L’assegnazione della casa familiare: disciplina, criteri e implicazioni.

Scritto da: Stefania Inglese - Pubblicato su IUSTLAB




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L’assegnazione della casa familiare rappresenta uno dei temi più delicati nel contesto delle separazioni e dei divorzi, poiché coinvolge aspetti patrimoniali, affettivi e psicologici, soprattutto quando vi sono figli minori. La casa, infatti, non è solo un bene materiale, ma spesso rappresenta il fulcro della vita quotidiana, degli affetti e della stabilità familiare. In Italia, la normativa cerca di tutelare prioritariamente l’interesse dei figli, garantendo loro la possibilità di continuare a vivere nell’ambiente a cui sono abituati, anche dopo la rottura del legame tra i genitori.

La materia è regolata principalmente dall’articolo 337-sexies del Codice Civile, introdotto dalla riforma del 2012 (Legge n. 219/2012) e integrato dal D.Lgs. n. 154/2013. Tale norma ha sostituito l’articolo 155-quater c.c., abrogato nell’ambito del riordino delle disposizioni relative alla responsabilità genitoriale.

Secondo la disposizione vigente, l’assegnazione della casa familiare viene disposta dal giudice nell’esclusivo interesse della prole, con l’obiettivo di garantire ai figli minorenni (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) la conservazione dell’habitat domestico.

Il criterio principale è l’interesse dei figli. In presenza di minori, l’assegnazione della casa familiare è solitamente disposta a favore del genitore con il quale i figli convivono stabilmente. Non rileva il titolo di proprietà del bene: anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, può essere comunque assegnato al genitore collocatario, proprio in funzione della tutela della prole.

In assenza di figli minorenni o non autosufficienti, l’assegnazione della casa non è più regolata dall’art. 337-sexies, ma segue le normali regole patrimoniali: ciascun coniuge mantiene o riacquista la disponibilità del bene secondo il titolo di proprietà o in base a quanto stabilito negli accordi di separazione o nel giudizio di divorzio.

L’assegnazione della casa familiare non è definitiva, ma può cessare in presenza di determinati eventi:

Quando i figli diventano economicamente autosufficienti o si trasferiscono altrove.

Quando il genitore assegnatario perde la convivenza con i figli.

In caso di nuove convivenze stabili o di matrimonio del genitore assegnatario, il giudice può disporre la revoca dell’assegnazione.

L’assegnazione può essere trascritta nei registri immobiliari, rendendola opponibile a terzi, ad esempio a eventuali acquirenti dell’immobile. Tuttavia, se il bene è in affitto, l’assegnazione può comportare la successione automatica del genitore assegnatario nel contratto di locazione.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha delineato un orientamento piuttosto chiaro: l’interesse dei figli prevale su quello dei coniugi, anche se ciò può comportare una compressione del diritto di proprietà. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la casa familiare non è un premio o una compensazione, ma un mezzo per garantire la continuità educativa ed emotiva dei figli.

Un caso emblematico riguarda l’ipotesi in cui il genitore assegnatario decida di convivere con un nuovo partner: la Cassazione ha chiarito che, se la nuova convivenza ha carattere stabile e continuativo, può essere motivo per revocare l’assegnazione, qualora comprometta l’interesse della prole o faccia venir meno i presupposti della stessa.

In conclusione l’assegnazione della casa familiare è una misura di protezione dell’interesse dei figli e non può essere interpretata come una forma di risarcimento per il coniuge più debole. La normativa italiana pone al centro del sistema la tutela del minore, garantendo la continuità del suo ambiente di vita anche dopo la separazione dei genitori. Tuttavia, si tratta di una misura che può incidere profondamente anche sui diritti patrimoniali delle parti, rendendo necessario un delicato bilanciamento tra esigenze affettive, giuridiche ed economiche. In questo contesto, il ruolo del giudice è fondamentale per garantire soluzioni eque e rispettose della complessità delle situazioni familiari.

Il nostro Studio vanta una esperienza ventennale nell’assistenza nel settore del diritto di famiglia, operando con precisione e professionalità su tutto il territorio nazionale.




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Avvocato Stefania Inglese a Roma
Stefania Inglese

Avvocato matrimonialista e divorzista, esperta in diritto di famiglia e dei minori