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Assegno di mantenimento per i figli: cosa rientra nelle spese ordinarie e cosa rientra nelle spese straordinarie.

Scritto da: Stefania Inglese - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nel corso degli anni grandi contenziosi sono sorti tra i coniugi o tra genitori non sposati in relazione alle voci di spesa da ricomprendere nell’assegno di mantenimento mensile ed alle voci di spesa extra, non ricomprese nel suddetto mantenimento.

Per smorzare le tensioni ed il gran numero di giudizi instaurati sul punto, tutti i Tribunali si sono via via dotati di Protocolli d’intesa che indicano dettagliatamente tutte le spese più comuni.

Pertanto, vengono considerate spese ordinarie comprese nel mantenimento fisso mensile le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche ad eccezione di quelle universitarie, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, la tessera autobus e metro, il carburante, la ricarica telefonica, le gite scolastiche giornaliere, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, ed anche parrucchiere ed estetista per trattamenti di base.

Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece, queste si suddividono in due categorie: le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono alcun accordo.

Nella prima categoria rientrano ad esempio le iscrizioni per scuole ed università private, ripetizioni e viaggi di istruzione che non si risolvono nell’ambito di una giornata; prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce dopo la separazione; corsi di lingue o attività artistiche, centri estivi, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto quali motorini, auto e minicar; spese sportive e relative attrezzature; spese mediche per cure e ricoveri non effettuati con il SSN, psicoterapia e logopedia, spese odontoiatriche, oculistiche e analisi cliniche.

Nella seconda categoria rientrano, invece, i libri scolastici, le spese sanitaria urgenti, i farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private, spese ortodontiche, oculiste e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.

Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare il genitore interpellato, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare sempre per iscritto un motivato dissenso nell’immediatezza della richiesta, di solito 10 giorni, o nel diverso termine concordato. Il silenzio sarà considerato come assenso.



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Stefania Inglese

Avvocato Patrocinante in Cassazione esperta in diritto di famiglia e dei minori