Avvocato Sergio Zaccariello a Viareggio

Sergio Zaccariello

Avvocato per militari, forze di polizia e dipendenti pubblici


Informazioni generali

L'Avvocato Sergio Zaccariello è il fondatore di un team specializzato in Diritti del personale del Comparto Difesa, Comparto Sicurezza e Pubblico Impiego Statale, in servizio e in congedo. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa e l’abilitazione alla Professione di Avvocato, è iscritto all’Albo degli Avvocati del foro di Lucca. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma ove ha conseguito la laurea specialistica in Scienze della Sicurezza presso l’Università di Roma. È iscritto all’ Ordine degli Avvocati di Lucca.

Esperienza


Diritto militare

Ha militato per decenni come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in diversi ruoli di Comando e livelli di responsabilità in ambito nazionale ed estero, conseguendo il grado di Colonnello.Ha acquisito una significativa e specifica esperienza in materia di pubblico impiego, comparto difesa e sicurezza, previdenziale e assistenziale, diritto amministrativo militare e legislazione speciale e frequentato master di specializzazione post- laurea.


Diritto penale

Ex Ufficiale dei Carabinieri. Ha svolto attività di polizia giudiziaria per reati comuni, contro la pubblica amministrazione (appalti pubblici) e criminalità organizzata


Altre categorie:

Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

LA MOTIVAZIONE DEL PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA SULLA DIPENDENZA DELL'INFERMITÀ'​ DA CAUSA DI SERVIZIO

Pubblicato su IUSTLAB

Il sindacato del merito della motivazione di rigetto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio avviene attraverso un’attività ermeneutica volta alla reinterpretazione delle argomentazioni, un lavoro di analisi del testo teso a stabilire se l’insieme di proposizioni costituisce o meno un’argomentazione valida, riferita al caso concreto. Per individuare la logica delle argomentazioni, una metodologia di analisi efficace consiste nel ricavare una versione più semplice dell’argomentazione, senza tuttavia mutarne il contenuto. Occorre parafrasare il testo, lasciando inalterato il senso del contenuto, al fine d’individuare la sua struttura logica. Parafrasare significa semplificare e/o rielaborare le argomentazioni per renderle più comprensibili. Al tal fine creare una decostruzione, uno smontaggio degli elementi del testo volta a dividerlo, per alleggerirne la sintassi ed identificare la funzione di ogni singolo enunciato, anche attraverso la sostituzione di espressioni che contengono in sé un proprio significato, sostituendo termini o espressioni linguistiche sinsemantiche con espressioni semantiche. Si consideri l’inquadramento nosografico della patologia attribuito dalla Commissione Medica Ospedaliera, in relazione alle diverse connotazioni diagnostiche che ogni patologia assume all'interno della medesima nosografia tabellare. La parafrasi sarà in tal caso finalizzata a decostruire il giudizio diagnostico della Commissione e a comparare le espressioni semantiche che ne derivano, con le diagnosi cliniche del caso concreto, desumibili dalle certificazioni cliniche ed esami diagnostici endoprocedimentali. Una buona parafrasi è finalizzata ad eliminare espressioni equivoche da quelle chiare, isolare quelle indispensabili dai concetti già espressi, per giungere ad un’esegesi volta a preservare il deliberato e chiarirne il contenuto. Il T.A.R. Toscana, in ordine a parere che rigettava la dipendenza d’infermità da causa di servizio, ha evidenziato come la motivazione del Comitato di Verifica fosse “affermazione stereotipa, in quanto – secondo l’ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale – ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza”. Ci troviamo di fronte ad argomentazioni avulse dal caso concreto, ove la valutazione del nesso eziologico tra patologia e servizio prestato è formulata con motivazione apparente, a volte suggestiva, epilogo di metafore e formule di stile attagliabili alla generalità di casistiche patologiche riguardanti un determinato distretto anatomico, più volte riferite al mero significato scientifico della patologia, priva d’indagine medico legale su base clinica riferita al soggetto valutato, e il nesso causale liquidato senza la concreta ricostruzione dello stato clinico antecedente del soggetto, ignorando il principio medico legale della “efficienza dannosa”, in relazione al quale, per definire le cause di un determinato evento, sia la causa che la concausa generano una modificazione peggiorativa dello stato anteriore. L’organo sanitario medico legale dovrebbe necessariamente ricostruire lo stato anteriore del soggetto – a dire il complesso delle condizioni cliniche individuali, generali o locali, congenite od acquisite, anatomiche, fisiologiche o patologiche, preesistenti all'azione dell’antecedente, quest’ultimo inteso come causa o concausa che precede l’effetto giuridicamente rilevante – verificare la reale natura ed entità della modificazione peggiorativa dello stato anteriore, per ricondurre ezio-patologicamente la modificazione obiettiva all'antecedente o agli antecedenti considerati che, se giuridicamente qualificati, acquistano così il valore di causa o concausa della patologia.

Sentenza giudiziaria

Ricalcolo pensione militari con applicazione art. 54 DPR 1092/1973

Sentenza n.25 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 15.01.2020 Sentenza n.26 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 15.01.2020 Sentenza n.516 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 17.12.2019 Sentenza n.28 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 16.01.2020 Sentenza n.27 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 15.01.2020 Sentenza n.23 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 14.01.2020 Sentenza n.442 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 11.11.2019 Sentenza n.49 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 25.01.2019 Sentenza n.515 Corte dei Conti Giurisdizionale Toscana del 17.12.2019 Sentenza n.113 Corte dei Conti Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia del 17.07.2019

Ricalcolo delle pensioni dei militari secondo i principi più vantaggiosi, con l’applicazione dell’aliquota del 44% per coloro che avevano maturato quindici anni di servizio utile al 31.12.1995. Ciò significa che costoro, a seguito di ricorso al giudice unico delle pensioni, hanno avuto un significativo aumento del 9% dell’importo di pensione in quota retributiva.

Pubblicazione legale

Calcolo delle pensioni dei militari a sistema misto. Art. 54 DPR 1092/1973

Pubblicato su IUSTLAB

Le Sezioni Centrali della Corte dei Conti confermano il diritto dei militari ad ottenere il calcolo della pensione secondo le disposizioni dell’art. 54 DPR 1092/1973. L’art. 54 riguarda il metodo di calcolo della pensione per i militari. Interessati sono le migliaia di militari destinatarie di pensione calcolata col sistema misto, a dire il personale militare che al 31.12.1995 non aveva maturato 18 anni di servizio utile. La pensione in questi casi è chiamata “mista”, poiché composta da due quote, una quota “retributiva” e una quota “contributiva”. La quota retributiva è quella che rende l’importo della pensione più sostanzioso, poiché determinata in percentuale alla retribuzione (media ponderata delle retribuzioni percepite durante gli ultimi 10 anni di servizio ovvero percepita dal 1993 al congedo per coloro che non avevano 15 anni di servizio al 31.12.1995). Il punto del contenzioso è proprio la percentuale d’applicare a tale retribuzione. L’INPS applica da sempre la percentuale del 35% prevista per il personale civile, e non quella del 44% prevista per il personale militare. Vediamo cosa hanno stabilito le Sezioni di Appello della Corte dei Conti. Hanno riconosciuto il ricalcolo delle pensioni dei militari secondo i principi più vantaggiosi, con l’applicazione dell’aliquota del 44% per coloro che avevano maturato quindici anni di servizio utile al 31.12.1995. Ciò significa che costoro, a seguito di ricorso al giudice unico delle pensioni, avranno un significativo aumento del 9% dell’importo di pensione in quota retributiva. La strada è in discesa per coloro che propongono ricorso al giudice unico delle pensioni. Le Corti dei Conti regionali sono unanime nel riconoscere tale diritto, e anche se non in primo grado, in ogni caso trova ragione in sede di appello. Più impervia la strada per coloro che non avevano 15 anni di servizio al 31.12.1995. Per costoro il contenzioso è ancora in alto mare e concerne l’aliquota di rendimento annua da applicare a ciascun anno di servizio maturato sino al 31.12.1995. A dire la percentuale maturata nel periodo retributivo (sino al 31.12.1995), d’applicare alla media delle retribuzioni percepite durante gli ultimi anni di servizio. Ancora oggi non tutte le Corti dei Conti riconoscono che l’aliquota annua debba essere determinata in modo proporzionale al 44% previsto al compimento del 15° anno di servizio, dunque pari al 2,93% annuo (44%:15 anni). L’I.N.P.S. con una propria interpretazione, che trova accoglimento presso alcune Corti dei Conti, ritiene che l’aliquota annua sia del 2.33% (35%:15 anni), continuando così ad applicare le norme del personale civile. Come nasce l’applicazione dell’aliquota di rendimento pensionistico del personale civile al personale militare? I Servizi Amministrativi di ciascuna Forza Armata sono coloro che effettuano il calcolo della pensione, inviandolo all'INPS tramite applicativo telematico “S7”. L’Istituto previdenziale risulta pertanto un mero “pagatore”, sul prospetto di calcolo della pensione che riceve dall'amministrazione militare. Non si spiega il motivo per il quale, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, sollecitato da alcuni Sindacati militari, abbia da pochi giorni diramato una lettera, inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove auspica che, stante le decisioni delle Sezioni Centrali d’Appello favorevoli all'applicazione dell’art. 54, sia evitato “ulteriore contenzioso improduttivo”, dimenticando che il contenzioso nasce proprio dai calcoli della pensione effettuati dalla stessa amministrazione militare. Alcun cenno tale lettera riporta in ordine alla corretta modalità di applicazione dell’articolo 54, in relazione alle due diverse ipotesi di contenzioso: militari con più di quindici anni al 31.12.1995 (ove il 44% risulta oramai certo a seguito di giudizio pensionistico) e militari con meno di quindici anni al 31.12.1995, ove sull'aliquota annua del 2,93% ancora è aperta la discussione. Più una lettera di forma che di merito. Peraltro, già a marzo del 2019, vi era stata notizia che il Procuratore Generale del Corte dei Conti aveva formulato analogo invito all'INPS, ma non pare esso abbia sortito grandi effetti, alla luce del contenzioso tuttora in essere. La spesa che graverebbe sul bilancio dello Stato, in caso di applicazione indiscriminata dell’art. 54, sarebbe troppo elevata per rinunciare l’I.N.P.S. a un contenzioso in cui non tutti i militari “a sistema misto”, per varie ragioni, partecipano.

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Lo studio

Sergio Zaccariello
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