Avvocato Simona Rubini a Milano

Simona Rubini

Avvocata a Milano

Informazioni generali

Sono Simona Rubini, esercito dal 1999 la professione forense a cui mi dedico con grande serietà e determinazione. Sono dell'idea che una delle caratteristiche essenziali dell’avvocato che opera nell’attuale contesto socio-economico debba essere la concretezza, caratteristica che reputo di possedere. Il professionista, oggi più di ieri, deve infatti saper capire le esigenze del proprio assistito per proporre le necessarie ed opportune soluzioni tra le quali non vanno dimenticate, anche in ragione degli attuali tempi della giustizia, le potenziali soluzioni transattive attuabili, tra l’altro. con mediazione e negoziazione assistita.

Esperienza


Diritto civile

Opero esclusivamente in ambito civile occupandomi prevalentemente di diritto delle assicurazioni, diritto consumeristico e di diritto delle persone e della famiglia con particolare ma non esclusivo riferimento all'istituto dell'amministrazione di sostegno nonché alle procedure di separazione e divorzio dei coniugi.


Diritto assicurativo

Mi occupo da sempre, anche grazie alla collaborazione con primari Studi Legali fiduciari di note Compagnie, di diritto assicurativo gestendo, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conflitti relativi a contratti di assicurazione sulla vita, unit linked e index linked, coperture assicurative contro i danni e polizze fideiussorie, nonché sinistri rc auto.


Incapacità giuridica

Con decorrenza dal 2011, atteso il mio interesse per il settore delle fragilità personali, ho iniziato ad occuparmi di amministrazione di sostegno sia dando consulenza ed assistenza alle persone che devono chiedere la nomina di tale figura nell’interesse di un proprio congiunto, sia assumendo detta funzione su nomina dei Giudici Tutelari presso il Tribunale di Milano. Sono iscritta all’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.


Altre categorie

Recupero crediti, Tutela del consumatore, Tutela degli anziani, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Cassazione, Risarcimento danni.



Credenziali

Titolo professionale

Corso di formazione dal titolo "Processo Esecutivo: cosa cambia con la riforma Cartabia"

Associazione Donne Giuriste - sezione di Milano - 12/2024

Ho partecipato al convegno in argomento, in qualità di correlatrice. L'argomento trattato è stato il processo esecutivo con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla legge di riforma del processo civile (cd riforma Cartabia) e da altri provvedimenti normativi emanati nel corso del 2024.

Titolo professionale

La tutela dei soggetti fragili nelle dinamiche familiari

DPL mediazione - 11/2021

Ho partecipato a questo convegno in veste di relatore occupandomi, nello specifico, dell'illustrazione del "Ruolo di cura verso l'amministrato e ruolo di fiducia con la famiglia e altri soggetti coinvolti"

Pubblicazione legale

La designazione anticipata dell’amministratore di sostegno.

Pubblicato su IUSTLAB

Con l’ordinanza n. 15055 del 5.6.2025 , la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso in precedenti pronunce (cfr., ex multis, Cass 8.2.2024 n. 3600; Cass 21.11.2023 n.32219; Cass 15.5.2019 n. 12998 ), ha ribadito che colui che è stato designato con atto notarile, dal beneficiario della misura, quale proprio, futuro, amministratore di sostegno, non deve dimostrare al Giudice Tutelare l’opportunità e convenienza della nomina, essendo sufficiente la mera deduzione ed allegazione della relativa disposizione. In questo caso, infatti, ciò che rileva è la volontà della persona destinataria della misura protettiva, manifestata in un momento in cui è in possesso delle sue facoltà mentali, che è espressione di autodeterminazione e che va rispettata salvo che sussistano gravi . Ne consegue che, solo ove il Giudice tutelare decida di discostarsi dalla designazione fatta dal beneficiario della misura dovrà indicare quali sono i gravi motivi che inducono a disattenderla. Nel caso oggetto della pronuncia sopra citata, ad esempio, i Giudici di merito e, a seguire, il Supremo Collegio hanno ritenuto corretto disattendere l’originaria designazione tenendo conto, non solo del fatto che la nomina notarile fosse risalente nel tempo rispetto al momento in cui è stata aperta la misura di protezione, ma anche in ragione della relazione di cura che, nelle more, si era instaurata tra la beneficiaria della misura e la figlia, che aveva assunto la funzione di caregiver attiva e presente nella vita quotidiana della madre, occupandosi altresì, con il consenso di tutti i parenti, anche della gestione del patrimonio materno. In particolare tali ultime circostanze, dimostrando che si era instaurata tra la persona curata e il soggetto che se ne prende cura una relazione fiduciaria anche più forte di quella precedentemente espressa nell'atto di designazione, la Suprema Corte ha quindi statuito che il giudice di merito ben può ritenere che il caregiver sia, in base alle circostanze concrete, persona più idonea a realizzare i migliori interessi della persona beneficiaria rispetto alla persona designata come amministratore di sostegno, anche in ragione di fatti ed elementi sopravvenuti alla designazione

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Lo studio

Simona Rubini
C.so Di Porta Vittoria N. 28
Milano (MI)