Avvocato Simona Rubini a Milano

Simona Rubini

Avvocato a Milano

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L’amministrazione di sostegno – aspetti sostanziali e processuali

Aiaf (associazione italiana degli avvocati per la famiglia ed i minori) - 1/2014

Titolo professionale:

Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno


Avv. Simona Rubini - Avvocato a Milano

Sono Simona Rubini, esercito dal 1999 la professione forense a cui mi dedico con grande serietà e determinazione. Sono dell'idea che una delle caratteristiche essenziali dell’avvocato che opera nell’attuale contesto socio-economico debba essere la concretezza, caratteristica che reputo di possedere. Il professionista, oggi più di ieri, deve infatti saper capire le esigenze del proprio assistito per proporre le necessarie ed opportune soluzioni tra le quali non vanno dimenticate, anche in ragione degli attuali tempi della giustizia, le potenziali soluzioni transattive attuabili, tra l’altro. con mediazione e negoziazione assistita.




Simona Rubini

Esperienza


Diritto civile

Opero esclusivamente in ambito civile occupandomi prevalentemente di diritto delle assicurazioni e di diritto delle persone e della famiglia.


Diritto assicurativo

Mi occupo da sempre, anche grazie alla collaborazione con primari Studi Legali fiduciari di note Compagnie, di diritto assicurativo gestendo, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, conflitti relativi a contratti di assicurazione sulla vita, unit linked e index linked, coperture assicurative contro i danni e polizze fideiussorie.


Incapacità giuridica

Con decorrenza dal 2011, atteso il mio interesse per il settore delle fragilità personali, ho iniziato ad occuparmi di amministrazione di sostegno sia dando consulenza ed assistenza alle persone che devono chiedere la nomina di tale figura nell’interesse di un proprio congiunto, sia assumendo detta funzione su nomina dei Giudici Tutelari presso il Tribunale di Milano. Sono iscritta all’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.


Altre categorie:

Tutela degli anziani, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Affidamento, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Cassazione, Risarcimento danni.


Referenze

Titolo professionale

La tutela dei soggetti fragili nelle dinamiche familiari

DPL mediazione - 11/2021

Ho partecipato a questo convegno in veste di relatore occupandomi, nello specifico, dell'illustrazione del "Ruolo di cura verso l'amministrato e ruolo di fiducia con la famiglia e altri soggetti coinvolti"

Pubblicazione legale

Stipulare un contratto di assicurazione ai tempi della pandemia (e non solo)

Pubblicato su IUSTLAB

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha inevitabilmente condizionato la nostra vita e le nostre abitudini. In particolare, la limitazione degli spostamenti ha indotto un numero sempre maggiore di persone ad utilizzare strumenti alternativi – in primis la rete – per l’acquisizione di informazioni e la successiva stipula di contratti più diversi che, abitualmente, venivano conclusi attraverso altri canali. In ambito assicurativo – e non solo – l’utilizzo di Internet rappresenta un’indubbia opportunità in quanto rende più agevole e veloce il reperimento di dati ed anche di preventivi che possono essere tra loro comparati prima di assumere una decisione vincolante. Dall’altro lato è noto che lo strumento sia fonte di un numero rilevante di potenziali rischi, primo tra tutti la non adeguata ponderazione dell’operazione e dei correlativi costi/benefici, secondariamente, ma non in termini di importanza, quello di entrare in contatto con soggetti non propriamente competenti o privi delle necessarie autorizzazioni previste per legge. Al fine di prevenire tali accadimenti e tutte le conseguenze negative che ne possono derivare, di cui inevitabilmente ci si avvede quando ormai è troppo tardi per porvi rimedio in modo efficace, vanno ricordati alcuni semplici accorgimenti che è opportuno assumere prima di vincolarsi: verificare che la Compagnia con cui si sta per stipulare la polizza sia abilitata ad operare in Italia, accertare se il soggetto che ci sta proponendo la sottoscrizione del contratto sia iscritto al Rui (Registro Unico degli intermediari - ex art 109 Codice delle assicurazioni private), controllare che le informazioni che ci vengono rappresentate verbalmente circa i contenuti della polizza – con particolare ma non esclusivo riguardo ai contenuti della copertura assicurativa, ai rischi esclusi ed alla durata del rapporto - risultino dalla documentazione ufficiale che ci deve essere consegnata prima della firma del contratto in quanto, trattandosi di rapporto per cui la legge prescrive la forma scritta ad probationem , la copertura assicurativa è limitata a ciò che risulta dal documento contrattuale stesso, nulla può quindi essere implicito o sottinteso. Si consideri che: le prime due circostanze potranno essere agevolmente appurate accedendo al sito dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che, nella sua sezione dedicata ai consumatori, consente la consultazione sia dell’Albo delle imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia https://www.ivass.it/operatori/imprese/albi/index.html sia del Registro Unico degli intermediari https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ ; il terzo accertamento sarà da effettuare, con un po’ di pazienza, attraverso la lettura e la disamina del fascicolo informativo contenente anche le condizioni di contratto di cui, come già detto, occorre pretendere la consegna prima di assumere qualsiasi impegno attraverso la sottoscrizione della proposta contrattuale.

Pubblicazione legale

Polizza vita, la ripartizione del capitale caso morte tra gli eredi

Pubblicato su IUSTLAB

La giurisprudenza di legittimità e di merito, fino a pochi anni or sono, ha sempre ritenuto che in caso di polizza sulla vita, nell’ipotesi in cui per disposizione del contraente il capitale “caso morte” fosse da liquidare in favore dei suoi eredi (legittimi o testamentari), la prestazione assicurativa, salvo diversa e specifica indicazione, avrebbe dovuto essere divisa tra gli stessi in parti uguali ( ex plurimis cfr. Cass. 4484/1994, Cass. 9388/1994, Cass 15407/2000). In questo contesto si veniva quindi a porre in evidente, netto contrasto la pronuncia Cass. 19210/2015 la quale affermava, invece, che il terzo beneficiario individuato con la formula di rinvio agli eredi (legittimi o testamentari), pur acquistando – ai sensi dell’art 1920, 3° comma, c.c. - un diritto proprio, non potesse ritenersi svincolato dalle regole successorie, con la conseguenza che la ripartizione del capitale assicurato dovesse essere effettuata nel rispetto delle quote ereditarie spettanti a ciascun erede e non, come in precedenza ritenuto, in parti uguali. A supporto di tale diverso orientamento il Supremo Collegio deduceva che "nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione" (Cass. 19210/2015 , in massima). Successivamente a tale arresto, la giurisprudenza è, tuttavia, tornata nuovamente a pronunciarsi in conformità all'orientamento precedente (cfr. Cass. 26606/2016, Cass. 25635/2018) . E’ in questo contesto giurisprudenziale che il Supremo Collegio, con l’ordinanza interlocutoria n. 33195 del 16.12.2019, ha ritenuto opportuno rimettere la questione all’attenzione delle Sezioni Unite per giungere ad una stabile risoluzione della stessa atteso che “le due differenti interpretazioni dell'art. 1920 c.c. , comma 3, conducono, a non indifferenti conseguenze economiche per i destinatari del vantaggio indennitario”. In attesa che le Sezioni Unite si pronuncino definitivamente sulla questione e, comunque, anche in linea più generale, appare doveroso suggerire a tutti coloro che abbiano intenzione di stipulare una polizza sulla vita “caso morte” e, in particolare, a chi lo fa con l’intenzione di tutelare determinati specifici soggetti contro l’eventualità della scomparsa di chi rappresenti l’unica o la principale fonte di reddito, ad una maggior ponderazione delle modalità di individuazione dei beneficiari “caso morte” del contratto, per evitare che dall’utilizzo di formule generiche, possano derivare effetti diversi se non addirittura distorti rispetto a quelli avuti di mira.

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Lo studio

Simona Rubini
C.so Di Porta Vittoria N. 28
Milano (MI)

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