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Avvocato Sergio Zaccariello a Viareggio

Sergio Zaccariello

Avvocato per militari, forze di polizia e dipendenti pubblici

Informazioni generali

L'Avvocato Sergio Zaccariello è il fondatore di un team specializzato in Diritti del personale del Comparto Difesa, Comparto Sicurezza e Pubblico Impiego Statale, in servizio e in congedo. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa e l’abilitazione alla Professione di Avvocato, è iscritto all’Albo degli Avvocati del foro di Lucca. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma ove ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza presso l’Università di Roma. È iscritto all’ Ordine degli Avvocati di Lucca.

Esperienza


Diritto penale

Ex Ufficiale dei Carabinieri. Ha svolto attività di polizia giudiziaria per reati comuni, contro la pubblica amministrazione (appalti pubblici) e criminalità organizzata. Mi occupo di diritto penale militare. Sono stato professore a contratto in Scienze criminologiche della Università Bologna


Omicidio

Ho svolto attività di polizia giudiziaria quale ufficiale dei carabinieri in presenza di omicidi della criminalità comune e di quella organizzata conseguendo successi per la scoperta degli autori, tali da avere maturato esperienze specifiche nel settore


Stalking e molestie

Ho svolto attività di polizia giudiziaria nel settore dello stalking quale ufficiale dei carabinieri, maturando esperienze specifiche che mi consentono di svolgere tutela ampia in favore delle vittime


Altre categorie

Diritto militare, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Appalti pubblici, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza.



Credenziali

Titolo professionale

Professore a contratto

Università di Bologna - 1/2001

Ha svolto la docenza nel corso di Scienze criminologiche.

Pubblicazione legale

LA MOTIVAZIONE DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA SULLA DIPENDENZA DELL'INFERMITÀ'​ DA CAUSA DI SERVIZIO

Pubblicato su IUSTLAB

Il sindacato del merito della motivazione di rigetto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio avviene attraverso un’attività ermeneutica volta alla reinterpretazione delle argomentazioni, un lavoro di analisi del testo teso a stabilire se l’insieme di proposizioni costituisce o meno un’argomentazione valida, riferita al caso concreto. Per individuare la logica delle argomentazioni, una metodologia di analisi efficace consiste nel ricavare una versione più semplice dell’argomentazione, senza tuttavia mutarne il contenuto. Occorre parafrasare il testo, lasciando inalterato il senso del contenuto, al fine d’individuare la sua struttura logica. Parafrasare significa semplificare e/o rielaborare le argomentazioni per renderle più comprensibili. Al tal fine creare una decostruzione, uno smontaggio degli elementi del testo volta a dividerlo, per alleggerirne la sintassi ed identificare la funzione di ogni singolo enunciato, anche attraverso la sostituzione di espressioni che contengono in sé un proprio significato, sostituendo termini o espressioni linguistiche sinsemantiche con espressioni semantiche. Si consideri l’inquadramento nosografico della patologia attribuito dalla Commissione Medica Ospedaliera, in relazione alle diverse connotazioni diagnostiche che ogni patologia assume all'interno della medesima nosografia tabellare. La parafrasi sarà in tal caso finalizzata a decostruire il giudizio diagnostico della Commissione e a comparare le espressioni semantiche che ne derivano, con le diagnosi cliniche del caso concreto, desumibili dalle certificazioni cliniche ed esami diagnostici endoprocedimentali. Una buona parafrasi è finalizzata ad eliminare espressioni equivoche da quelle chiare, isolare quelle indispensabili dai concetti già espressi, per giungere ad un’esegesi volta a preservare il deliberato e chiarirne il contenuto. Il T.A.R. Toscana, in ordine a parere che rigettava la dipendenza d’infermità da causa di servizio, ha evidenziato come la motivazione del Comitato di Verifica fosse “affermazione stereotipa, in quanto – secondo l’ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale – ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza”. Ci troviamo di fronte ad argomentazioni avulse dal caso concreto, ove la valutazione del nesso eziologico tra patologia e servizio prestato è formulata con motivazione apparente, a volte suggestiva, epilogo di metafore e formule di stile attagliabili alla generalità di casistiche patologiche riguardanti un determinato distretto anatomico, più volte riferite al mero significato scientifico della patologia, priva d’indagine medico legale su base clinica riferita al soggetto valutato, e il nesso causale liquidato senza la concreta ricostruzione dello stato clinico antecedente del soggetto, ignorando il principio medico legale della “efficienza dannosa”, in relazione al quale, per definire le cause di un determinato evento, sia la causa che la concausa generano una modificazione peggiorativa dello stato anteriore. L’organo sanitario medico legale dovrebbe necessariamente ricostruire lo stato anteriore del soggetto – a dire il complesso delle condizioni cliniche individuali, generali o locali, congenite od acquisite, anatomiche, fisiologiche o patologiche, preesistenti all'azione dell’antecedente, quest’ultimo inteso come causa o concausa che precede l’effetto giuridicamente rilevante – verificare la reale natura ed entità della modificazione peggiorativa dello stato anteriore, per ricondurre ezio-patologicamente la modificazione obiettiva all'antecedente o agli antecedenti considerati che, se giuridicamente qualificati, acquistano così il valore di causa o concausa della patologia.

Sentenza giudiziaria

Ricalcolo pensione militari con applicazione art. 54 DPR 1092/1973

Sentenza n.25 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 15.01.2020 Sentenza n.26 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 15.01.2020 Sentenza n.516 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 17.12.2019 Sentenza n.28 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 16.01.2020 Sentenza n.27 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 15.01.2020 Sentenza n.23 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 14.01.2020 Sentenza n.442 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 11.11.2019 Sentenza n.49 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 25.01.2019 Sentenza n.515 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 17.12.2019 Sentenza n.113 Corte dei Conti Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia del 17.07.2019

Ricalcolo delle pensioni dei militari secondo i principi più vantaggiosi, con l’applicazione dell’aliquota del 44% per coloro che avevano maturato quindici anni di servizio utile al 31.12.1995. Ciò significa che costoro, a seguito di ricorso al giudice unico delle pensioni, hanno avuto un significativo aumento del 9% dell’importo di pensione in quota retributiva.

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Lo studio

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Via Repaci 16
Viareggio (LU)