Il Regolamento Ivass n. 169 del 15 gennaio 2026 e l’oblio oncologico.

Scritto da: Simona Rubini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con il Regolamento n. 169 del 15 gennaio 2026 l’Ivass – Istituto di Vigilanza del settore assicurativo - ha apportato diverse rilevanti modifiche ai propri precedenti provvedimenti (Reg. 40 e 41 del 2 agosto 20218) in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di aggiornare gli obblighi informativi gravanti sui distributori di prodotti assicurativi in ragione dei dettami contenuti nella Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 in materia di oblio oncologico, entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

Tale ultimo provvedimento normativo ha infatti introdotto il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di chiedere, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, stabilendo altresì che, se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.

In conseguenza e per effetto del Regolamento da ultimo emanato dall’Ivass, pertanto, i moduli contenenti le informazioni precontrattuali che vengono sottoposti ai contraenti prima della sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo o in sede di rinnovo, dovranno essere opportunamente integrati, in modo da rendere edotto il cliente anche dei propri diritti in materia di oblio oncologico, come sanciti dalla L n. 193 / 2023. 



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Avvocato Simona Rubini a Milano
Simona Rubini

Avvocata a Milano