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Etichettatura degli alimenti: dall'1.4.2020 in vigore le regole sull'origine degli ingredienti primari

Scritto da: Stefano Angione - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

ETICHETTATURA ALIMENTI

Dall’1.4.2020 in vigore le regole UE sulla indicazione d’origine degli ingredienti primari; ma causa Covid-19 si potranno ancora usare le vecchie scorte di etichette e imballaggi

Dallo scorso 1.4.2020 è operativo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 recante modalità di applicazione dell’art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. Ai sensi dell’art. 26, par. 3, Reg. 1169/2011, “Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:  a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure  b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento”. L’applicazione di questa disposizione è rimasta fino ad oggi sospesa perché si attendeva l’adozione del regolamento di esecuzione, solo ora intervenuto col citato Reg. 2018/775: conclude infatti la norma in esame, che “L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8”. Ai sensi dell’art. 2 del Reg. di esecuzione 2018/775, “L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:  a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:  i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o  ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o  iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o  iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o  v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o  vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;  b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore”. Ma cosa si intende per “ingrediente primario”?  Ai sensi dell’art. 2 par. 1 lett. q) Regolamento (UE) 1169/2011, si tratta dell’ingrediente o degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento o che sono associati abitualmente alla sua denominazione dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.  Il Reg. 2018/775 non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014 o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26 par. 3 a tali indicazioni. La Commissione Europea ha pubblicato sulla GUUE C/32 del 31.1.2020, la Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, par. 3, Reg. 1169/2011 continente alcuni chiarimenti e indicazioni operative. Si precisa che per effetto di decreti interministeriali adottati in Italia a marzo 2020 dai Ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico in considerazione dei disagi causati dalle misure di contenimento del Coronavirus, l’entrata in vigore del nuovo obbligo di etichettatura è stato prorogato al 31.12.2021 nei soli settori del latte e dei formaggi, della pasta, del riso e dei derivati del pomodoro. In pratica si è prorogata la validità dei Decreti interministeriali 9.12.2016 sull’indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti lattiero-caseari, 26.7.2017 sull’indicazione di origine del grano duro per paste di semola di grano, 26.7.2017 sull’indicazione di origine del riso e 16.11.2017 sull’indicazione di origine del pomodoro per salse, sughi et similia, la cui efficacia, comunque da più parti contestata per contrarietà al diritto UE, era destinata a cessare il 31.3.2020 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2018/775. Successivamente, con la sua circolare 23.4.2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28.4.2020, il MISE, sempre in considerazione dei disagi causati dalle misure di contenimento del Covid-19, ha permesso a tutte le aziende italiane del settore alimentare di utilizzare, entro il 31.12.2020, le scorte di etichette e di imballaggi già ordinati prima dell’1/4 nonché prima della data di pubblicazione degli anzidetti Decreti interministeriali. Infatti, “E’ consentito lo smaltimento, entro il corrente anno, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell’Unione n. 2018/775, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione”.


Avv. Stefano Angione - Avvocato d'affari a Reggio Emilia

Avvocato dal 2004, Stefano presta consulenza e assistenza in svariati settori del diritto d'impresa, anche in ambito internazionale con una fitta rete di corrispondenti. Si occupa in particolare di diritto civile, commerciale, societario, 231, antitrust, e-commerce, sicurezza alimentare e turismo, nonché di contenzioso e recupero credito nazionale e internazionale. Ha ricoperto incarichi di arbitro in controversie societarie, di curatore fallimentare ed è legale di fiducia di altri fallimenti. Parla correntemente inglese e francese ed è referente della Camera di Commercio Italiana a Dubai e della Cámara de Comercio del Caribe.




Stefano Angione

Esperienza


Diritto commerciale e societario

La materia commerciale rappresenta la naturale area di competenza dell'Avv. Angione, anche in ambito internazionale, essendosi occupato, in via stragiudiziale e giudiziale, di contratti di vendita, fornitura, distribuzione, fanchising, appalto, subappalto, d'opera, consulenza, somministrazione, e-commerce, licenza, NDA, due diligence e altro ancora. In ambito societario, oltre ad avere trattato la materia come arbitro e curatore fallimentare, ha altresì acquisito familiarità con i principi di altri ordinamenti grazie al suo convolgimento nelle citate operazioni straordinarie transfrontaliere.


Antitrust e concorrenza sleale

L'Avv. Angione si è spesso occupato di tematiche antitrust e di concorrenza sleale, nelle loro diverse declinazioni e sfaccettature, quando impegnato nella consulenza contrattuale o nel patrocinio dei suoi clienti. Si tratta delle materie nelle quali ha mosso i primi passi come praticante e poi avvocato, già durante gli studi post-laurea al Collegio Europeo di Parma e poi negli anni bruxellesi all'interno dell'ufficio locale di un primario Studio Legale milanese: esperienze che hanno lasciato in eredità una considerevole esperienza, accresciuta negli anni successivi, che ancora oggi coltiva e mette al servizio della clientela.


Fallimento e proc. concorsuali

Da oltre dieci anni l'Avv. Angione riceve regolarmente incarichi di curatore fallimentare dal Tribunale di Reggio Emilia ed è legale di fiducia di altri curatori fallimentari. In particolare è stato curatore nei fallimenti Coperteck s.r.l. (n. 20/2009 Trib. RE), La Rovere s.r.l. (n. 123/2014) e Home Care s.c. sociale (n. 93/2015)


Altre categorie:

Diritto internazionale ed europeo, Diritto civile, Contratti, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto del turismo, Fusioni e acquisizioni, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto ambientale, Diritto dell'informatica, Arbitrato, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Praticante e poi Avvocato - Studio Legale De Berti & Jacchia - sede di Bruxelles

Dal 9/2001 al 1/2004

Ricerche giuridiche e redazione di memorandum interni. Ricerche in materia di diritto UE ed in particolare libera circolazione di beni, servizi e capitali, diritto di stabilimento, diritto antitrust, M&A, nonché redazione di memorandum interni allo Studio nelle anzidette materie, anche per segnalare le novità normative europee per i vari dipartimenti dello Studio ed i rispettivi clienti. Collaborazione in procedimenti avanti il Tribunale di Primo Grado UE e la Corte di Giustizia UE, in particolare nella causa Gambelli e a. (causa C-243/01).

Pubblicazione legale

I nuovi poteri cautelari, istruttori e sanzionatori attribuiti all’AGCM dal c.d. Decreto Bersani

Filodiritto.com

Con l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248, ovvero della legge di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, meglio noto come “Decreto Bersani”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’“AGCM” o l’“Autorità”) si è vista finalmente riconoscere quei poteri cautelari, istruttori e sanzionatori che da tempo sono attribuiti alla Commissione europea (nell’ambito delle sue funzioni di organo preposto alla tutela della normativa antitrust comunitaria) e alle autorità antitrust dei principali paesi europei ed extracomunitari.

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Lo studio

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Via Pier Carlo Cadoppi 12
Reggio Emilia (RE)

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