Avvocato Stefania Schiava a Cosenza

Stefania Schiava

Avvocato esperto in Diritto del Lavoro e della Previdenza

Informazioni generali

Diritto del Lavoro e della Previdenza, Diritto Civile

Esperienza


Diritto del lavoro

Si occupa di controversie fra dipendenti (o ex dipendenti) e datori di lavoro, assistendo i lavoratori nelle vertenze aziendali oppure offrendo la propria consulenza e assistenza all'impresa.


Altre categorie

Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto tributario, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Accolto appello e dichiarato insussistente l'obbligo di ripetizione dell'indennità di accompagnamento indebitamente erogata dall'Inps

Sentenza del 25/07/2023 n. 928/2023- Corte d'Appello di Catanzaro

La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto il ricorso, riformando la decisione di primo grado e dichiarando non dovute le somme richieste dall'INPS a titolo di indebito assistenziale. Il risultato favorevole si fonda su un principio giuridico cruciale, che la Corte ha applicato al vostro caso specifico: mancata prova della notifica: L'elemento decisivo è stata la mancata dimostrazione, da parte dell'INPS, di avervi mai comunicato l'esito negativo della visita di revisione del 18 aprile 2017 (e di quella successiva). L'INPS non ha fornito alcuna prova che i verbali medici con cui si negava la persistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento vi fossero stati notificati . Tutela del legittimo affidamento: la Corte ha stabilito che, in materia di prestazioni assistenziali, non si applica la regola generale della restituzione automatica di ogni pagamento non dovuto (art. 2033 c.c.). Si applica, invece, un principio specifico che tutela la buona fede e il "legittimo affidamento" del beneficiario. Il principio della Cassazione: citando la sentenza della Corte di Cassazione n. 24180/2022, la Corte d'Appello ha ribadito che l'obbligo di restituire le somme sorge solo dal momento in cui l'esito negativo dell'accertamento sanitario viene comunicato al beneficiario . Poiché tale comunicazione nel caso specifico è mancata, e si è continuato a ricevere la prestazione, si è generato un affidamento legittimo sulla correttezza di tali pagamenti. In sintesi, si è ottenuta la vittoria perché l'INPS, non avendo mai formalmente informato l'interessato della perdita del requisito sanitario, non può pretendere la restituzione delle somme erogate, in quanto l'affidamento sulla loro spettanza era, in quelle circostanze, pienamente tutelato dalla legge.

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Lo studio

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Via Antonio Giannuzzi N. 2
Cosenza (CS)