Pubblicazione legale:
Con il Regolamento n. 169 del 15 gennaio 2026 l’Ivass –
Istituto di Vigilanza del settore assicurativo - ha apportato diverse rilevanti
modifiche ai propri precedenti provvedimenti (Reg. 40 e 41 del 2 agosto 20218) in
materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di aggiornare
gli obblighi informativi gravanti sui distributori di prodotti assicurativi in
ragione dei dettami contenuti nella Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 in materia
di oblio oncologico, entrata in vigore il 2 gennaio 2024.
Tale ultimo provvedimento normativo ha infatti introdotto il divieto
per le imprese di assicurazione e per i distributori di chiedere, in sede di
stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in
vigore, informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da
patologie oncologiche quando sia trascorso un determinato periodo dal
trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, stabilendo
altresì che, se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie
oncologiche pregresse, non possono avere un rilievo ai fini della
valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente (art.
2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per
l’esercizio del diritto all’oblio.
In conseguenza e per effetto del Regolamento da ultimo
emanato dall’Ivass, pertanto, i moduli contenenti le informazioni
precontrattuali che vengono sottoposti ai contraenti prima della sottoscrizione
di un nuovo contratto assicurativo o in sede di rinnovo, dovranno essere
opportunamente integrati, in modo da rendere edotto il cliente anche dei propri
diritti in materia di oblio oncologico, come sanciti dalla L n. 193 / 2023.