Avvocato Simona Rubini a Milano

Simona Rubini

Avvocata a Milano

Informazioni generali

Sono Simona Rubini, esercito dal 1999 la professione forense a cui mi dedico con grande serietà e determinazione. Sono dell'idea che una delle caratteristiche essenziali dell’avvocato che opera nell’attuale contesto socio-economico debba essere la concretezza, caratteristica che reputo di possedere. Il professionista, oggi più di ieri, deve infatti saper capire le esigenze del proprio assistito per proporre le necessarie ed opportune soluzioni tra le quali non vanno dimenticate, anche in ragione degli attuali tempi della giustizia, le potenziali soluzioni transattive attuabili, tra l’altro. con mediazione e negoziazione assistita.

Esperienza


Diritto civile

Opero esclusivamente in ambito civile occupandomi prevalentemente di diritto delle assicurazioni, diritto consumeristico e di diritto delle persone e della famiglia con particolare ma non esclusivo riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno nonché alle procedure di separazione e divorzio dei coniugi.


Diritto assicurativo

Mi occupo da sempre, anche grazie alla collaborazione con primari Studi Legali fiduciari di note Compagnie, di diritto assicurativo gestendo, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conflitti relativi a contratti di assicurazione sulla vita, unit linked e index linked, coperture assicurative contro i danni e polizze fideiussorie, nonché sinistri rc auto.


Incapacità giuridica

Con decorrenza dal 2011, atteso il mio interesse per il settore delle fragilità personali, ho iniziato ad occuparmi di amministrazione di sostegno sia dando consulenza ed assistenza alle persone che devono chiedere la nomina di tale figura nell’interesse di un proprio congiunto, sia assumendo detta funzione su nomina dei Giudici Tutelari presso il Tribunale di Milano. Sono iscritta all’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.


Altre categorie

Recupero crediti, Tutela del consumatore, Tutela degli anziani, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Cassazione, Risarcimento danni.



Credenziali

Titolo professionale

Corso di formazione dal titolo "Processo Esecutivo: cosa cambia con la riforma Cartabia"

Associazione Donne Giuriste - sezione di Milano - 12/2024

Ho partecipato al convegno in argomento, in qualità di correlatrice. L'argomento trattato è stato il processo esecutivo con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla legge di riforma del processo civile (cd riforma Cartabia) e da altri provvedimenti normativi emanati nel corso del 2024.

Titolo professionale

La tutela dei soggetti fragili nelle dinamiche familiari

DPL mediazione - 11/2021

Ho partecipato a questo convegno in veste di relatore occupandomi, nello specifico, dell'illustrazione del "Ruolo di cura verso l'amministrato e ruolo di fiducia con la famiglia e altri soggetti coinvolti"

Pubblicazione legale

Il Regolamento Ivass n. 169 del 15 gennaio 2026 e l’oblio oncologico.

Pubblicato su IUSTLAB

Con il Regolamento n. 169 del 15 gennaio 2026 l’Ivass – Istituto di Vigilanza del settore assicurativo - ha apportato diverse rilevanti modifiche ai propri precedenti provvedimenti (Reg. 40 e 41 del 2 agosto 20218) in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di aggiornare gli obblighi informativi gravanti sui distributori di prodotti assicurativi in ragione dei dettami contenuti nella Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 in materia di oblio oncologico, entrata in vigore il 2 gennaio 2024. Tale ultimo provvedimento normativo ha infatti introdotto il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di chiedere, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, stabilendo altresì che, se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio. In conseguenza e per effetto del Regolamento da ultimo emanato dall’Ivass, pertanto, i moduli contenenti le informazioni precontrattuali che vengono sottoposti ai contraenti prima della sottoscrizione di un nuovo contratto assicurativo o in sede di rinnovo, dovranno essere opportunamente integrati, in modo da rendere edotto il cliente anche dei propri diritti in materia di oblio oncologico, come sanciti dalla L n. 193 / 2023.

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Lo studio

Simona Rubini
C.so Di Porta Vittoria N. 28
Milano (MI)