Avvocato Silvia Parrini a Cascina

Silvia Parrini

Avvocato con esperienza ultraventennale nelle controversie familiari

Informazioni generali

Ho conseguito nel 1997 la laurea in Giurisprudenza presso l'Universita' degli Studi di Pisa con votazione 110/110. Da 23 anni esercito la professione di Avvocato conservando la stessa passione di quando mossi i primi passi nel mondo forense. Mi occupo prevalentemente di DIRITTO DI FAMIGLIA (separazioni, divorzi, tutela dei minori, successioni, amministrazioni di sostegno etc...). Dopo avere frequentato specifici corsi, ho conseguito anche il titolo di Curatore Speciale del Minore e Coordinatore genitoriale. Orgogliosa di essere iscritta da 20 anni nelle Liste degli Avvocati abilitati al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

Esperienza


Diritto di famiglia

Svolgo il mio lavoro con passione dando rilievo all'aspetto umano, all'ascolto. Ci tengo particolarmente che le persone si sentano a proprio agio e siano libere di raccontare la loro storia. Sono stata nominata sia dal Tribunale di Pisa che dal Tribunale per i Minorenni di Firenze quale Curatore Speciale dei Minori in alcuni processi. Ho imparato molto da quelle esperienze vivendo da vicino lo speciale "punto di vista' del minore, che suo malgrado si trova coinvolto nel conflitto tra i propri genitori. L'ascolto del minore, sopratutto se ultra dodicenne, e' solitamente molto utile per comprendere le dinamiche familiari.


Matrimonio

L'approccio dell'avvocato familiarista e' peculiare e dovrebbe essere caratterizzato da empatia ed umanita'. Le persone spesso stanno attraversando un periodo molto difficile e doloroso e, quindi l'avvocato prima di tutto deve mettersi in modalita' ascolto per cercare di comprendere le situazioni e difendere al meglio le persone.


Separazione

Consapevole delle ricadute negative di una separaz. giudiz. sui figli minori, mi adopero con dedizione e pazienza per cercare di raggiungere un accordo sulle condizioni; talvolta le trattative si possono protrarre per mesi. Ne vale comunque sempre la pena impiegare le energie ed il tempo per arrivare alla firma di una separaz. consens. Ricordo che per definire in modo concordato tutte le condizioni (in quel caso i coniugi con una sola proced., addivenivano sia alla separaz. che al divorzio) io ed il difensore dell'altro coniuge ci siamo adoperate per quasi due anni. Il risultato positivo ci ha ripagato delle fatiche e del tempo


Altre categorie

Divorzio, Affidamento, Tutela dei minori, Violenza, Tutela degli anziani, Gratuito patrocinio, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Unioni civili, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Sovraindebitamento, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Separazione e divorzio con ricorso congiunto ( in cumulo)

Pubblicato su IUSTLAB

Una delle novita' della Riforma Cartabia e' la previsione della possibilità di richiedere in forma congiunta la separazione ed il divorzio. Sono intuibili i vantaggi correlati a questa procedura, prevista dall'art.473-bis 51 CPC sia in termini temporali che in termini di spese processuali. In buona sostanza i coniugi, anche assistiti da un solo difensore, una volta raggiunto l'accordo sulle condizioni di separazione e di divorzio, sottoscrivono un ricorso con cui chiedono al Tribunale competente sia l'emissione della sentenza di omologa della separazione sia, decorso il termine di mesi 6, l'emissione della sentenza di divorzio. Qual e' l'iter processuale? Depositato il ricorso, il Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti (in genere io chiedo nel ricorso la sostituzione dell'udienza con note scritte evitando cosi' alle persone di dover comparire in Tribunale) e dopo l'udienza, in tempi piuttosto brevi (seppure variabili) il Tribunale emette la sentenza di omologa della separazione. Contestualmente il Tribunale rimette la causa sul ruolo fissando l'udienza (dopo 6 mesi) per la successiva emissione della sentenza di divorzio. In genere optano per il procedimento congiunto di separazione e divorzio in cumulo, i coniugi fermamente convinti della loro decisione (che pertanto escludono a priori una eventuale riconciliazione) e che solitamente hanno gia' nuovi partners. In alcuni casi vi e' il desiderio di recidere in tempi brevi in modo definitivo il legame col coniuge (se per esempio profondamente delusi dal comportamento dello stesso) anche per motivi di natura successoria. Si precisa che i coniugi separati conservano il diritto successorio l'uno nei confronti dell'altro (salvo che sia stata emessa sentenza di separazione con addebito passata in giudicato) e che quindi soltanto col divorzio riacquisiscono lo status libero e perdono i diritti successori. In altri casi, al di la' delle motivazioni prettamente patrimoniali, vi e' l'esigenza psicologica ed emotiva di sentirsi liberi, affrancati dall'altro e di iniziare una nuova vita. Ogni caso e' a se', ogni persona porta le proprie esigenze, i propri bisogni, i propri sentimenti, le proprie emozioni. L'avvocato illustra al proprio assistito gli effetti giuridici derivanti dalla separazione e dal divorzio ed insieme valutano la strada migliore e congeniale agli interessi della persona interessata.

Caso legale seguito

Violenze fisiche del marito ai danni della moglie in presenza della figlia minore di anni 16- AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO ALLA MADRE

Luglio 2023

CONDOTTE VIOLENTE (FISICHE E PSICOLOGICHE) DEL MARITO AI DANNI DELLA MOGLIE ANCHE ALLA PRESENZA DELLA FIGLIA MINORE DI ANNI 16. Il Trubunale di xxxxxxxxxxx, con decisione del 7-10/08/2023 ha disposto, in via provvisoria, nella procedura di divorzio giudiziale, l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre che potra' prendere da sola TUTTE le decisioni per la figlia, anche di maggior interesse. Cio' tenuto conto delle condotte violente del marito e di quanto detto dalla minore durante l'ascolto (coinvolgimento della minore da parte del padre nelle questioni coniugali). Il Tribunale ha disposto il divieto di frequentazione del padre nei confronti della figlia ed ha disposto per lo stesso un percorso di supporto alla genitorialita' e per gli uomini maltrattanti. Ed ancora, a carico del marito, indagini della Guardia di Finanza vista la percezione del reddito di cittadinanza e la dichiarazione, a verbale, di svolgere lavoretti al nero. Si riscontra sempre piu' spesso nelle decisioni una maggiore attenzione, sensibilita' ed "un pugno duro" nel caso di agiti violenti, particolarmente gravi se compiuti anche alla presenza dei figli. (c.d violenza assistita)

Caso legale seguito

Ordini di protezione - allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento Minacce di morte

Luglio 2025

⚠️ORDINI DI PROTEZIONE⚠️ Tribunale di Pisa Decreto del 29.07.2025 confermato con provvedimento del 15.08.2025. Il Tribunale di Pisa ha disposto l'allontanamento immediato del marito dalla casa familiare, dopo avere assunto a sommarie informazioni i figli entrambi maggiorenni, sulle minacce di morte del marito nei confronti della moglie e comunque sulle condotte aggressive (psicologiche) dello stesso. L'allontanamento e' stato eseguito dai Carabinieri territorialmente competenti. Il Tribunale ha altresi disposto il divieto di avvicinamento alla moglie per la durata di mesi 9. Nelle motivazioni il Tribunale da' rilievo alle minacce di morte, peraltro preferite in diverse circostanze e la fase particolarmente delicata visto che la moglie, contestualmente alla richiesta di ordini di protezione, aveva inoltrato domanda di separazione personale giudiziale e, in cumulo, domanda di divorzio. E' notorio come la pendenza di un processo di separazione sia fonte di stress e conflitti che talvolta possono degenerare. Da sottolineare la estrema celerita' con cui il Tribunale ha disposto gli ordini di protezione rispondendo ad un'esigenza di intervento urgente a protezione della incolumita' della moglie ed il fatto che siano stati adottati nell'ambito di un processo civile di separazione e di divorzio. 🔴LADDOVE CI SIANO I PRESUPPOSTI (PER ESEMPIO PER AGITI DI VIOLENZA PSICOLOGICA, VESSAZIONI) ANCHE LADDOVE NON SIA RAVVISABILE UN'IPOTESI DI REATO, E' POSSIBILE RICHIEDERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA L'ADOZIONE DI ORDINI DI PROTEZIONE CON LO STESSO RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE OPPURE ANCHE IN VIA AUTONOMA (OVVERO SENZA LA RICHIESTA DELLA SEPARAZIONE).

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Lo studio

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