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Avvocato Silvia D'Angelo a Milano

Silvia D'Angelo

Avvocato esperto in diritto civile, lavoro e sanità

Informazioni generali

Sono Silvia D'Angelo, co-fondatrice dello Studio LDA Legal & Consulting, mi occupo sia di diritto civile (diritto delle persone e della famiglia, diritto successorio, risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, nonché responsabilità medica e diritto sanitario) sia di diritto del lavoro (procedimenti disciplinari, licenziamenti, demansionamenti, mobbing, discriminazioni e ogni altra questione in ambito lavorativo). Laureata con il massimo dei voti presso l'UNICATT di Milano, frequento il Master in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali alla Liuc di Castellanza.

Esperienza


Diritto civile

Fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale, sia a privati sia a strutture e professionisti del mondo sanitario e socio-assistenziale, nelle tradizionali aree del diritto civile, occupandomi, tra i vari ambiti, della contrattualistica, del diritto successorio, del diritto di famiglia, dei procedimenti di nomina dell’ADS, delle azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dei procedimenti di responsabilità medica e del recupero del credito.


Diritto del lavoro

Fornisco supporto sia a privati sia a enti gestori del mondo sanitario e socio-assistenziale per le questioni giuslavoristiche connesse alla contrattualistica, alla gestione del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, avendo maturato significativa esperienza nel relativo contenzioso.


Malasanità e responsabilità medica

Fornisco assistenza in materia di malasanità e responsabilità medica, avendo maturato una conoscenza specialistica del settore sanitario e avvalendomi della collaborazione continuativa con consulenti sanitari.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Matrimonio, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Responsabilita’ medica e consenso informato: un’importante pronuncia della Corte di Cassazione

Pubblicato su IUSTLAB

Il 23 gennaio 2023 la Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 1936 che costituisce un importante approdo in tema di consenso informato e responsabilità del medico , e, se applicata al contesto sociosanitario residenziale, suscita particolare interesse. L’applicazione all’ambito sociosanitario residenziale dei principi di matrice giurisprudenziale in tema di consenso informato, confluiti nella L. 219/2017, costituisce infatti un’indiscutibile area di rischio. La pronuncia in commento deve indurre una riflessione sull’importanza del momento dell’informazione , pur nella consapevolezza che, per potersi accertare la sussistenza di una condotta colposa e un danno risarcibile, non sarà sufficiente verificare l’esaustività o meno dell’informazione rilasciata dal sanitario, ma si dovrà accertare in concreto se, in presenza di una diversa informazione, il paziente avrebbe operato una scelta differente secondo un giudizio di probabilità logica. La Suprema Corte ha infatti ritenuto indispensabile, al fine di valutare la responsabilità del medico, accertare se e in che misura sussista il nesso di causa tra il atto colposo del medico (l’omessa informazione al paziente) e l’evento di danno (le complicanze o l’evento avverso). In secondo grado, la Corte di Appello di Milano aveva presupposto che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche, violando quindi i princìpi stabiliti dalla Cassazione in materia di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno (e cioè la c.d. “causalità materiale”). La Corte d’Appello, così ragionando, ha mostrato dunque di ritenere che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche. Tuttavia, se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno . Di conseguenza, per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò. Il giudice di merito avrebbe dovuto conseguentemente accertare, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere. La Corte di Cassazione ha quindi riformato la sentenza d’appello che aveva condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno affermando il seguente principio: in assenza del giudizio controfattuale non si possono condannare il professionista e la struttura.

Pubblicazione legale

Sanita’ e vaccini: per la corte costituzionale l’obbligo vaccinale imposto al personale sanitario e’ ragionevole e proporzionato

Pubblicato su IUSTLAB

Dopo il comunicato stampa del 1° dicembre 2022, che annunciava il rigetto delle diverse questioni di legittimità costituzionale concernenti l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, il 9 febbraio 2023 sono state depositate le motivazioni delle tre sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 14 del 2023 la Corte, in linea di continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore non sia né irragionevole né sproporzionata alla luce della situazione epidemiologica e dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie in merito alla sicurezza e all’efficacia dei vaccini. La pronuncia offre inoltre chiarimenti in merito alla liceità di trattamenti sanitari che, perseguendo la tutela della salute collettiva, comportino conseguenze indesiderate per il singolo : secondo la Corte “il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo” . Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte dell’obbligatorietà della vaccinazione, la Corte ha precisato che il singolo resta libero di scegliere se adempiere ovvero sottrarsi all’obbligo vaccinale “assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. Da tali conclusioni non si discosta la seconda pronuncia, n. 15 del 2023 , che – intervenendo in particolare sull’obbligo imposto ai lavoratori delle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie – ha ribadito la non contrarietà ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza della scelta legislativa di non prevedere per i lavoratori del settore sanitario che abbiano scelto di non vaccinarsi, , a differenza di quanto previsto per il personale scolastico, il c.d. repêchage. La ragione – spiega la Corte – risiede nel maggior rischio di contagio, non solo per sé ma per l’intera collettività, correlato all’esercizio delle professioni sanitarie. Anche il mancato riconoscimento dell’assegno alimentare è stato ritenuto un effetto legittimo : per la Corte non è costituzionalmente dovuta al lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale un’erogazione solidaristica, non essendo comparabile la posizione di quest’ultimo – che decide spontaneamente di sottrarsi alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini normativi, legittimamente esercitabile – con quella del lavoratore sospeso dal servizio in conseguenza a procedimento penale o disciplinare, al quale è invece riconosciuta una contribuzione assistenziale in ragione della rinuncia unilaterale del datore di lavoro di avvalersi della sua prestazione a causa di comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto. In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto che gli effetti dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale riversatisi sul rapporto di lavoro non siano irragionevoli né sproporzionati , non avendo il sacrificio imposto agli operatori sanitari ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento dello scopo pubblico di riduzione della circolazione del virus ed essendo stato modulato in relazione all’andamento epidemiologico. Per la Corte l’imposizione dell’obbligo vaccinale ai sanitari ha consentito di perseguire, oltre alla tutela della salute di una categoria di lavoratori maggiormente esposta al contagio, anche quella dei pazienti che vi entravano in contatto, evitando l’interruzione di servizi essenziali per la collettività. “ Era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari”. Sulla scia delle precedenti pronunce, con la sentenza n. 16 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile , per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale di svolgere l’attività lavorativa, quand’anche non implichi contatti interpersonali o il rischio di diffusione del virus. Le tre sentenze, nel loro complesso, aggiungono un tassello alla giurisprudenza costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie, sciogliendo finalmente i dubbi di legittimità che per mesi hanno costituito oggetto di dibattito – così come continuano a costituirlo tutt’oggi – nelle aule di giustizia.

Titolo professionale

Premio Marco Ubertini

Cassa Forense - 6/2020

Vincitrice del Premio "Marco Ubertini" per aver conseguito tra le votazioni più alte all'esame di abilitazione nella sessione 2018.

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