Avvocato Stefania Barone a Catania

Stefania Barone

Avvocato penalista d'impresa, esperta in difesa processuale e compliance aziendale

Informazioni generali

L’Avv. Barone opera da oltre 10 anni nel diritto penale, con specifica attenzione al penale d’impresa e alla compliance aziendale. Assiste imprenditori, PMI e professioniste nella gestione del rischio penale con un approccio strategico e processuale. Opera in materia di reati tributari, societari e della crisi d’impresa, nonché nei reati tecnici legati all’attività aziendale (agroalimentare, ambientale, sicurezza sul lavoro), integrando difesa in giudizio e consulenza preventiva. Interviene nelle fasi di indagine e dibattimento, supportando l’impresa anche nell’organizzazione interna per prevenire contestazioni e danni reputazionali

Esperienza


Privacy e GDPR

Lo Studio dell'Avv. Barone ha maturato una solita esperienza nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy, in materia di cyber security e AI compliance. Offre assistenza nella definizione dell'organigramma privacy, nomina di DPO, definizione di incarichi e nomine, DPIA e classificazione dei dati, informative e notifiche al Garante della Privacy o alle altre Autorità competenti coinvolte in caso di incidenti o violazioni.


Diritto penale

L'Avv. Barone ha maturato una consolidata esperienza nella difesa processuale penale, con particolare riferimento a reati tributari, societari e della crisi di impresa, reati agroalimentari, reati ambientali, reati edilizi, sicurezza sul lavoro e reati contro la P.A. Presta assistenza legale sia in sede giudiziale sia nella fase stragiudiziale, affiancando imprese e professionisti nella gestione e prevenzione del rischio penale e nell'organizzazione di sistemi di compliance aziendale. È autrice di commenti e note a sentenza e svolge attività di docenza in corsi di alta formazione e master specialistici. Odv e supporto consulenziale.


Diritto e sicurezza alimentare

Lo Studio dell'Avv. Barone si occupa con passione di molteplici tematiche riguardanti il diritto penale agroalimentare. Negli anni ha offerto assistenza e difesa in procedimenti inerenti contravvenzioni igienico-alimentari, occupandosi anche delle più gravi fattispecie delittuose previste dal codice penale (quali frodi in commercio). Offre assistenza in occasione di controlli e ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza e altre Autorità competenti.


Altre categorie

Edilizia ed urbanistica, Antiriciclaggio, Truffe, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto ambientale.



Credenziali

Titolo professionale

Corso di formazione specialista privacy

Scuola di formazione IPSOA - 1/2019

L’obiettivo del Corso è fornire le conoscenze e le capacità necessarie per mettere in pratica le novità introdotte dal Regolamento Europeo 679/2016 e integrate dal D.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, attraverso la trattazione dei singoli aspetti interessati dalla riforma con un taglio pratico e focalizzato sui singoli adempimenti che aziende e liberi professionisti dovranno attuare per rendere la loro policy interna conforme alle disposizioni del Regolamento. La trattazione è stata approfondita dallo studio di casi pratici ed esercitazioni sulle modalità di redazione dell’informativa e dei principali documenti richiesti dal GDPR.

Pubblicazione legale

La fattispecie di trattamento illecito di dati (art. 167 Codice della privacy) si rivolge non soltanto ai soggetti qualificati al trattamento dei dati, ma a chiunque diffonda indebitamente il dato personale, ancorché acquisito in maniera casuale

Pubblicato su IUSTLAB

Commento a sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 marzo 2023, n. 13102. Massima: "Va premesso che il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell’interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, era già punito ai sensi dell’art. 35 comma 3 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, ed è tutt’ora punibile ai sensi dell’art. 167, comma 2 del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l’elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi (…). Il “trattamento”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.. citato, corrisponde a “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati”. Quanto al concetto di “dato personale”, esso è definito, ai sensi della successiva lettera b) del citato art. 4 comma 1, come “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” mentre per “dati sensibili” si intendono, ai sensi della lettera d), “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” Quanto alla sua struttura il reato, oltre alla clausola di riserva, contempla una condotta di trattamento di dati personali indicati ai citati artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25 26, 27, 45, purché ne derivi un nocumento. La predetta condotta presuppone l’assenza di consenso da parte dell’interessato, ed essa può anche essere effettuata dal cittadino privato, il quale sia, anche solo occasionalmente venuto a conoscenza di un dato sensibile. Di particolare interesse, in questa sede, alla luce del motivo in esame, è quest’ultima precisazione. Questa Suprema Corte ha evidenziato infatti, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dalla difesa, che è del tutto infondata la tesi volta ad escludere dal novero dei destinatari della norma punitiva (rappresentata poi dall’art. 167 citato) il privato cittadino che occasionalmente sia venuto in possesso di un dato rilevante appartenente ad altro soggetto. Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni. Né la punibilità – in caso di indebita diffusione dei dati – può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione”. Pubblicato su "Un anno di sentenze 2023: Diritto penale", edito Giappichelli editore.

Pubblicazione legale

La cassazione si pronuncia in materia di accesso abusivo a sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio.

Pubblicato su IUSTLAB

Commento a sentenza Cass. Pen., Sez. V, 04 febbraio 2021, n. 8911. Massima: "“L'accesso ad un sistema informatico (banca dati CED – SDI), ovvero la permanenza in esso, effettuata per finalità consentite (come la verifica dell'esistenza di annotazioni a carico di un soggetto) ma travalicando i limiti propri dell'autorizzazione concessa all'operatore per l'utilizzo del sistema stesso integra il delitto di cui all'art. 615-ter c.p.” “Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale che, in assenza di autorizzazione e delle prescritte formalità, fornisca al privato interessato la notizia dell'assenza a suo carico di iscrizioni, ulteriori e diverse da quelle a lui già note, nella banca dati S.D.I. – sistema informatico interforze CED – nel quale sono annotate le informazioni di polizia, per le quali il divieto di comunicazione è imposto dalla legge.” Pubblicata sul volume "Un anno di sentenze: Diritto penale", anno 2020, edito Giappichelli ed.

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