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Affido dei minori: collocamento paritario o prevalente

Scritto da: Stefania Cita - BLOG




Pubblicazione legale: L’art. 333 ter del codice civile sancisce il diritto, da parte del minore, oltreché di mantenere un rapporto costante con ambedue i genitori, di ricevere assistenza morale, cura, educazione e istruzione. Non solo: il figlio avrà, altresì, diritto a conservare rapporti con i nonni e, più in generale, con i parenti. Solitamente l’affidamento condiviso è considerato la regola, dato che, così facendo, viene assicurato l’esercizio della responsabilità genitoriale sia da parte del padre che della madre (entrambi parteciperanno all’educazione dei minori, prenderanno insieme decisioni legate alla scuola, alle scelte mediche, all'istruzione e così via). Mentre in caso di disaccordo sulle faccende più rilevanti, i genitori dovranno necessariamente ricorrere all’intervento del giudice, che quindi deciderà al loro posto. Se anche tu ti trovi in situazioni del genere, l’Avvocato divorzista e familiarista Stefania Cita saprà consigliarti al meglio e ti aiuterà ad affrontare la delicata fase dell’affidamento condiviso (sia esso paritario o prevalente). Affido condiviso dei minori con collocamento paritario: di cosa si tratta Esso, infatti, prevede semplicemente che il minore abbia la stabile residenza presso il padre o la madre (genitore collocatario). L’altro genitore (non collocatario), avrà diritto a far visita al figlio, a tenerlo presso la propria abitazione alcuni giorni, nell’arco della settimana (che di solito sono due o tre) oltre a fine settimana alternati. Il tutto previo accordo. Per quanto invece concerne il mantenimento, appare opportuno precisare che il genitore non collocatario dovrà corrispondere al genitore..

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Stefania Cita

Avvocato Civilista e Divorzista