratore e alla sua famiglia di avere un'esistenza libera e dignitosa. Al contrario, garantire il rispetto dei minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali, indipendentemente dall'affiliazione del datore di lavoro alle associazioni sindacali firmatarie o dal costo della vita nella zona di lavoro, sarebbe cruciale per assicurare una giusta remunerazione. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che è possibile ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato quando sussiste sia l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro sia l'inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. La Corte ha stabilito che: “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito, sia singolarmente che complessivamente, oltre all'assenza del rischio d'impresa, anche la continuità della prestazione, nonché l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro” (Cass., 28 settembre 2006, n. 21028; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4171). 12. Inoltre, la Suprema Corte ha osservato che “secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale” e che “costituiscono indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione del datore di lavoro”. (Cass., Sentenza n. 9812/08). Infine, come anticipato, “ la sproporzione tra la retribuzione percepita dal dipendente e la quantità e qualità di lavoro prestato , in aperta violazione delle disposizioni di cui all ’art. 36 Cost ., non assicurerebbe al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, quale di converso consentirebbe la corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria, prescindendo dall’iscrizione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti, ovvero dal costo della vita del luogo di svolgimento della prestazione”. (Cass. Civ. Sez. Lavoro 896/2011).

Speaker ad evento

Corso fse abilitante asc ex d.m. 6.10.2009

Milano - 1/2018

Docente area legale diritto per il corso FSE abilitante ASC ex D.M. 6.10.2009

Speaker ad evento

Diritto del lavoro e normativa in materia di immigrazione

Milano - 1/2017

Docente area legale diritto del lavoro e normativa in materia di immigrazione nel “Corso operatore centri di accoglienza” di Bostongroup con Regione Lombardia

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