Avvocato Simona Statuti a Mentana

Simona Statuti

Avvocato civilista

Informazioni generali

Esercito la professione forense in ambito civile, con particolare attenzione ai settori della responsabilità medica, del diritto di famiglia, della contrattualistica e del diritto immobiliare. Negli anni ho maturato una significativa esperienza nella gestione di contenziosi complessi, in cui la tecnica giuridica deve necessariamente accompagnarsi a strategia, tempestività e senso pratico. Mi contraddistingue un approccio fondato su studio accurato, analisi documentale e confronto costante con il cliente, affinché ogni difesa sia realmente su misura.

Esperienza


Risarcimento danni

Seguo personalmente pratiche di risarcimento danni da responsabilità civile, contrattuale e da fatto illecito, offrendo al cliente un’assistenza completa dalla valutazione del caso alla liquidazione del danno, trasformando un danno in un risultato tangibile.


Malasanità e responsabilità medica

La mia forza in quest’area deriva da un’approfondita esperienza nella tutela dei pazienti vittime di errori medici, maturata attraverso l’assistenza in procedimenti di ATP ex art. 696-bis c.p.c. e giudizi di merito per responsabilità sanitaria. Ho seguito personalmente numerosi casi di infezioni nosocomiali, interventi chirurgici errati o gestioni terapeutiche inadeguate, collaborando con medici legali e consulenti tecnici di fiducia.


Diritto civile

Ho dedicato la mia attività professionale al diritto civile, maturando una competenza trasversale che mi consente di affrontare con sicurezza le diverse problematiche che ne derivano. Dietro ogni questione legale c’è una storia che merita ascolto, chiarezza e competenza. Offro un’assistenza attenta e strutturata, pensata per trasformare un problema in una soluzione concreta, attraverso metodo, precisione e rispetto dei tempi del cliente.


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Credenziali

Pubblicazione legale

Vizi della cosa locata

Pubblicato su IUSTLAB

Capita, non di rado, che il Conduttore, spinto dall’urgenza di reperire un immobile, sottoscriva un contratto di locazione senza averne previamente verificato la reale consistenza, esponendosi così a rilevanti rischi economici E così, una volta sottoscritto il contratto di locazione e preso in consegna l’immobile, il conduttore si avvede della presenza di anomalie non rilevate in precedenza e si domanda: “cosa posso fare?”. Ora, prima ancora di individuare le tutele esperibili è necessario operare una distinzione concettuale e sistematica tra vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) e guasti e deterioramenti (art. 1576- 1577 c.c.). Cosa si intende per vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) Nelle locazioni, i vizi della cosa locata sono quei difetti che incidono in modo apprezzabile sulla sua idoneità all’uso convenuto, la cui disciplina è contenuta nell’art. 1578 c.c. Saranno allora vizi della cosa locata, ad esempio, delle gravi infiltrazioni d’acqua che determinano distacco di intonaco o formazione di muffa con conseguente inutilizzabilità di una stanza, mentre non rientrano nella nozione di vizi quelle anomalie che non incidono sull’utilizzo pattuito. A titolo di esempio, può ricordarsi che è stata ravvisata la sussistenza di un vizio, nei sensi suindicati, nelle seguenti ipotesi: costruzione eseguita su terreno argilloso senza adeguata protezione con conseguente infiltrazione di umidità (sent. n. 7260-94); invasione di umidità per effetto di trasudo delle pareti (sent. n. 8729-91); condutture di scarico costruite con materiali e modalità di giunzione difformi dalle prescrizioni del regolamento edilizio (sent. n. 2605-95). Prima ancora di delineare i rimedi esperibili dal conduttore, la legge ovviamente richiede che i vizi siano occulti, ossia che il conduttore non li conoscesse, né potesse conoscerli utilizzando l’ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto, questo perché, naturalmente, la tutela predisposta dall’ordinamento non è diretta a proteggere l’inerzia o la negligenza del Conduttore. I rimedi del Conduttore ex art. 1578 c.c. Ad ogni modo, qualora effettivamente l’immobile manifesti dei vizi occulti, il Conduttore ha davanti a sé due possibilità: a) chiedere la riduzione del canone di locazione; b) chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La Giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che “in tema di vizi della cosa locata, il conduttore non è legittimato ad agire in giudizio per ottenere dal locatore l’adempimento dell’obbligazione di cui all’art. 1576 , né ad effettuare direttamente le riparazioni del caso, ai sensi del secondo comma dell’art. 1577, ma soltanto alla domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del canone, ai sensi dell’art. 1578, dovendosi, peraltro escludere, anche la possibilità di esperimento dell’azione di arricchimento indebito da parte del conduttore che abbia, ciò nonostante, eseguito le suddette riparazioni , in quanto l’art. 1592 cod. civ. esclude il diritto del conduttore medesimo ad indennità per i miglioramenti della cosa locata” (Cass. Civ. 7260/94; Cass. 11198/07). La disciplina dei guasti e deterioramenti (art. 1576 – 1577 c.c.) Diverso è invece il caso dei guasti e deterioramenti della cosa locata (art 1576- 1577 c.c.) Nel corso della locazione possono verificarsi guasti o deterioramenti successivi alla consegna , che non integrano “vizi”, ma alterazioni o malfunzionamenti che non incidono sulla idoneità del bene all’uso convenuto, ma ne compromettono il corretto funzionamento o lo stato di conservazione, imponendo interventi di manutenzione e la disciplina è contenuta negli artt. 1576 e 1577 del c.c. Giova premettere che dalla lettura degli artt.1575 e 1576 c.c. spetta al locatore la manutenzione della cosa che dipenda da guasti ed esiga pertanto riparazioni, dovendo egli provvedere a mantenerla nelle stesse condizioni in cui è obbligato a consegnarla. È opportuna la specificazione contenuta nell’art.1576 c.c., che identifica la riparazione come mezzo per rendere riutilizzabile, e mantenere quindi oggetto del promesso godimento, quelle parti della cosa locata che, a seguito di un guasto, abbisognano di esser riparate. Può tuttavia accadere che, nonostante la segnalazione del guasto, il locatore rimanga inerte rispetto a interventi di manutenzione straordinaria. In questo caso, cosa può fare il Conduttore ?. Il Conduttore può inviare al locatore una diffida alla manutenzione indicando gli interventi da eseguirsi sull’immobile, fissando un termine al locatore per adempiere. Ora, se l’intervento è urgente e il locatore non ha adempiuto all’ obbligo di manutenzione straordinaria (entro il termine intimato dal conduttore) il conduttore può provvedere direttamente ai lavori e chiedere il rimborso delle spese anticipate , a condizione che gli interventi siano realmente urgenti e purché ne abbia dato tempestivo avviso al locatore. Viceversa, se gli interventi non sono urgenti, il conduttore non può sostituirsi al locatore per poi pretendere il rimborso di quanto eventualmente sostenuto, ma può agire in giudizio per ottenere una condanna all’adempimento del locatore.

Pubblicazione legale

Cessione del credito e decreto ingiuntivo

Pubblicato su IUSTLAB

Premessa Nel contenzioso bancario e finanziario è sempre più frequente che il recupero dei crediti venga effettuato da società che hanno acquistato portafogli di crediti da banche o intermediari finanziari. In tali ipotesi, il debitore può ricevere un decreto ingiuntivo richiesto da una società diversa dal creditore originario, che afferma di essere subentrata nel rapporto a seguito di una cessione del credito . In questi casi assume particolare rilievo il tema della prova della titolarità del credito , che costituisce presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda giudiziale. La cessione del credito nel settore bancario La cessione del credito è il contratto mediante il quale il creditore trasferisce ad un terzo il proprio diritto di credito. Nel settore bancario tali operazioni avvengono frequentemente attraverso cessioni in blocco di crediti , disciplinate dall’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). In base a tale disposizione, il trasferimento dei crediti può essere reso opponibile ai debitori ceduti mediante: pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale ; iscrizione dell’operazione nel Registro delle Imprese . Queste formalità sostituiscono la notificazione individuale della cessione prevista dall’art. 1264 c.c. La funzione della pubblicazione della cessione La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale svolge una funzione specifica: rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti. Tale adempimento, infatti, produce gli stessi effetti della notificazione della cessione prevista dall’art. 1264 c.c., con la conseguenza che il debitore non può più liberarsi pagando al creditore originario. Tuttavia, la pubblicazione non costituisce prova della titolarità del credito in capo al cessionario , né dimostra che uno specifico credito sia stato effettivamente trasferito traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200). La funzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è quindi limitata alla opponibilità della cessione, ma non riguarda la prova della sua effettiva esistenza o del suo contenuto. Infatti, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023). L’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Nel caso in cui il debitore proponga opposizione a decreto ingiuntivo , si instaura un ordinario giudizio di cognizione. In tale giudizio il creditore opposto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Infatti “ con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d’ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione dell’ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso ” (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9 078). In particolare, la società che agisce per il recupero del credito deve provare: l’esistenza del rapporto contrattuale originario; l’inadempimento del debitore; la titolarità del credito azionato . Quando il credito deriva da una cessione, il cessionario deve dimostrare di essere effettivamente subentrato nella posizione del creditore originario. La prova della cessione del credito In conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria “occorre dimostrare l’inclusione di quel credito nell’operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale ”. In più chiari termini , “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020). Che quindi, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest’ultima dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all’inserimento di tale credito nel perimetro dell’operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato, 14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401). In mancanza di tali elementi, la prova della titolarità del credito può risultare insufficiente. Conclusioni Le operazioni di cessione dei crediti rappresentano uno strumento ampiamente utilizzato nel sistema bancario e finanziario. Tuttavia, quando una società agisce in giudizio per il recupero di un credito acquistato, è tenuta a dimostrare in modo puntuale: la titolarità del credito; l’effettiva inclusione del credito nell’operazione di cessione; l’esistenza e l’ammontare del credito. La sola pubblicazione della cessione o la produzione di documentazione incompleta non è sufficiente a fondare la pretesa creditoria. Per tale ragione, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica della documentazione relativa alla cessione del credito assume un ruolo centrale nella valutazione della fondatezza della domanda.

Pubblicazione legale

Deposito cauzionale nel contratto di locazione: cosa prevede la legge

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Il deposito cauzionale nel contratto di locazione rappresenta uno degli strumenti principali di tutela del locatore. Molto spesso, tuttavia, sorgono dubbi su quando debba essere restituito , se il conduttore possa utilizzarlo per compensare gli ultimi canoni di locazione e quali siano i rimedi in caso di mancata restituzione. La disciplina è contenuta nell’ art. 11 della legge n. 392 del 1978 , che stabilisce limiti precisi all’importo del deposito e ne definisce la funzione di garanzia. Deposito cauzionale nel contratto di locazione: cosa prevede la legge L’art. 11 della legge sull’equo canone (l. 27 luglio 1978 n. 392) stabilisce che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione . La norma prevede inoltre che la somma versata produca interessi legali , che devono essere corrisposti al conduttore al termine di ogni anno. Il deposito cauzionale svolge la funzione di garantire il locatore rispetto all’adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore . Il conduttore può usare il deposito cauzionale per non pagare gli ultimi canoni? Una questione molto frequente nella pratica riguarda la possibilità per il conduttore di non pagare gli ultimi canoni di locazione compensandoli con il deposito cauzionale . La risposta della giurisprudenza è negativa. Il deposito cauzionale non può essere utilizzato dal conduttore come mezzo per sottrarsi al pagamento del canone durante il rapporto locativo , poiché la sua funzione è esclusivamente quella di garanzia. Il conduttore è quindi tenuto a pagare integralmente i canoni fino alla riconsegna dell’immobile . Esempio pratico Si pensi al caso in cui il conduttore, giunto alla scadenza del contratto, smetta di pagare le ultime mensilità sostenendo che il locatore potrà trattenere tali importi dal deposito cauzionale versato all’inizio del rapporto. Un comportamento di questo tipo non è conforme alla disciplina della locazione . Il mancato pagamento del canone costituisce infatti inadempimento contrattuale e può integrare gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c. Quando il locatore deve restituire il deposito cauzionale Una volta terminato il contratto e riconsegnato l’immobile , il deposito cauzionale perde la propria funzione di garanzia. Infatti, l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale in capo al locatore sorge nel momento in cui il conduttore rilascia l’immobile locato (Cass. n. 9442/2010; 14655/2002; Trib. Catania 20/05/2020, n. 1736). In caso di mancata restituzione del deposito cauzionale, il conduttore può chiedere nei confronti del locatore un decreto ingiuntivo , presentando in Tribunale la copia del contratto d’affitto e un documento che attesti l’avvenuto versamento del deposito cauzionale. Conseguentemente, il conduttore, prima di attivarsi in sede monitoria, dovrà preventivamente accertarsi che il locatore non abbia o non possa sollevare questioni giuridicamente idonee a paralizzare il suo diritto originario alla restituzione del deposito precedentemente versato allo stesso locatore, considerata la funzione assolta di garantire quest’ultimo da eventuali danni arrecati alla res locata subiti, di qualsiasi natura, e non solo di quelli subiti dalla “ res locata ”, ovvero di importi rimasti impagati. Consiglio pratico: il verbale di riconsegna dell’immobile Al momento della riconsegna dell’immobile è sempre opportuno redigere un verbale di riconsegna . Nel verbale deve essere indicato lo stato dell’immobile e l’eventuale presenza di danni. Questo documento consente di evitare successive contestazioni tra locatore e conduttore e facilita la restituzione del deposito cauzionale.

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