Avvocato Stefania Inglese a Roma

Stefania Inglese

Avvocato matrimonialista e divorzista, esperta in diritto di famiglia e dei minori

Informazioni generali

Esercito la professione di Avvocato Cassazionista nei campi del diritto civile, in particolare del diritto di famiglia, dei minori e delle successioni, del diritto penale con riferimento alla costituzione di parte civile nell'ambito dei processi per tutti i reati previsti nel c.d. codice rosso (maltrattamenti, stalking, violenze sessuali). Sono stata relatrice in convegni presso l'Ambasciata del Brasile e presso il Vaticano sui temi del diritto di famiglia e dei reati in ambito famigliare. I miei punti di forza sono la passione per il lavoro, la dedizione con cui svolgo la professione oltre ad un carattere fortemente empatico.

Esperienza


Diritto di famiglia

Sono esperta in diritto di famiglia (separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio con alta conflittualità dove si è resa necessaria la consulenza tecnica d'ufficio) con un altissimo numero di casi seguiti nei Tribunali di Roma, Tivoli, Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Brescia, Monza, Brindisi. In molti casi sono riuscita a trovare accordi che hanno trasformato in consensuali i giudizi contenziosi. Assisto altresì le parti presso il Tribunale dei minori per tutti i procedimenti di competenza del suddetto Tribunale.


Divorzio

Il divorzio è il passo successivo dopo la separazione, sancisce definitivamente la fine del matrimonio e dunque deve essere seguito con particolare attenzione, soprattutto con riferimento ai risvolti economici. Ho seguito numerosi giudizi in Tribunali e Corti d'Appello in tutta Italia, anche per la modifica delle condizioni, perseguendo ove possibile la strada dell'una tantum divorzile al posto dell'assegno divorzile, con particolare attenzione alla definizione dell'assegno di mantenimento dell'ex coniuge oltre che di quello per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti.


Eredità e successioni

Mi sono occupata e mi occupo tuttora di delicati casi di divisioni ereditarie e di procedure esecutive per mancate divisioni. Spesso in caso di disaccordo, quando neanche la mediazione innanzi all'ente individuato riesce ad ottenere una soluzione ragionevole, la proposizione di un giudizio con il rischio che gli immobili presenti nell'asse ereditario vadano all'asta, convince le parti a trovare una soluzione condivisa. Ho seguito casi relativi all'impugnativa di testamenti, donazioni, lesione di legittima, accettazione e rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio d'inventario anche per i minori.


Altre categorie

Separazione, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Diritto del lavoro, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Licenziamento, Diritto civile, Cassazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Assegno di mantenimento per i figli: cosa rientra nelle spese ordinarie e cosa rientra nelle spese straordinarie.

Pubblicato su IUSTLAB

Nel corso degli anni grandi contenziosi sono sorti tra i coniugi o tra genitori non sposati in relazione alle voci di spesa da ricomprendere nell’assegno di mantenimento mensile ed alle voci di spesa extra, non ricomprese nel suddetto mantenimento. Per smorzare le tensioni ed il gran numero di giudizi instaurati sul punto, tutti i Tribunali si sono via via dotati di Protocolli d’intesa che indicano dettagliatamente tutte le spese più comuni. Pertanto, vengono considerate spese ordinarie comprese nel mantenimento fisso mensile le spese di vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche ad eccezione di quelle universitarie, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, la tessera autobus e metro, il carburante, la ricarica telefonica, le gite scolastiche giornaliere, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, ed anche parrucchiere ed estetista per trattamenti di base. Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece, queste si suddividono in due categorie: le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono alcun accordo. Nella prima categoria rientrano ad esempio le iscrizioni per scuole ed università private, ripetizioni e viaggi di istruzione che non si risolvono nell’ambito di una giornata; prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce dopo la separazione; corsi di lingue o attività artistiche, centri estivi, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto quali motorini, auto e minicar; spese sportive e relative attrezzature; spese mediche per cure e ricoveri non effettuati con il SSN, psicoterapia e logopedia, spese odontoiatriche, oculistiche e analisi cliniche. Nella seconda categoria rientrano, invece, i libri scolastici, le spese sanitaria urgenti, i farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o private, spese ortodontiche, oculiste e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto. Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare il genitore interpellato, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare sempre per iscritto un motivato dissenso nell’immediatezza della richiesta, di solito 10 giorni, o nel diverso termine concordato. Il silenzio sarà considerato come assenso.

Video legale online

Quota del tfr alla moglie divorziata

8/2024

Hai preso il tfr e temi che la tua ex moglie divorziata posso chiederne una quota? Devi sapere che la moglie divorziata può chiedere una quota del tfr solo se ha ottenuto l'assegno divorzile. La quota dovuta è pari al 40% sull'importo netto e non lordo del TFR, calcolato sugli anni del matrimonio coincidenti con quelli dell'attività lavorativa.

Pubblicazione legale

Il diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia, novità per separazioni, divorzi e affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio

Pubblicato su IUSTLAB

Dal 2023 la riforma Cartabia ha introdotto diverse e rilevanti novità nell'ambito dei giudizi in materia di famiglia. La prima novità è quella del rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio, affidamento di figli minori nati fuori dal matrimonio, scioglimento delle unioni civili, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. In caso di ricorso congiunto si potrà altresì richiedere di sostituire la comparizione delle parti con il deposito di note scritte. Tra i documenti da allegare al ricorso grande rilievo assume il piano genitoriale: si tratta di un documento in cui i genitori riepilogano nel dettaglio gli impegni che scandiscono le giornate dei figli, indicando altresì il genitore che si occupa di seguirli nelle diverse attività. Andranno inoltre depositati anche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o i cud degli ultimi tre anni, oltre agli estratti conto dettagliati sempre degli ultimi 3 anni. A corredo della certificazione dovrà essere depositata una autocertificazione riepilogativa della condizione economica. In caso di separazione e divorzio giudiziali grande rilevanza è attribuita all'ascolto del minore, sentito direttamente dal Giudice, all'occorrenza con l'ausilio di uno psicologo. Il Giudice ha ampi poteri, tra cui quello di nominare il Curatore speciale per il minore, di adottare tutti i provvedimenti indifferibili, e può incaricare i Servizi sociali di effettuare indagini socio ambientali; può disporre indagini sui redditi e sui patrimoni delle parti anche a mezzo della Guardia di Finanza. Per i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio è altresì possibile depositare domanda cumulativa: il presupposto per la proposizione della domanda di divorzio è quello del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Inoltre dovrà essere trascorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al Giudice della separazione.

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