Pubblicazione legale:
Con
l’ordinanza n. 15055 del 5.6.2025 , la prima sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso in
precedenti pronunce (cfr., ex multis, Cass 8.2.2024 n. 3600; Cass 21.11.2023 n.32219; Cass 15.5.2019 n. 12998), ha ribadito
che colui che è stato designato con atto notarile, dal beneficiario
della misura, quale proprio, futuro, amministratore di sostegno, non deve
dimostrare al Giudice Tutelare l’opportunità e convenienza della nomina,
essendo sufficiente la mera deduzione ed allegazione della relativa disposizione.
In questo caso, infatti, ciò che
rileva è la volontà della persona destinataria della misura protettiva,
manifestata in un momento in cui è in possesso delle sue facoltà mentali, che è
espressione di autodeterminazione e che va rispettata salvo che sussistano
gravi .
Ne consegue che, solo ove il
Giudice tutelare decida di discostarsi dalla designazione fatta dal
beneficiario della misura dovrà indicare quali sono i gravi motivi che inducono
a disattenderla.
Nel caso oggetto della pronuncia
sopra citata, ad esempio, i Giudici di merito e, a seguire, il Supremo Collegio
hanno ritenuto corretto disattendere l’originaria designazione tenendo conto,
non solo del fatto che la nomina notarile fosse risalente nel tempo rispetto al
momento in cui è stata aperta la misura di protezione, ma anche in ragione
della relazione di cura che, nelle more, si era instaurata tra la beneficiaria
della misura e la figlia, che aveva assunto la funzione di caregiver attiva e
presente nella vita quotidiana della madre, occupandosi altresì, con il
consenso di tutti i parenti, anche della gestione del patrimonio materno. In
particolare tali ultime circostanze, dimostrando che si era instaurata tra la
persona curata e il soggetto che se ne prende cura una relazione fiduciaria
anche più forte di quella precedentemente espressa nell'atto di designazione,
la Suprema Corte ha quindi statuito che il giudice di merito ben può ritenere
che il caregiver sia, in base alle circostanze
concrete, persona più idonea a realizzare i migliori interessi della persona
beneficiaria rispetto alla persona designata come amministratore di sostegno,
anche in ragione di fatti ed elementi sopravvenuti alla designazione