Sono esperta in diritto di famiglia (separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio con alta conflittualità dove si è resa necessaria la consulenza tecnica d'ufficio) con un altissimo numero di casi seguiti nei Tribunali di Roma, Tivoli, Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Brescia, Monza, Brindisi. In molti casi sono riuscita a trovare accordi che hanno trasformato in consensuali i giudizi contenziosi. Assisto altresì le parti presso il Tribunale dei minori per tutti i procedimenti di competenza del suddetto Tribunale.
Informazioni generali
Esercito la professione di Avvocato Cassazionista nei campi del diritto civile, in particolare del diritto di famiglia, dei minori e delle successioni, del diritto penale con riferimento alla costituzione di parte civile nell'ambito dei processi per tutti i reati previsti nel c.d. codice rosso (maltrattamenti, stalking, violenze sessuali). Sono stata relatrice in convegni presso l'Ambasciata del Brasile e presso il Vaticano sui temi del diritto di famiglia e dei reati in ambito famigliare. I miei punti di forza sono la passione per il lavoro, la dedizione con cui svolgo la professione oltre ad un carattere fortemente empatico.
Esperienza
Seguo numerosi casi di affidamento di minori nati fuori dal matrimonio ed anche di minori illegittimamente portati all'estero da uno dei genitori senza il consenso dell'altro. Ho ottenuto molte sentenze di affidamento esclusivo e super esclusivo per inidoneità dell'altro genitore, assenza nella vita del minore, incapacità genitoriale.
Mi sono occupata e mi occupo tuttora di delicati casi di divisioni ereditarie e di procedure esecutive per mancate divisioni. Spesso in caso di disaccordo, quando neanche la mediazione innanzi all'ente individuato riesce ad ottenere una soluzione ragionevole, la proposizione di un giudizio con il rischio che gli immobili presenti nell'asse ereditario vadano all'asta, convince le parti a trovare una soluzione condivisa. Ho seguito casi relativi all'impugnativa di testamenti, donazioni, lesione di legittima, accettazione e rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio d'inventario anche per i minori.
Altre categorie
Separazione, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Diritto del lavoro, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Licenziamento, Diritto civile, Cassazione.
Credenziali
Affidamento congiunto con allocazione della minore presso il padre
Decreto n. RG 2372/2019Il padre ricorre al Tribunale chiedendo l'allocazione con sè della figlia minore la quale è stata ascoltata dal Tribunale con l'ausilio di una psicologa. Il Tribunale, nonostante la contrarietà della madre, ha disposto la collocazione della minore presso il padre, con trasferimento della stessa nel paese di residenza del genitore collocatario.
Minori rapiti dalla madre e riportati in Italia: sentenza di affido super esclusivo in favore del padre
Decreto n. RG 844/2019 Tribunale di Roma prima sezione civileLa madre dei minori è improvvisamente andata via dall'Italia portando con sè i figli in Romania all'insaputa del padre che ha ottenuto l'affido super esclusivo ed il rientro dei minori in Italia. La sentenza è stata dotata di certificato europeo e notificata alla madre che è stata costretta a far rientrare i minori in Italia.
Corso Curatore speciale del mInore
Ordine degli Avvocati di Roma - 2/2025Il corso seguito da novembre 2024 fino a febbraio 2025 consente l'iscrizione dell'Avvocato nelle liste quale Curatore speciale del Minore, per poter rappresentare i minorenni davanti al Tribunale ordinario civile e penale ed al Tribunale dei Minorenni, quando la posizione dei figli minori è in contrasto con quella dei genitori. L'iscrizione è possibile per gli Avvocati che dimostrino una comprovata esperienza nel settore.
Affidamento esclusivo di minore alla madre
Sentenza Tribunale di Tivoli sezione famiglia in RG 728/2020Il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo alla madre in quanto l'affidamento condiviso risultava allo stato pregiudizievole agli interessi della minore, avendo il padre presentato condotte che pregiudicavano il sano sviluppo psicologico della minore.
Padre assente e tossicodipendente: affidamento esclusivo alla madre
Decreto n.r.g. 20972/2019La madre del minore lamenta assenza del padre, tossicodipendente, che si disinteressa totalmente del minore. Da tale situazione consegue la difficoltà per il rinnovo dei documenti, le decisioni in ambito scolastico e sanitario. Pertanto chiede e ottiene l'affidamento esclusivo.
L'allontanamento dei minori dalla casa famigliare ad opera della pubblica autorità - l'art. 403 c.c.
Pubblicato su IUSTLABL’allontanamento dei minori dalla casa famigliare ad opera della pubblica autorità – l’art. 403. c.c. “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente famigliare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. Questo recita il primo comma del novellato art. 403 c.c., modificato dopo i casi di cronaca di Bibbiano. La legge prevede dunque una tipizzazione dei casi in cui i minori debbono essere ricoverati e protetti, allontanandoli dai propri genitori e collocandoli presso terzi (parenti ove presenti e disponibili, famiglie affidatarie) o in comunità: • i minori si trovano in condizioni di abbandono materiale o morale • i minori si trovano esposti nell’ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la loro incolumità psicofisica. Per abbandono morale e materiale si intende non solo un minore abbandonato a sé stesso, non nutrito e non curato nell’igiene, ma anche un minore che non va a scuola oppure un minore con dei disagi psichici che non vengono compresi dai genitori. Lo scopo della norma è dunque quello di tutelare il benessere psicofisico del minore a 360 gradi. Un ulteriore requisito per provvedere con l’emissione di un ordine di allontanamento del minore dai genitori è l “emergenza di provvedere” e quindi una urgenza che non permette di investigare la situazione del minore in maniera approfondita in questa prima fase. Prima si collocherà il minore in sicurezza, e poi in un secondo momento si indagherà per capire se i genitori hanno o meno i requisiti per crescere il minore in maniera adeguata. Sono generalmente gli assistenti sociali a richiedere un provvedimento di allontanamento ex art. 403 c.c. informando immediatamente il Pubblico Ministero. Possono individuarsi tre fasi: • Prima fase “amministrativa”: L’autorità di pubblica sicurezza che viene a conoscenza di un minore in presunto stato di abbandono o comunque in grave pericolo psicofisico interviene d’autorità collocandolo in luogo sicuro (presso un parente o nei casi più gravi e delicati o quando non vi sia un parente disponibile, in casa famiglia). Viene informato immediatamente ed oralmente, tramite telefonata, il PM del Tribunale per i Minorenni ove il minore risiede ed entro le 24 ore successive viene depositata una informativa scritta, unitamente a una prima sommaria relazione sul nucleo familiare, che deve essere fornita dai Servizi Sociali. Entro le 72 ore successive il PM, se non revoca il provvedimento di collocamento, chiede al giudice minorile la convalida, con ricorso. • Seconda fase innanzi al Tribunale in composizione monocratica: Entro le successive 48 ore dal ricorso del PM, il Giudice minorile (in composizione monocratica) provvede sulla convalida, nomina il curatore speciale del minore e fissa l’udienza di comparizione del minore per l’audizione, dei genitori e del nominato curatore. Durante l’udienza il Giudice interroga liberamente le parti, procede direttamente all’ascolto del minore e può assumere informazioni. • Terza fase giudiziale innanzi al Tribunale in composizione collegiale. Entro gli ulteriori successivi 15 giorni il Tribunale minorile (in composizione collegiale) decide se confermare, revocare o modificare il collocamento del minore e adotta gli ulteriori provvedimenti nel suo interesse. La nuova norma prevede dunque tempi ben scanditi e soprattutto celeri, al fine di garantire un controllo giurisdizionale pieno, la garanzia del contraddittorio, l’ascolto del minore e del Curatore speciale, che è la persona che lo rappresenterà in giudizio, e dei genitori del minore.
La consulenza tecnica d'ufficio nei giudizi in materia di famiglia
10/2024Cosa è la consulenza tecnica d'ufficio e perchè viene disposta nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento di figli minori che presentano elevata conflittualità; quali sono i ruoli del CTU e dei CTP; come si svolge la CTU, in quale sede, con quali tempistiche; come si svolgono i colloqui con le parti; come i CTP interagiscono con il CTU; la redazione della consulenza e le osservazioni dei CTP; i possibili esiti.
Collocamento paritetico e mantenimento diretto.
Pubblicato su IUSTLABIl collocamento paritetico o paritario dei minori e il mantenimento diretto sono le risposte sempre più adottate nei Tribunali italiani, orientati a garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione o il divorzio. Il collocamento paritetico prevede che il minore trascorra tempi equivalenti con ciascun genitore, in ossequio al principio di bigenitorialità, sancito dall'art. 337-ter del codice civile, che sottolinea l'importanza della presenza attiva di entrambi i genitori nella vita del figlio. Diversi tribunali italiani hanno adottato il collocamento paritetico, riconoscendo che, in specifiche circostanze, tale soluzione risponde al miglior interesse del minore. Sono sempre di più, difatti, le coppie che si rivolgono agli Avvocati chiedendo di inserire nell’accordo questa forma di collocamento. Dal collocamento paritario discende in modo quasi immediato il mantenimento diretto, che è una modalità in cui ciascun genitore provvede direttamente alle esigenze del figlio durante il periodo in cui il minore è presso di lui. In pratica, durante la permanenza del minore con un genitore, quest'ultimo si fa carico delle necessità quotidiane del figlio, senza che sia necessario un trasferimento di denaro all'altro genitore a titolo di mantenimento, ad eccezione delle spese straordinarie che dovendo essere suddivise di solito al 50% necessitano spesso l’anticipo di un genitore ed il rimborso da parte dell’altro della sua quota. I vantaggi di questo tipo di collocamento consistono: - in un miglioramento del benessere del minore e del suo equilibrio emotivo e psicologico, permettendogli di mantenere relazioni significative con entrambi i genitori; - in una responsabilizzazione dei genitori, che dovranno impegnarsi entrambi attivamente e quotidianamente nella cura del figlio, rafforzando il legame genitore-figlio e assicurando che le esigenze del minore siano soddisfatte in modo diretto e immediato; - una riduzione dei conflitti, poiché essendo entrambi coinvolti nella vita e nella cura del figlio, nelle decisioni quotidiane, nessuno dei due si sentirà escluso dall’altro genitore. La decisione di adottare il collocamento paritetico e il mantenimento diretto deve essere valutata attentamente, tenendo in considerazione le specifiche circostanze familiari, le distanze tra le abitazioni, gli impegni dei genitori e del figlio, l’età dello stesso, oltre che ovviamente la capacità dei genitori di collaborare in modo efficace tra di loro. I genitori che si faranno supportare da legale preparati e consulenti famigliari che li possano aiutare a superare i conflitti potranno raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi ma soprattutto per il figlio minore. In assenza di un accordo, sarà il giudice a determinare l'affidamento e le modalità di mantenimento più appropriate, sempre privilegiando l'interesse superiore del minore. Il nostro Studio vanta una esperienza ventennale nell’assistenza nel settore del diritto di famiglia, operando con precisione e professionalità su tutto il territorio nazionale.
L’assegnazione della casa familiare: disciplina, criteri e implicazioni.
Pubblicato su IUSTLABL’assegnazione della casa familiare rappresenta uno dei temi più delicati nel contesto delle separazioni e dei divorzi, poiché coinvolge aspetti patrimoniali, affettivi e psicologici, soprattutto quando vi sono figli minori. La casa, infatti, non è solo un bene materiale, ma spesso rappresenta il fulcro della vita quotidiana, degli affetti e della stabilità familiare. In Italia, la normativa cerca di tutelare prioritariamente l’interesse dei figli, garantendo loro la possibilità di continuare a vivere nell’ambiente a cui sono abituati, anche dopo la rottura del legame tra i genitori. La materia è regolata principalmente dall’articolo 337-sexies del Codice Civile, introdotto dalla riforma del 2012 (Legge n. 219/2012) e integrato dal D.Lgs. n. 154/2013. Tale norma ha sostituito l’articolo 155-quater c.c., abrogato nell’ambito del riordino delle disposizioni relative alla responsabilità genitoriale. Secondo la disposizione vigente, l’assegnazione della casa familiare viene disposta dal giudice nell’esclusivo interesse della prole, con l’obiettivo di garantire ai figli minorenni (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) la conservazione dell’habitat domestico. Il criterio principale è l’interesse dei figli. In presenza di minori, l’assegnazione della casa familiare è solitamente disposta a favore del genitore con il quale i figli convivono stabilmente. Non rileva il titolo di proprietà del bene: anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, può essere comunque assegnato al genitore collocatario, proprio in funzione della tutela della prole. In assenza di figli minorenni o non autosufficienti, l’assegnazione della casa non è più regolata dall’art. 337-sexies, ma segue le normali regole patrimoniali: ciascun coniuge mantiene o riacquista la disponibilità del bene secondo il titolo di proprietà o in base a quanto stabilito negli accordi di separazione o nel giudizio di divorzio. L’assegnazione della casa familiare non è definitiva, ma può cessare in presenza di determinati eventi: • Quando i figli diventano economicamente autosufficienti o si trasferiscono altrove. • Quando il genitore assegnatario perde la convivenza con i figli. • In caso di nuove convivenze stabili o di matrimonio del genitore assegnatario, il giudice può disporre la revoca dell’assegnazione. L’assegnazione può essere trascritta nei registri immobiliari, rendendola opponibile a terzi, ad esempio a eventuali acquirenti dell’immobile. Tuttavia, se il bene è in affitto, l’assegnazione può comportare la successione automatica del genitore assegnatario nel contratto di locazione. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha delineato un orientamento piuttosto chiaro: l’interesse dei figli prevale su quello dei coniugi, anche se ciò può comportare una compressione del diritto di proprietà. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la casa familiare non è un premio o una compensazione, ma un mezzo per garantire la continuità educativa ed emotiva dei figli. Un caso emblematico riguarda l’ipotesi in cui il genitore assegnatario decida di convivere con un nuovo partner: la Cassazione ha chiarito che, se la nuova convivenza ha carattere stabile e continuativo, può essere motivo per revocare l’assegnazione, qualora comprometta l’interesse della prole o faccia venir meno i presupposti della stessa. In conclusione l’assegnazione della casa familiare è una misura di protezione dell’interesse dei figli e non può essere interpretata come una forma di risarcimento per il coniuge più debole. La normativa italiana pone al centro del sistema la tutela del minore, garantendo la continuità del suo ambiente di vita anche dopo la separazione dei genitori. Tuttavia, si tratta di una misura che può incidere profondamente anche sui diritti patrimoniali delle parti, rendendo necessario un delicato bilanciamento tra esigenze affettive, giuridiche ed economiche. In questo contesto, il ruolo del giudice è fondamentale per garantire soluzioni eque e rispettose della complessità delle situazioni familiari. Il nostro Studio vanta una esperienza ventennale nell’assistenza nel settore del diritto di famiglia, operando con precisione e professionalità su tutto il territorio nazionale.
Affidamento condiviso, esclusivo e super esclusivo: cosa significano e quali sono le differenze.
Pubblicato su IUSTLABNel contesto di una separazione o di un divorzio, uno dei temi più delicati riguarda l’affidamento dei figli. In Italia, la legge tutela innanzitutto il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Per questo motivo, l'ordinamento prevede principalmente due tipologie di affidamento: l’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo che può anche diventare super esclusivo. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono queste due forme di affidamento e in quali casi vengono applicate. Affidamento condiviso: la regola generale L’affidamento condiviso è il modello preferito dalla legge italiana (introdotto con la Legge n. 54 del 2006), poiché mira a garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori. In concreto, l’affidamento condiviso prevede che: • Entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale, partecipando alle decisioni importanti sulla vita del figlio (educazione, salute, istruzione, religione, ecc.). • Il minore possa trascorrere tempi significativi con ciascun genitore, anche se non sempre in modo perfettamente paritario. • La residenza abituale del minore venga stabilita presso uno dei due genitori (solitamente la madre), ma con possibilità di frequenti visite e permanenze presso l’altro. Il giudice, nel determinare le modalità concrete di affidamento, tiene conto del superiore interesse del minore, dell’età, della volontà del bambino (se capace di discernimento), e della situazione personale e familiare di entrambi i genitori. Affidamento esclusivo: l’eccezione alla regola L’affidamento esclusivo rappresenta invece una deroga all’affidamento condiviso e viene disposto solo in presenza di gravi motivi che rendano inopportuna o dannosa la responsabilità genitoriale condivisa. Può essere disposto quando: • Uno dei genitori è assente, inadeguato o incapace di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale (per esempio, a causa di problemi psichici, dipendenze, comportamenti violenti, trascuratezza grave). • Esiste un conflitto insanabile o una comunicazione totalmente assente tra i genitori che pregiudica il benessere del figlio. • Uno dei genitori ostacola sistematicamente il rapporto del figlio con l’altro. In caso di affidamento esclusivo: • Solo il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale. • L’altro genitore mantiene il diritto di visita e deve essere informato sulle decisioni più importanti, ma non ha potere decisionale. Tuttavia, l'affidamento esclusivo non significa l’automatica decadenza dalla responsabilità genitoriale: questa può essere tolta solo con un ulteriore e distinto provvedimento, nei casi più estremi. Affidamento e collocamento: due concetti diversi È importante non confondere affidamento e collocamento: • L’affidamento riguarda chi prende le decisioni educative e affettive rilevanti per il figlio. • Il collocamento indica dove il figlio vive prevalentemente. Anche nell’affidamento condiviso, è possibile che il minore viva stabilmente presso un solo genitore, pur mantenendo rapporti regolari con l’altro. Affidamento esclusivo e superesclusivo: quali sono le differenze? Come abbiamo visto nell’affidamento esclusivo: • Un genitore decide, ma deve informare l’altro. • L’altro mantiene un ruolo, seppur secondario, nella vita del figlio. L’affidamento superesclusivo (o affidamento esclusivo rafforzato), invece, è una forma ancora più restrittiva. In questo caso, tutte le decisioni relative al minore spettano esclusivamente a un solo genitore, senza obbligo di consultare o informare l’altro. Viene disposto solo in situazioni estreme, dove il giudice rileva che il coinvolgimento dell’altro genitore sarebbe non solo inutile, ma anche dannoso per il minore. Ciò può accadere in presenza di: • violenze o abusi, • dipendenze (alcol, droga), • totale disinteresse o condotte gravemente pregiudizievoli verso il figlio. In sintesi: • Un solo genitore ha pieni poteri decisionali. • L’altro è completamente escluso dalle scelte educative e sanitarie. • Può anche essere limitato o revocato il diritto di visita. In conclusione, in materia di affidamento dei figli, ogni decisione del Giudice deve rispondere all’interesse superiore del minore, che ha diritto a crescere in un ambiente affettivamente stabile e a mantenere legami significativi con entrambi i genitori. L’affidamento condiviso è oggi la regola, perché promuove la corresponsabilità educativa. Tuttavia, nei casi in cui tale modello non sia attuabile, il giudice può optare per l’affidamento esclusivo, sempre con l’obiettivo di tutelare il benessere psicofisico del bambino, o super esclusivo, valutando il caso concreto. Il nostro Studio vanta una esperienza ventennale nell’assistenza nel settore del diritto di famiglia, operando con precisione e professionalità su tutto il territorio nazionale.
Padre nega firma per il passaporto, la madre ottiene l'autorizzazione con istanza al Giudice tutelare
Decreto n.r.g. 19517/2022 VGIl padre nega l'autorizzazione al rinnovo del passaporto per le figlie minori. La madre intende portarle in viaggio per 15 giorni in Brasile per salutare la nonna morente. Si rivolge al Giudice tutelare che autorizza il rinnovo dei passaporti nel giro di pochissimi giorni.
La sottrazione internazionale di minori
Pubblicato su IUSTLABLa sottrazione internazionale di minori. Come procedere nel caso in cui un genitore sottragga i figli all’altro portandoli all’estero: aspetti civili e penali. Sono purtroppo frequenti in modo allarmante i casi di sottrazione internazionale di minori, ossia quei casi in cui un genitore si allontana portando con sé i figli e sottraendoli di fatto all’altro genitore, recandosi con i minori in uno Stato diverso da quello di residenza degli stessi. Questi casi sono disciplinati dalla Convenzione de L’Aja del 25.10.1980 che regola dal punto di vista civilistico tutti gli aspetti relativi al rimpatrio. Per i Paesi dell’Unione Europea o extracomunitari che abbiano firmato la Convenzione vi è la possibilità di farsi assistere dalle Autorità Centrali, organi deputati ad interfacciarsi con le Autorità straniere in loco. Se invece i minori vengono trasferiti in un Paese non firmatario della Convenzione, sarà necessario incardinare un giudizio in quel Paese per richiedere il rimpatrio. Ma come occorre procedere in concreto se un genitore si allontana portando via il figlio all’estero e, di fatto, ponendo in atto un rapimento? In primo luogo è necessario sporgere una querela alle forze dell’ordine, recandosi quindi dai Carabinieri o dalla Polizia ed esponendo che i minori sono stati rapiti dall’altro genitore e portati all’estero senza il consenso del querelante, in maniera tale da perseguire anche penalmente il genitore che si è reso responsabile di tale reato. Ci si può inoltre rivolgere, come detto, all’Autorità centrale del Ministero della Giustizia, un organismo deputato a collaborare per il rimpatrio con le Autorità governative dello Stato estero nel quale il minore viene forzatamente tradotto. Importantissimo è poi incardinare un ricorso per l’affidamento esclusivo al Giudice del luogo dove il minore è residente: difatti secondo la Convenzione, competente in materia di affidamento dei minori è il Giudice dello Stato dove il minore ha la residenza. Nel ricorso bisogna dettagliatamente elencare i fatti occorsi, giorno e data del rapimento, eventuali tentativi di rintracciare e contattare il genitore scomparso con i figli, e qualsiasi dettaglio utile per ritrovarli, indicando altresì testimoni che possano riferire sugli ultimi momenti in cui i minori sono stati visto in Italia o su eventuali comportamenti del genitore fuggito idonei per ricostruire percorsi e spostamenti. Anche eventuali inadeguatezze e comportamenti anomali del genitore durante la convivenza possono risultare utili per delinearne la personalità ed il convincimento che lo ha condotto al proposito criminoso. Una volta ottenuta la sentenza con la statuizione dell’affido esclusivo in favore del genitore che si è visto sottrarre i figli e del relativo rimpatrio, occorre notificare la sentenza al genitore che si è allontanato e se questo non intende adempiere alla stessa occorre procedere con l’esecuzione della sentenza straniera all’estero, munendo il provvedimento del Certificato Europeo, un certificato che verrà rilasciato dal Giudice italiano che ha redatto il provvedimento. La procedura non è semplice, ed occorre rivolgersi ad un Avvocato specializzato non solo in diritto di famiglia ma anche in questo tipo particolare di controversie, che dovrà lavorare in team con un avvocato straniero in loco per la buona riuscita del rimpatrio.
L'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.
Pubblicato su IUSTLABL’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni. Ogni genitore è tenuto per legge a mantenere i propri figli. Ma fino a quando? Ovviamente fintanto che sono minori, ma anche quando sono maggiorenni se persistono alcuni requisiti che rendono i figli maggiorenni equiparabili ai minorenni. Il requisito principale consiste essenzialmente nella non autosufficienza economica con degli ovvi correttivi. Difatti un genitore non sarà costretto a mantenere fino ai 40 anni un figlio disoccupato, ma sarà costretto a mantenere anche oltre la maggiore età un figlio che frequenta l’università, purchè il figlio frequenti con profitto e non risulti “parcheggiato” senza dare esami. Può essere tollerato un ritardo negli esami se il figlio dimostra una continuità nello studio, ma non possono essere giustificati anni e anni di fuori corso. Allo stesso modo un figlio che lavora, seppure in maniera discontinua, ha di fatto dimostrato di avere capacità lavorativa e dunque non potrà pretendere alcun mantenimento anche se successivamente perderà il lavoro. Una ordinanza della Corte di Cassazione (17183 del 14 agosto 2020), ha ribadito come la valutazione della persistenza dell’assegno di mantenimento in favore di figli maggiorenni debba essere condotta “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che oltre tali “ragionevoli limiti”, l’assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”. “Nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l’obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell’obbligato: onde si è reputato inammissibile il motivo che tendeva a denunziare l’omessa considerazione delle “ottime condizioni economiche” del padre, il quale “era titolare di diversi fabbricati e terreni e aveva acquistato beni in via ereditaria”. Inoltre, con sentenza n. 26875 del 20.09.2023 la Corte di Cassazione, in ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, ha deciso che “Ai fini dell’accoglimento della domanda, così come del permanere dell’obbligo a fronte dell’istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”. E’ stato pertanto ribaltato a carico del figlio maggiorenne o di chi per lui percepisce l’assegno, l’onere della prova della necessità/ diritto alla prosecuzione del mantenimento da parte del genitore tenuto a corrisponderlo. Inoltre, se un figlio trentenne è laureato e disoccupato, il giudice può interrompere l’assegno di mantenimento. Questo è quello che dichiara l’ordinanza n. 2259/2024. La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che il genitore divorziato non deve più versare l’assegno di mantenimento in tale circostanza. Il figlio non può sostenere di non lavorare perché i lavori che trova non sono in sintonia con la laurea conseguita o con le proprie aspirazioni, poiché ad una certa età si deve essere in grado di provvedere a sé stessi senza dipendere da altri: è quello che la Cassazione definisce “principio di autoresponsabilità”. Discorso completamente diverso per il figlio disabile grave, affetto da sindrome di Down o malattie rare, assolutamente non in grado di provvedere a sé stesso: in questi casi la maggiore età non è una scriminante e l’impossibilità di provvedere economicamente al proprio sostentamento è strettamente connessa alla patologia, pertanto i genitori saranno obbligati al mantenimento del figlio per tutta la vita. Per tutti gli altri casi di figli maggiorenni, che sono iscritti all’Università senza profitto, che sono laureati ma non si impegnano per trovare un’attività lavorativa, che sono over 30 (età simbolo indicata dalla Cassazione) e dichiarano di non trovare lavoro, che lavorano saltuariamente e continuano ad attingere alle finanze dei genitori, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale per richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento. Il Tribunale valuterà la situazione del figlio che andrà documentata in maniera adeguata (anche a mezzo prova testimoniale) ed anche quella del genitore onerato del mantenimento, che potrebbe a sua volta aver subito un depauperamento delle proprie condizioni economiche.
Assegno di mantenimento per i figli: cosa rientra nelle spese ordinarie e cosa rientra nelle spese straordinarie.
Pubblicato su IUSTLABNel corso degli anni grandi contenziosi sono sorti tra i coniugi o tra genitori non sposati in relazione alle voci di spesa da ricomprendere nell’assegno di mantenimento mensile ed alle voci di spesa extra, non ricomprese nel suddetto mantenimento. Per smorzare le tensioni ed il gran numero di giudizi instaurati sul punto, tutti i Tribunali si sono via via dotati di Protocolli d’intesa che indicano dettagliatamente tutte le spese più comuni. Pertanto, vengono considerate spese ordinarie comprese nel mantenimento fisso mensile le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche ad eccezione di quelle universitarie, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, la tessera autobus e metro, il carburante, la ricarica telefonica, le gite scolastiche giornaliere, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, ed anche parrucchiere ed estetista per trattamenti di base. Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece, queste si suddividono in due categorie: le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono alcun accordo. Nella prima categoria rientrano ad esempio le iscrizioni per scuole ed università private, ripetizioni e viaggi di istruzione che non si risolvono nell’ambito di una giornata; prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce dopo la separazione; corsi di lingue o attività artistiche, centri estivi, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto quali motorini, auto e minicar; spese sportive e relative attrezzature; spese mediche per cure e ricoveri non effettuati con il SSN, psicoterapia e logopedia, spese odontoiatriche, oculistiche e analisi cliniche. Nella seconda categoria rientrano, invece, i libri scolastici, le spese sanitaria urgenti, i farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private, spese ortodontiche, oculiste e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare il genitore interpellato, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare sempre per iscritto un motivato dissenso nell’immediatezza della richiesta, di solito 10 giorni, o nel diverso termine concordato. Il silenzio sarà considerato come assenso.
Il diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia, novità per separazioni, divorzi e affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio
Pubblicato su IUSTLABDal 2023 la riforma Cartabia ha introdotto diverse e rilevanti novità nell'ambito dei giudizi in materia di famiglia. La prima novità è quella del rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio, affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio, scioglimento delle unioni civili, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In caso di ricorso congiunto si potrà altresì richiedere di sostituire la comparizione delle parti con il deposito di note scritte. Tra i documenti da allegare al ricorso grande rilievo assume il piano genitoriale: si tratta di un documento in cui i genitori riepilogano nel dettaglio gli impegni che scandiscono le giornate dei figli, indicando altresì il genitore che si occupa di seguirli nelle diverse attività. Andranno inoltre depositati anche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o i cud degli ultimi tre anni, oltre agli estratti conto dettagliati sempre degli ultimi 3 anni. A corredo della certificazione dovrà essere depositata una autocertificazione riepilogativa della condizione economica. In caso di separazione e divorzio giudiziali grande rilevanza è attribuita all'ascolto del minore, sentito direttamente dal Giudice, all'occorrenza con l'ausilio di uno psicologo. Il Giudice ha ampi poteri, tra cui quello di nominare il Curatore speciale per il minore, di adottare tutti i provvedimenti indifferibili, e può incaricare i Servizi sociali di effettuare indagini socio ambientali; può disporre indagini sui redditi e sui patrimoni delle parti anche a mezzo della Guardia di Finanza. Per i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio è altresì possibile depositare domanda cumulativa: il presupposto per la proposizione della domanda di divorzio è quello del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Inoltre dovrà essere trascorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al Giudice della separazione.
Il cumulo delle domande di separazione e divorzio in negoziazione assistita
Ordine Avvocati di Roma - 1/2024Con la legge Cartabia è stata inserita la possibilità di presentare la domanda di divorzio unitamente a quella di separazione sia con ricorso al Tribunale che nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, che è un procedimento alternativo al ricorso giudiziale volto ad una più veloce definizione della controversia.
Maltrattamenti in famiglia: imputato assolto perchè il fatto non sussiste
Sentenza del 30/11/2022 n. 14734/2022 Tribunale penale di Roma, sezione primaIl reato contestato era maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minore; l'imputato era stato attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Durante l'istruttoria dibattimentale è stato dimostrato come le dichiarazioni della parte civile fossero incongruenti. L'imputato è stato assolto con formula piena.
Attestato di partecipazione come conferenziere al Congresso Italo-Luso-Brasileiro De Direito
ISM - 1/2024Ho affrontato i temi dei reati contro la persona e la famiglia e delle tutele offerte dal codice rosso nell'ambito di un prestigioso convegno presso il Vaticano, alla presenza di professori universitari, giudici ed avvocati provenienti da diversi paesi europei e dal Brasile.
Corso di formazione per difensore d'ufficio presso il Tribunale dei Minori
Ordine Avvocati di Roma - 11/2007Il corso di formazione ed aggiornamento è necessario per conseguire l'idoneità per l'iscrizione nelle liste dei difensori di ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni, al fine di formare gli Avvocati che intendono assistere i minori per i reati da questi commessi, considerato che il processo previsto per i minori e le pene a loro destinate sono differenti da quelli previsti per gli imputati adulti.
Biodiritto, successioni e famiglia
Vaticano - 10/2023Ho illustrato le tipologie di reati contro la persona e la famiglia e le tutele approntate dal nostro ordinamento, soprattutto quelle previste dal c.d. codice rosso: la vittima del reato viene ascoltata in tempi molto rapidi, con l'assistenza di uno psicologo e viene indirizzata presso un Centro Antiviolenza ove occorra allontanarla immediatamente dall'ambiente famigliare.
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Stefania Inglese
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