Pubblicazione legale:
Nel corso degli anni grandi contenziosi sono sorti
tra i coniugi o tra genitori non sposati in relazione alle voci di spesa da
ricomprendere nell’assegno di mantenimento mensile ed alle voci di spesa extra,
non ricomprese nel suddetto mantenimento.
Per smorzare le tensioni ed il gran numero di
giudizi instaurati sul punto, tutti i Tribunali si sono via via dotati di
Protocolli d’intesa che indicano dettagliatamente tutte le spese più comuni.
Pertanto, vengono considerate spese ordinarie comprese nel mantenimento fisso mensile le spese di
vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse
scolastiche ad eccezione di quelle universitarie, materiale scolastico di
cancelleria, mensa, medicinali da banco, la tessera autobus e metro, il
carburante, la ricarica telefonica, le gite scolastiche giornaliere, prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima
della separazione, ed anche parrucchiere ed estetista per trattamenti di base.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece,
queste si suddividono in due categorie: le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie obbligatorie che non
richiedono alcun accordo.
Nella prima categoria rientrano ad esempio le
iscrizioni per scuole ed università private, ripetizioni e viaggi di istruzione
che non si risolvono nell’ambito di una giornata; prescuola, doposcuola e baby
sitter se l’esigenza nasce dopo la separazione; corsi di lingue o attività
artistiche, centri estivi, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di
trasporto quali motorini, auto e minicar; spese sportive e relative
attrezzature; spese mediche per cure e ricoveri non effettuati con il SSN, psicoterapia
e logopedia, spese odontoiatriche, oculistiche e analisi cliniche.
Nella seconda categoria rientrano, invece, i libri
scolastici, le spese sanitaria urgenti, i farmaci prescritti ad eccezione di
quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture
pubbliche o private, spese ortodontiche, oculiste e sanitarie effettuate
tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto.
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare
il genitore interpellato, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà
manifestare sempre per iscritto un motivato dissenso nell’immediatezza della richiesta,
di solito 10 giorni, o nel diverso termine concordato. Il silenzio sarà
considerato come assenso.