La designazione anticipata dell’amministratore di sostegno.

Scritto da: Simona Rubini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con l’ordinanza n. 15055 del 5.6.2025 , la prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso in precedenti pronunce (cfr., ex multis, Cass 8.2.2024 n. 3600; Cass 21.11.2023 n.32219; Cass 15.5.2019 n. 12998), ha ribadito che colui che è stato designato con atto notarile, dal beneficiario della misura, quale proprio, futuro, amministratore di sostegno, non deve dimostrare al Giudice Tutelare l’opportunità e convenienza della nomina, essendo sufficiente la mera deduzione ed allegazione della relativa disposizione.

In questo caso, infatti, ciò che rileva è la volontà della persona destinataria della misura protettiva, manifestata in un momento in cui è in possesso delle sue facoltà mentali, che è espressione di autodeterminazione e che va rispettata salvo che sussistano gravi .

Ne consegue che, solo ove il Giudice tutelare decida di discostarsi dalla designazione fatta dal beneficiario della misura dovrà indicare quali sono i gravi motivi che inducono a disattenderla.

Nel caso oggetto della pronuncia sopra citata, ad esempio, i Giudici di merito e, a seguire, il Supremo Collegio hanno ritenuto corretto disattendere l’originaria designazione tenendo conto, non solo del fatto che la nomina notarile fosse risalente nel tempo rispetto al momento in cui è stata aperta la misura di protezione, ma anche in ragione della relazione di cura che, nelle more, si era instaurata tra la beneficiaria della misura e la figlia, che aveva assunto la funzione di caregiver attiva e presente nella vita quotidiana della madre, occupandosi altresì, con il consenso di tutti i parenti, anche della gestione del patrimonio materno. In particolare tali ultime circostanze, dimostrando che si era instaurata tra la persona curata e il soggetto che se ne prende cura una relazione fiduciaria anche più forte di quella precedentemente espressa nell'atto di designazione, la Suprema Corte ha quindi statuito che il giudice di merito ben può ritenere che il caregiver sia, in base alle circostanze concrete, persona più idonea a realizzare i migliori interessi della persona beneficiaria rispetto alla persona designata come amministratore di sostegno, anche in ragione di fatti ed elementi sopravvenuti alla designazione

 



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Avvocato Simona Rubini a Milano
Simona Rubini

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