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La Regione è responsabile ex art. 2052 c.c. dei danni cagionati dalla circolazione della fauna selvatica

Scritto da: Stefano Angione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con la sentenza n. 7969 del 20.4.2020, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio in materia di responsabilità della P.A. per i danni cagionati dalla fauna selvatica: “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione (…); la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità”.

La sentenza merita di essere segnalata per almeno due motivi.

Innanzitutto, perché in tempi di COVID-19 e conseguente quarantena, la fauna selvatica si è velocemente riappropriata degli spazi lasciati vuoti dall’uomo e non sono mancati avvistamenti di animali selvatici, anche di grosse dimensioni, nel pieno centro dei borghi montani o collinari o in aperta campagna. Quindi sono sensibilmente aumentate le probabilità di contatto con tali animali e di possibile danno a persone o cose.

E prima ancora dell’emergenza da Coronavirus, si era registrato un aumento della presenza di animali selvatici, ad es. cinghiali, nelle periferie delle città perché attirati dai depositi di rifiuti.

In secondo luogo, perché la sentenza n. 7969/2020 costituisce un revirement della giurisprudenza di legittimità, che fino all’arresto in commento fondava la responsabilità della P.A. per danni da fauna selvatica sull’art. 2043 c.c. e non su quella oggettiva ex art. 2052 c.c. 

Inoltre, rispetto a precedenti orientamenti, tra loro nemmeno univoci e spesso contraddittori, la sentenza individua definitivamente in capo alla Regione il soggetto responsabile al quale indirizzare la domanda di risarcimento, salva la sua facoltà di regresso verso altri enti pubblici.

Qualificare la responsabilità ex art. 2052 c.c. anziché ex art. 2043 c.c. semplifica notevolmente la vita al soggetto danneggiato, che non dovrà più dimostrare la “colpa” della P.A. come doveva fare sotto il regime dell’art. 2043 c.c., essendo sufficiente allegare e dimostrare il danno, che tale danno è stato cagionato dalla circolazione di fauna selvatica, il nesso causale tra la condotta dell’animale e il danno e che l’animale rientra tra quelli che ai sensi della Legge 157/1992 o per effetto di altre disposizioni di legge fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato attribuito alla gestione delle Regioni. 

Adempiuto questo onere probatorio, la “colpa” della Regione si presume e spetterà a questa dimostrare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità risarcitoria.

Se l’animale provoca un incidente stradale con danno a persone o cose, spetterà in capo al danneggiato l’ulteriore prova, ex art. 2054 c.1 c.c., di avere fatto tutto il possibile per evitare l’animale e ciò per superare la presunzione di concorso di colpa prevista dalla citata normativa codicistica.

La sentenza, particolarmente chiara ed analitica nel ricostruire il variegato, non univoco e spesso contraddittorio orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in proposito nei decenni, semplifica la vita del danneggiato anche nell’individuazione del soggetto responsabile, ovvero nella Regione; i precedenti giurisprudenziali hanno invece individuato il responsabile a volte nella Provincia, mentre altre volte hanno individuato un complesso di responsabilità solidali o concorrenti tra enti pubblici non sempre di facile individuazione.

Quindi, come si legge tra le righe della sentenza, si restituisce al danneggiato l’effettività della tutela dei propri diritti ex artt. 3 e 24 Cost. Si vedrà se la sentenza n. 7969/2020 resterà isolata oppure se il nuovo orientamento da essa inaugurato sarà seguito da altre pronunce di legittimità, ferma comunque restando, a questo punto, l’opportunità di un intervento delle Sezioni Unite.



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Stefano Angione

Avvocato d'affari a Reggio Emilia