Avvocato Simona Statuti a Mentana

Simona Statuti

Avvocato civilista

Informazioni generali

Esercito la professione forense in ambito civile, con particolare attenzione ai settori della responsabilità medica, del diritto di famiglia, della contrattualistica e del diritto immobiliare. Negli anni ho maturato una significativa esperienza nella gestione di contenziosi complessi, in cui la tecnica giuridica deve necessariamente accompagnarsi a strategia, tempestività e senso pratico. Mi contraddistingue un approccio fondato su studio accurato, analisi documentale e confronto costante con il cliente, affinché ogni difesa sia realmente su misura.

Esperienza


Risarcimento danni

Seguo personalmente pratiche di risarcimento danni da responsabilità civile, contrattuale e da fatto illecito, offrendo al cliente un’assistenza completa dalla valutazione del caso alla liquidazione del danno, trasformando un danno in un risultato tangibile.


Malasanità e responsabilità medica

La mia forza in quest’area deriva da un’approfondita esperienza nella tutela dei pazienti vittime di errori medici, maturata attraverso l’assistenza in procedimenti di ATP ex art. 696-bis c.p.c. e giudizi di merito per responsabilità sanitaria. Ho seguito personalmente numerosi casi di infezioni nosocomiali, interventi chirurgici errati o gestioni terapeutiche inadeguate, collaborando con medici legali e consulenti tecnici di fiducia.


Diritto civile

Ho dedicato la mia attività professionale al diritto civile, maturando una competenza trasversale che mi consente di affrontare con sicurezza le diverse problematiche che ne derivano. Dietro ogni questione legale c’è una storia che merita ascolto, chiarezza e competenza. Offro un’assistenza attenta e strutturata, pensata per trasformare un problema in una soluzione concreta, attraverso metodo, precisione e rispetto dei tempi del cliente.


Altre categorie

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Credenziali

Pubblicazione legale

Vizi della cosa locata

Pubblicato su IUSTLAB

Capita, non di rado, che il Conduttore, spinto dall’urgenza di reperire un immobile, sottoscriva un contratto di locazione senza averne previamente verificato la reale consistenza, esponendosi così a rilevanti rischi economici E così, una volta sottoscritto il contratto di locazione e preso in consegna l’immobile, il conduttore si avvede della presenza di anomalie non rilevate in precedenza e si domanda: “cosa posso fare?”. Ora, prima ancora di individuare le tutele esperibili è necessario operare una distinzione concettuale e sistematica tra vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) e guasti e deterioramenti (art. 1576- 1577 c.c.). Cosa si intende per vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) Nelle locazioni, i vizi della cosa locata sono quei difetti che incidono in modo apprezzabile sulla sua idoneità all’uso convenuto, la cui disciplina è contenuta nell’art. 1578 c.c. Saranno allora vizi della cosa locata, ad esempio, delle gravi infiltrazioni d’acqua che determinano distacco di intonaco o formazione di muffa con conseguente inutilizzabilità di una stanza, mentre non rientrano nella nozione di vizi quelle anomalie che non incidono sull’utilizzo pattuito. A titolo di esempio, può ricordarsi che è stata ravvisata la sussistenza di un vizio, nei sensi suindicati, nelle seguenti ipotesi: costruzione eseguita su terreno argilloso senza adeguata protezione con conseguente infiltrazione di umidità (sent. n. 7260-94); invasione di umidità per effetto di trasudo delle pareti (sent. n. 8729-91); condutture di scarico costruite con materiali e modalità di giunzione difformi dalle prescrizioni del regolamento edilizio (sent. n. 2605-95). Prima ancora di delineare i rimedi esperibili dal conduttore, la legge ovviamente richiede che i vizi siano occulti, ossia che il conduttore non li conoscesse, né potesse conoscerli utilizzando l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto, questo perché, naturalmente, la tutela predisposta dall’ordinamento non è diretta a proteggere l’inerzia o la negligenza del Conduttore. I rimedi del Conduttore ex art. 1578 c.c. Ad ogni modo, qualora effettivamente l’immobile manifesti dei vizi occulti, il Conduttore ha davanti a sé due possibilità: a) chiedere la riduzione del canone di locazione; b) chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La Giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che “in tema di vizi della cosa locata, il conduttore non è legittimato ad agire in giudizio per ottenere dal locatore l’adempimento dell’obbligazione di cui all’art. 1576 , né ad effettuare direttamente le riparazioni del caso, ai sensi del secondo comma dell’art. 1577, ma soltanto alla domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del canone, ai sensi dell’art. 1578, dovendosi, peraltro escludere, anche la possibilità di esperimento dell’azione di arricchimento indebito da parte del conduttore che abbia, ciò nonostante, eseguito le suddette riparazioni , in quanto l’art. 1592 cod. civ. esclude il diritto del conduttore medesimo ad indennità per i miglioramenti della cosa locata” (Cass. Civ. 7260/94; Cass. 11198/07). La disciplina dei guasti e deterioramenti (art. 1576 – 1577 c.c.) Diverso è invece il caso dei guasti e deterioramenti della cosa locata (art 1576- 1577 c.c.) Nel corso della locazione possono verificarsi guasti o deterioramenti successivi alla consegna , che non integrano “vizi”, ma alterazioni o malfunzionamenti che non incidono sulla idoneità del bene all’uso convenuto, ma ne compromettono il corretto funzionamento o lo stato di conservazione, imponendo interventi di manutenzione e la disciplina è contenuta negli artt. 1576 e 1577 del c.c. Giova premettere che dalla lettura degli artt.1575 e 1576 c.c. spetta al locatore la manutenzione della cosa che dipenda da guasti ed esiga pertanto riparazioni, dovendo egli provvedere a mantenerla nelle stesse condizioni in cui è obbligato a consegnarla. È opportuna la specificazione contenuta nell’art.1576 c.c., che identifica la riparazione come mezzo per rendere riutilizzabile, e mantenere quindi oggetto del promesso godimento, quelle parti della cosa locata che, a seguito di un guasto, abbisognano di esser riparate. Può tuttavia accadere che, nonostante la segnalazione del guasto, il locatore rimanga inerte rispetto a interventi di manutenzione straordinaria. In questo caso, cosa può fare il Conduttore ?. Il Conduttore può inviare al locatore una diffida alla manutenzione indicando gli interventi da eseguirsi sull’immobile, fissando un termine al locatore per adempiere. Ora, se l’intervento è urgente e il locatore non ha adempiuto all’ obbligo di manutenzione straordinaria (entro il termine intimato dal conduttore) il conduttore può provvedere direttamente ai lavori e chiedere il rimborso delle spese anticipate , a condizione che gli interventi siano realmente urgenti e purché ne abbia dato tempestivo avviso al locatore. Viceversa, se gli interventi non sono urgenti, il conduttore non può sostituirsi al locatore per poi pretendere il rimborso di quanto eventualmente sostenuto, ma può agire in giudizio per ottenere una condanna all’adempimento del locatore.

Pubblicazione legale

Decreto ingiuntivo su cambiali

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Nel contenzioso relativo alle cambiali e, in particolare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo , assumono rilievo centrale tre profili giuridici: la legittimazione all’azione cambiaria , la prescrizione della cambiale e l’eventuale esercizio dell’ azione causale . Si tratta di elementi che incidono direttamente sulla validità della pretesa creditoria e sulla efficacia del decreto ingiuntivo. La legittimazione all’azione cambiaria: presupposti normativi La cambiale è un titolo di credito all’ordine che circola mediante girata , ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge cambiaria. La regolarità della serie di girate rappresenta il presupposto fondamentale affinché il possessore possa qualificarsi come portatore legittimo e, quindi, esercitare l’azione cambiaria. Solo in presenza di una sequenza continua di girate, infatti, opera la tutela cartolare, che consente di far valere il diritto incorporato nel titolo senza dover dimostrare il rapporto sottostante. Mancanza di girata e difetto di legittimazione cambiaria Diversamente, in assenza di girate o in presenza di una catena irregolare, viene meno la legittimazione cambiaria . In tali ipotesi, il mero possesso della cambiale non è infatti sufficiente per agire in giudizio. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “il mero possessore di cambiali, non prenditore né giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiarlo non contiene in sé gli elementi idonei a provare la sua legittimazione, ed esso può essere pervenuto al possessore nel più svariati modi, anche occasionali od abusivi”, ovvero, in altrettanto incisiva formulazione, che “la detenzione della cambiale è soltanto una delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria e non può, da sola, indurre a presumere la legittimazione ad agire, dovendo, invece, essere accompagnata dalla prova di un titolo giustificativo. E se non esiste la serie di girate previste dall’art. 20 della legge cambiarla (R.D. n. 1669 del 1933) l’acquisto con atto separato di cessione deve essere regolarmente provato” (si veda in tal senso, “ex multis”, le sentenze di questa Corte n. 924 del 1962, n. 1841 del 1968, n. 956 del 1972, n. 1052 del 1973 n. 2422 del 1975, n. 5532 del 1977, n. 581 del 1985). Cessione del credito e cambiali: differenze rispetto alla girata Un diverso meccanismo di trasferimento del credito è rappresentato dalla cessione del credito cambiario , prevista dall’art. 25 della legge cambiaria. Tuttavia, a differenza della girata, la cessione non produce effetti cartolari. Ciò significa che il cessionario non beneficia della presunzione di legittimazione e deve dimostrare rigorosamente l’esistenza del contratto di cessione del credito e l’inclusione delle cambiali nel perimetro della cessione. La semplice disponibilità materiale delle cambiali non è sufficiente a provare la titolarità del credito. Prescrizione della cambiale: termine triennale e decorrenza Accanto alla questione della legittimazione, si pone il tema della prescrizione dell’azione cambiaria . Ai sensi dell’art. 94 della legge cambiaria, l’azione diretta contro l’emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale . Tale termine rappresenta un limite temporale invalicabile: decorso il triennio, il titolo perde efficacia sul piano cartolare e non può più essere azionato come cambiale. La prescrizione triennale, quindi, decorre dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l’utilizzazione di questo sul piano cambiario (Cass. 1974/4183 richiamata da Cassazione, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 168169; Cass. n. 18076/2013; Cass. n. 16816/2010). Effetti della prescrizione: perdita dell’azione cambiaria La prescrizione della cambiale comporta la perdita dell’azione cambiaria, ma non necessariamente del credito in senso sostanziale. Il titolo, infatti, perde la propria efficacia cartolare, ma può eventualmente rilevare sotto un diverso profilo giuridico. Azione causale su cambiale prescritta: limiti e onere della prova Il creditore può tentare di agire, in via alternativa, mediante azione causale , facendo valere il rapporto sottostante al titolo. Tuttavia, questa strada presenta rilevanti difficoltà probatorie. L’ azione causale richiede la prova integrale del rapporto fondamentale. L’efficacia di promessa di pagamento prevista dall’art. 1988 c.c. infatti opera solo nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e non si estende al cessionario o al mero possessore del titolo (Cass. civ., 25/03/2002, n. 4203; ex multis , Cass. 6275/2004; Cass. 1233/2003). Conclusioni: difese efficaci nell’opposizione a decreto ingiuntivo Nel contenzioso relativo alle cambiali, la corretta impostazione della difesa richiede una rigorosa verifica della legittimazione all’azione cambiaria , del rispetto dei termini di prescrizione della cambiale e della prova del rapporto sottostante in caso di azione causale . In mancanza di tali presupposti, il credito non può ritenersi fondato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Pubblicazione legale

Cessione del credito e decreto ingiuntivo

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Premessa Nel contenzioso bancario e finanziario è sempre più frequente che il recupero dei crediti venga effettuato da società che hanno acquistato portafogli di crediti da banche o intermediari finanziari. In tali ipotesi, il debitore può ricevere un decreto ingiuntivo richiesto da una società diversa dal creditore originario, che afferma di essere subentrata nel rapporto a seguito di una cessione del credito . In questi casi assume particolare rilievo il tema della prova della titolarità del credito , che costituisce presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda giudiziale. La cessione del credito nel settore bancario La cessione del credito è il contratto mediante il quale il creditore trasferisce ad un terzo il proprio diritto di credito. Nel settore bancario tali operazioni avvengono frequentemente attraverso cessioni in blocco di crediti , disciplinate dall’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). In base a tale disposizione, il trasferimento dei crediti può essere reso opponibile ai debitori ceduti mediante: pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ; iscrizione dell’operazione nel Registro delle Imprese . Queste formalità sostituiscono la notificazione individuale della cessione prevista dall’art. 1264 c.c. La funzione della pubblicazione della cessione La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale svolge una funzione specifica: rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti. Tale adempimento, infatti, produce gli stessi effetti della notificazione della cessione prevista dall’art. 1264 c.c., con la conseguenza che il debitore non può più liberarsi pagando al creditore originario. Tuttavia, la pubblicazione non costituisce prova della titolarità del credito in capo al cessionario , né dimostra che uno specifico credito sia stato effettivamente trasferito traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200). La funzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è quindi limitata alla opponibilità della cessione, ma non riguarda la prova della sua effettiva esistenza o del suo contenuto. Infatti, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023). L’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Nel caso in cui il debitore proponga opposizione a decreto ingiuntivo , si instaura un ordinario giudizio di cognizione. In tale giudizio il creditore opposto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Infatti “ con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d’ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione dell’ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso ” (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9 078). In particolare, la società che agisce per il recupero del credito deve provare: l’esistenza del rapporto contrattuale originario; l’inadempimento del debitore; la titolarità del credito azionato . Quando il credito deriva da una cessione, il cessionario deve dimostrare di essere effettivamente subentrato nella posizione del creditore originario. La prova della cessione del credito In conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria “occorre dimostrare l’inclusione di quel credito nell’operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale ”. In più chiari termini , “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020). Che quindi, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest’ultima dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all’inserimento di tale credito nel perimetro dell’operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato, 14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401). In mancanza di tali elementi, la prova della titolarità del credito può risultare insufficiente. Conclusioni Le operazioni di cessione dei crediti rappresentano uno strumento ampiamente utilizzato nel sistema bancario e finanziario. Tuttavia, quando una società agisce in giudizio per il recupero di un credito acquistato, è tenuta a dimostrare in modo puntuale: la titolarità del credito; l’effettiva inclusione del credito nell’operazione di cessione; l’esistenza e l’ammontare del credito. La sola pubblicazione della cessione o la produzione di documentazione incompleta non è sufficiente a fondare la pretesa creditoria. Per tale ragione, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica della documentazione relativa alla cessione del credito assume un ruolo centrale nella valutazione della fondatezza della domanda.

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