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Avvocato Simona Caminiti a Lentate sul Seveso

Simona Caminiti

Matrimonialista, divorzista e penalista

Informazioni generali

Dopo la laurea, conseguita presso l'Università degli Studi dell’Insubria di Como, mi forma professionalmente attraverso la collaborazione con altri studi legali, acquisendo competenza in ambito civile, penale e tributario. L’attività dello studio prevede la seguente organizzazione del lavoro: - incontro preliminare con il cliente; - studio ed approfondimento del caso; - predisposizione degli strumenti difensivi necessari. Lo studio si avvale altresì della collaborazione di professionisti esperti in diversi settori del diritto. Per chi ha difficoltà di movimento, si valuta la possibilità di assistenza a domicilio.

Esperienza


Diritto penale

L'avvocato Simona Caminiti, fornisce consulenza ed assistenza e difesa in giudizio con riferimento a qualsiasi fattispecie di reato a favore degli indagati e degli imputati e alla persona offesa dal reato


Separazione

La separazione consensuale, consente di ottenere con facilità ed in modo economico un provvedimento di separazione pienamente efficace ai sensi di legge. Il servizio comprende le seguenti prestazioni: Verifica delle condizioni di separazione decise dai coniugi Redazione del ricorso per la separazione consensuale da parte dello studio legale Simona Caminiti. Invio di una nota informativa contenente le istruzioni relative agli adempimenti da eseguire per presentare personalmente la domanda in Tribunale (documenti necessari, formazione del fascicolo etc.)


Divorzio

Il divorzio congiunto, consente di ottenere con facilità ed in modo economico un provvedimento di divorzio pienamente efficace ai sensi di legge. Possono accedere al divorzio congiunto le coppie di coniugi che sono comparse davanti al giudice per la separazione da almeno 3 anni. Il servizio comprende le seguenti prestazioni: Verifica delle condizioni di divorzio decise dai coniugi Redazione del ricorso per il divorzio congiunto. Invio di una nota informativa contenente le istruzioni relative agli adempimenti da eseguire per presentare personalmente la domanda in Tribunale.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Negoziazione assistita, Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Diritto amministrativo, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Aste giudiziarie, Diritto internazionale ed europeo, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto marittimo, Diritto aeronautico, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Diritto e sicurezza alimentare, Tutela degli animali, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arte e beni culturali, Industria dell'intrattenimento, Diritto dello sport, Tutela degli anziani, Diritto dell'informatica, Privacy e GDPR, Diritto militare, Diritti umani, Diritto canonico, Arbitrato, Mediazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Convivenza More Uxorio

Pubblicato su IUSTLAB

Dal 5 giugno 2016 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, numero 76/2016. La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica tra due persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da legami di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile (art. 36 l. Cirinnà). La Cassazione con sentenza n. 6381/1993 aveva comunque già dichiarato legittima la convivenza more uxorio per il nostro ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l'ordine pubblico e le norme imperative ed il legislatore, già prima della riforma Cirinnà, preso atto della crescente rilevanza del fenomeno della famiglia non fondata sul matrimonio è intervenuto in diversi settori: a titolo non esaustivo, si ricorda la legge n. 154/2001 che ha esteso al convivente il regime di protezione contro gli abusi familiari e la legge n. 219/2012, che ha abolito ogni discriminazione tra figli nati da genitori coniugati e figli nati da conviventi more uxorio. La nuova normativa contempla una serie di diritti a favore dei conviventi e prevede il contratto di convivenza. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari; ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; diritti inerenti alla casa di abitazione; uccessione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto; inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; diritti del convivente nell’attività di impresa; ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia; in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali. L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. I contratti di convivenza presuppongono la registrazione anagrafica della coppia di fatto (eterosessuale od omosessuale) presso il Comune di residenza. La sua stipula si rivela particolarmente utile in caso di separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto durante la convivenza e quando questa viene meno. sia la sua sottoscrizione che l'eventuale modifica che la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l'assistenza di uno dei due predetti professionisti. Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. Alcuni accordi sono destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.

Pubblicazione legale

Cosa accade se il coniuge abbandona improvvisamente la casa coniugale?

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Dal matrimonio discendono diritti e doveri in capo ai coniugi. L’art. 143 c.c. prevede infatti, tra i doveri, l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Quante volte, invece, a causa di continui litigi e di una convivenza ormai divenuta intollerabile si sente il bisogno di allontanarsi dalla casa coniugale senza dover attendere la pronuncia di un tribunale che dichiari la separazione? E quante volte i coniugi che si trovano in questa situazione chiedono se è possibile interrompere la convivenza ancor prima che la separazione sia pronunciata. Ad occuparsene è l’art. 146 del codice civile che disciplina il caso dell’abbandono del tetto coniugale in costanza di matrimonio, è rubricato “allontanamento dalla residenza familiare” e delinea i presupposti in forza dei quali, violando il dovere di coabitazione, l’abbandono rilevi giuridicamente. E’ necessario che l’allontanamento sia senza giusta causa e si accompagni al rifiuto di farvi ritorno. Quali sono i rischi di un allontanamento ingiustificato? Quando l’abbandono del tetto coniugale è ingiustificato comporta dal punto di vista civilistico la cessazione dell’obbligo all’assistenza morale e materiale nei confronti di colui che si è allontanato e la possibilità di addebitargli la separazione, con conseguente perdita del diritto di vedersi riconosciuto l’assegno di mantenimento Ma quando l’allontanamento può dirsi giustificato? All’art. 146 c.c. si legge che la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. La giurisprudenza di legittimità, lungi da una interpretazione strettamente letterale, afferma che questa elencazione non è tassativa e che può anche ravvisarsi una giusta causa quando esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita insieme. Non basta ad esempio addurre i litigi col consorte. Per non incorrere in una violazione dei doveri coniugali, occorre provare che l’abbandono è dipeso dal comportamento dell’altro coniuge, o che sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata. Pertanto, in presenza di una grave crisi coniugale, allorchè la convivenza non sia più tollerabile ma non si sia ancora proceduto con la vera separazione, è consigliabile fare un accordo scritto tra coniugi con cui, a fronte del temporaneo allontanamento dalla casa da parte di uno, l’altro presti il suo consenso. Qualora non fosse possibile un accordo scritto tra i coniugi è comunque sempre consigliabile avvisare il coniuge della propria decisione in modo da non violare la legge, è consigliabile far recapitare da un avvocato una raccomandata all'altro coniuge dove, insieme alla richiesta di separazione, si spiega il motivo dell'allontanamento. Oltre ai profili civilistici, vi potrebbero essere conseguenze sotto un profilo penalistico, configurandosi il resto previsto dall’art. 570 c.p. qualora il contegno del coniuge allontanatosi si traduca in una effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge e dei figli. Nell’articolo viene delineata in linea generale la normativa, ogni situazione va analizzata in concreto ed in base alle specifiche caratteristiche per poter esprimere un parere legale approfondito e quanto più preciso, pertanto, qualora stiate vivendo una situazione coniugale conflittuale, prima di prendere decisioni affrettate ed assumere iniziative è consigliabile consultare un avvocato.

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Lo studio

Simona Caminiti
Via Per Mariano, 41
Lentate sul Seveso (MB)