Pubblicazione legale:
L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni.
Ogni genitore è tenuto per legge a mantenere i propri figli.
Ma fino a quando?
Ovviamente fintanto che sono minori, ma anche quando sono maggiorenni se persistono alcuni requisiti che rendono i figli maggiorenni equiparabili ai minorenni.
Il requisito principale consiste essenzialmente nella non autosufficienza economica con degli ovvi correttivi.
Difatti un genitore non sarà costretto a mantenere fino ai 40 anni un figlio disoccupato, ma sarà costretto a mantenere anche oltre la maggiore età un figlio che frequenta l’università, purchè il figlio frequenti con profitto e non risulti “parcheggiato” senza dare esami.
Può essere tollerato un ritardo negli esami se il figlio dimostra una continuità nello studio, ma non possono essere giustificati anni e anni di fuori corso.
Allo stesso modo un figlio che lavora, seppure in maniera discontinua, ha di fatto dimostrato di avere capacità lavorativa e dunque non potrà pretendere alcun mantenimento anche se successivamente perderà il lavoro.
Una ordinanza della Corte di Cassazione (17183 del 14 agosto 2020), ha ribadito come la valutazione della persistenza dell’assegno di mantenimento in favore di figli maggiorenni debba essere condotta “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura e che oltre tali “ragionevoli limiti”, l’assistenza economica protratta ad infinitum potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani”.
“Nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l’obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell’obbligato: onde si è reputato inammissibile il motivo che tendeva a denunziare l’omessa considerazione delle “ottime condizioni economiche” del padre, il quale “era titolare di diversi fabbricati e terreni e aveva acquistato beni in via ereditaria”.
Inoltre, con sentenza n. 26875 del 20.09.2023 la Corte di Cassazione, in ordine al diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, ha deciso che “Ai fini dell’accoglimento della domanda, così come del permanere dell’obbligo a fronte dell’istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore”.
E’ stato pertanto ribaltato a carico del figlio maggiorenne o di chi per lui percepisce l’assegno, l’onere della prova della necessità/ diritto alla prosecuzione del mantenimento da parte del genitore tenuto a corrisponderlo.
Inoltre, se un figlio trentenne è laureato e disoccupato, il giudice può interrompere l’assegno di mantenimento.
Questo è quello che dichiara l’ordinanza n. 2259/2024. La Suprema Corte, infatti, ha stabilito che il genitore divorziato non deve più versare l’assegno di mantenimento in tale circostanza.
Il figlio non può sostenere di non lavorare perché i lavori che trova non sono in sintonia con la laurea conseguita o con le proprie aspirazioni, poiché ad una certa età si deve essere in grado di provvedere a sé stessi senza dipendere da altri: è quello che la Cassazione definisce “principio di autoresponsabilità”.
Discorso completamente diverso per il figlio disabile grave, affetto da sindrome di Down o malattie rare, assolutamente non in grado di provvedere a sé stesso: in questi casi la maggiore età non è una scriminante e l’impossibilità di provvedere economicamente al proprio sostentamento è strettamente connessa alla patologia, pertanto i genitori saranno obbligati al mantenimento del figlio per tutta la vita.
Per tutti gli altri casi di figli maggiorenni, che sono iscritti all’Università senza profitto, che sono laureati ma non si impegnano per trovare un’attività lavorativa, che sono over 30 (età simbolo indicata dalla Cassazione) e dichiarano di non trovare lavoro, che lavorano saltuariamente e continuano ad attingere alle finanze dei genitori, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale per richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento.
Il Tribunale valuterà la situazione del figlio che andrà documentata in maniera adeguata (anche a mezzo prova testimoniale) ed anche quella del genitore onerato del mantenimento, che potrebbe a sua volta aver subito un depauperamento delle proprie condizioni economiche.