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Avvocato Stefano Angione a Reggio Emilia

Stefano Angione

Avvocato d'affari a Reggio Emilia

Informazioni generali

Avvocato dal 2004, Stefano presta consulenza e assistenza in svariati settori del diritto d'impresa, anche in ambito internazionale con una fitta rete di corrispondenti. Si occupa in particolare di diritto civile, commerciale, societario, 231, antitrust, e-commerce, sicurezza alimentare e turismo, nonché di contenzioso e recupero credito nazionale e internazionale. Ha ricoperto incarichi di arbitro in controversie societarie, di curatore fallimentare ed è legale di fiducia di altri fallimenti. Parla correntemente inglese e francese ed è referente della Camera di Commercio Italiana a Dubai e della Cámara de Comercio del Caribe.

Esperienza


Contratti

Approfondita conoscenza dei contratti, tipici e atipici, maggiormente usati nel diritto di impresa, con particolare focus su quelli propri del commercio internazionale (Agency & Distribution agreements, Consultancy agreements, NDA, LOI, Shareholders Agreements, Licence agreements, Escrow agreements, Fiduciary agreements e altro).


Diritto internazionale ed europeo

La consulenza e l'assistenza corporate, giudiziale e stragiudiziale, in ambito internazionale ed UE, rappresenta la principale area di attività dell'Avv. Angione, nella quale si avvale anche di una collaudata rete di corrispondenti stranieri operativi in tutte le aree del diritto d'impresa e nei principali mercati del mondo. Tra le esperienze maturate si segnalano procedure arbitrali presso la CCI di Parigi e giudiziali presso Corti straniere, l'esecuzione all'estero di lodi e sentenze straniere, nonchè operazioni di costituzione all'estero di JV e branches di società italiane.


Diritto commerciale e societario

La materia commerciale rappresenta la naturale area di competenza dell'Avv. Angione, anche in ambito internazionale, essendosi occupato, in via stragiudiziale e giudiziale, di contratti di vendita, fornitura, distribuzione, fanchising, appalto, subappalto, d'opera, consulenza, somministrazione, e-commerce, licenza, NDA, due diligence e altro ancora. In ambito societario, oltre ad avere trattato la materia come arbitro e curatore fallimentare, ha altresì acquisito familiarità con i principi di altri ordinamenti grazie al suo convolgimento nelle citate operazioni straordinarie transfrontaliere.


Altre categorie

Antitrust e concorrenza sleale, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto del turismo, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Fusioni e acquisizioni, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto ambientale, Diritto dell'informatica, Arbitrato, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'arabia saudita disciplina anche il commercio online

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La disciplina del commercio online nel Regno dell'Arabia saudita

Pubblicazione legale

Covid-19 e forza maggiore: l’impatto su contratti e obbligazioni

Pubblicato su IUSTLAB

COVID-19 E FORZA MAGGIORE: L’IMPATTO SU CONTRATTI E OBBLIGAZIONI Il COVID-19 (acronimo di Coronavirus Disease 2019 ) o più comunemente “nuovo Coronavirus” è ormai tristemente noto a tutti. Nella speranza che la sua forza infettiva e dilagante possa presto cessare, sappiamo già che le sue ricadute politiche, sociali, economiche e giuridiche saranno molteplici e durature nel tempo. Sul piano giuridico che qui interessa, gli operatori economici potrebbero trovarsi a dovere fare i conti con ritardati o impossibilitati adempimenti delle obbligazioni contrattuali gravanti sui loro fornitori o su loro stessi, causati proprio dal sopraggiungere e dilagare della malattia e dalle restrizioni imposte a livello globale per contenere il contagio. Nei rapporti contrattuali tra parti italiane gli strumenti di difesa sono molteplici. Senza pretesa di esaustività e completezza, si tratta: - dell’ eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. che consente la risoluzione giudiziale del contratto a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, qualora la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, sempreché l’altra parte non si offra di rinegoziare e modificare equamente le condizioni del contratto; - dell’ impossibilità sopravvenuta, parziale o totale, ex artt. 1218, 1256, 1463 e 1464 c.c. che comporta l’estinzione dell’obbligazione (e quindi dell’intero contratto) quando essa è divenuta totalmente o parzialmente impossibile per causa pure straordinaria, sopravvenuta, imprevedibile, inamovibile, durevole e non imputabile al debitore, fermo restando che l’impossibilità parziale può determinare l’estinzione dell’obbligazione solo quando perdura fintantoché il debitore non possa più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione oppure il creditore non abbia più interesse a conseguirla nemmeno parzialmente; - della teoria giurisprudenziale della c.d. “presupposizione” e della perdita di efficacia del contratto per sopravvenuta mancanza della sua “causa in concreto” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in particolare per il settore turistico. Il Governo, con decretazioni di urgenza, ha già qualificato la sopravvenienza del “Coronavirus” come causa di impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 c.c. (ad es., con l’art. 28 D.L. 2.3.2020, n. 9 per i pacchetti turistici), introdotto scusanti per eventuali ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali causati da o connessi a tale malattia, nonché neutralizzato decadenze, prescrizioni, penali o scadenze contrattuali riconducibili al COVID-19 (art. 91 c.1 D.L. 17.3.2020, n. 18). Queste disposizioni generali possono poi essere integrate o derogate dalle specifiche pattuizioni contrattuali eventualmente previste dalle parti. Nei rapporti contrattuali transnazionali, invece, la gestione delle problematiche connesse al COVID-19 è più complessa. Il primo passo da compiere in proposito è verificare cosa prevede il contratto per i casi di forza maggiore e eccessiva onerosità sopravvenuta ed agire conseguentemente, secondo i termini, i passaggi e gli adempimenti prescritti dalle clausole negoziali (tempestiva comunicazione scritta dell’insorgenza della causa di forza maggiore/impossibilità sopravvenuta, indicando la tipologia di evento impeditivo, la data di insorgenza dell’impedimento, le ragioni che rendono definitivamente o temporaneamente impossibile l’esecuzione della prestazione, nonché gli sforzi compiuti per evitare, superare o mitigare l’impedimento ad eseguire correttamente la prestazione; produzione di prove e certificati richiesti da tali clausole per documentare l’effettiva ricorrenza dell’impedimento; ecc.). Se il contratto non è stato redatto o non prevede nulla in proposito e in ogni caso per verificare che non vi siano disposizioni negoziali contrarie alla legge, il passaggio successivo è quello di individuare la legge applicabile al contratto e conseguentemente delle norme internazionali e nazionali che disciplinano istituti analoghi a quelli sopra illustrati. Va da sé che qualora la legge applicabile sia quella italiana, troveranno applicazione le anzidette regole e prima ancora, se non escluse per espressa volontà delle parti, le norme della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. L’art. 79 della Convenzione di Vienna, che prevale sulla disciplina nazionale (fatte ovviamente salve le sue disposizioni imperative interne), prevede che “ Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze. Se l'inadempienza di una delle parti è dovuta all'inadempienza di un terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se: a) la parte ne sia esonerata in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente; e b) la terza parte ne sarebbe anch'essa esonerata qualora le disposizioni di tale paragrafo le venissero applicate. L'esonero previsto dal presente articolo produce effetto per tutta la durata dell'impedimento. La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di esecuzione. Se l'avviso non giunge a destinazione in un termine ragionevole a partire dal momento in cui la parte che non ha dato esecuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impedimento, quest'ultima è tenuta a dare danni-interessi a causa della mancata ricezione. Le disposizioni del presente articolo non vietano ad una parte di esercitare tutti i suoi diritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi in virtù della presente convenzione. ”. In caso di esclusione dell’applicabilità della Convenzione di Vienna o sua non applicazione tout court , si guarderà a quanto previsto dalla legge interna applicabile al contratto (per scelta delle parti oppure secondo le regole generali di diritto internazionale privato) come eventualmente integrata o derogata, ove possibile, dalle disposizioni contrattuali: così, ad esempio, in Francia la “ force majeure en matière contractuelle ” è disciplinata dall’art. 1218 del Code Civil , in Belgio dall’art. 1148 del Code Civil , in Spagna dall’art. 1105 del Código Civil , in Olanda dagli artt. 6:74 e 6:75 del Burgerlijk Wetboek , in Germania dagli artt. 206, 313 e 651 BGB (quest’ultimo espressamente dettato per i pacchetti di viaggio) e così, generalmente, nelle varie leggi nazionali c.d. di “ civil law ”. E, si badi bene, non sempre la medesima causa di forza maggiore è disciplinata allo stesso modo nei sistemi interni dei vari Paesi UE. Nei paesi di “ common law ”, invece, come Regno Unito e USA, non esiste una disciplina che regolamenti le cause di forza maggiore o di eccessiva onerosità sopravvenuta, dovendosi pertanto fare riferimento a istituti di formazione giurisprudenziale come la “ hardship ” per ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, o come la “ force majeure ” per le ipotesi di impossibilità sopravvenuta; solo residualmente sarà possibile il ricorso alla teoria della “ frustration ” o “ frustration of purpose ” o “ impracticability ”. Proprio perché i sistemi di common law non disciplinano l’eccessiva onerosità o l’impossibilità sopravvenuta con regole automaticamente applicabili ai contratti a loro assoggettati, hardship e force majeure potranno essere validamente invocati solamente se il contratto li prevede e li disciplina con specifiche clausole (si tratta di quelle disposizioni lunghissime e solitamente posizionate in coda al contratto, alle quali prima del COVID-19 nessuno o quasi nessuno prestava attenzione), che pertanto dovranno essere attentamente redatte per ricomprendere il più elevato numero di eventi di forza maggiore, ma con elencazione sempre e solo esemplificativa. L’analiticità di queste clausole è dovuta alla tendenza dei giudici di common law ad interpretare assai restrittivamente le singole fattispecie; diventa pertanto cruciale la previsione di tutte le possibili cause di forza maggiore, potendo risultare insufficiente il semplice e generico richiamo ad eventi come, ad esempio, “ Act of God ” o “ factum principis ”. Le clausole di forza maggiore e eccessiva onerosità sopravvenuta possono anche essere inserite nel contratto mediante rinvio alle clausole standard predisposte da organizzazioni transnazionali, come la Camera di Commercio Internazionale (ICC) o la FIDIC ( Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils ). E ciò sia per i contratti assoggettati a norme di common law , sia per quelli di civil law . Anche se la soluzione preferibile è sempre quella di inserire la clausola per intero ed eventualmente adattarla alle specifiche esigenze delle parti. Residualmente, come detto, anche in caso di omessa contrattualizzazione delle ipotesi di eccessiva onerosità/impossibilità sopravvenuta, nei contratti assoggettati alla common law si potrà invocare la teoria della “ frustration ” o “ impracticability ” per la risoluzione contrattuale (analogamente, in Italia si potrebbe invocare la teoria della presupposizione e della perdita della “causa in concreto”). Chiarito il quadro normativo applicabile alla singola fattispecie di “ force majeure ” e verificata la ricorrenza di ciascuna delle condizioni richieste per validamente invocarla (sopravvenienza, imprevedibilità, inevitabilità, effetto impossibilitante totale o parziale, durevolezza dell’impossibilità, non imputabilità della stessa al debitore, ecc.), sorgono in capo alla parte interessata dall’impedimento precisi obblighi informativi alla controparte contrattuale, onde invocare tempestivamente l’esimente collegata a tali situazioni straordinarie e fornirne tutti i dovuti elementi probatori ed esplicativi. Non sarà infatti sufficiente invocare una generica causa di forza maggiore per beneficiare della sua efficacia esimente: bisognerà fornire alla controparte, e questa dovrebbe pretendere, tutte le prove dell’effettiva esistenza di tale causa impossibilitante e di avere fattto quanto ragionevolmente possibile per evitare o superare tale causa impedente. Allo stesso modo sorgeranno obblighi di mitigazione degli effetti negativi dell’impossibilità, vale a dire fare quanto ragionevolmente possibile per ridurre o mitigare gli effetti o la durata dell’impossibilità. Il mancato o tardivo rispetto delle obbligazioni di comunicazione e mitigazione potrebbe pregiudicare l’intero effetto esimente della causa di forza maggiore. Da qui lo scenario successivo potrebbe essere il più vario: dalla rinegoziazione dei termini contrattuali per superare o aggirare l’impossibilità, alla sospensione temporanea dell’esecuzione; oppure dall’attivazione di fonti alternative di fornitura/consegna, all’attivazione di eventuali coperture assicurative, fino ad arrivare alla risoluzione contrattuale, senza dimenticare i possibili e spesso inevitabili strascichi giudiziari connessi a tali situazioni di emergenza. In conclusione, i passaggi da compiere per invocare l’esimente della causa di forza maggiore potrebbero essere i seguenti: - verificare o fare verificare il contenuto dei contratti per i quali si intende invocare la forza maggiore e a gire subito in conformità a quanto in esso previsto; - informare tempestivamente la controparte contrattuale per avvisarla e avviare discussioni per provare a trovare una soluzione condivisa; - mantenere sempre un approccio improntato a ragionevolezza e etica; - in caso di dubbi, rivolgersi al proprio legale; - solo se non è possibile alcuna soluzione amichevole, considerare l’opzione della via giudiziale, a seconda di quanto previsto nel contratto anche per quanto riguarda legge applicabile e giudice competente. Si badi bene che il COVID-19 costituisce senz’altro causa di forza maggiore o eccessiva onerosità sopravvenuta per quei contratti conclusi quando l’emergenza epidemiologica non era ancora scoppiata e rispetto ai quali costituisce indubbiamente evento sopraggiunto, imprevedibile, inevitabile e non imputabile; tuttavia lo stesso non si può dire per i contratti sottoscritti in piena emergenza da Coronavirus. Per simili contratti si dovranno prevedere e adottare specifiche cautele e pattuizioni volti a chiarire che al momento della sottoscrizione del contratto il COVID-19 ancora non impedisce la sua regolare esecuzione, ma che l’evoluzione della pandemia potrebbe pregiudicarla e costituire causa sopraggiunta di forza maggiore o eccessiva onerosità sopravvenuta. Reggio Emilia, 18.4.2020 (AGSZ Studio di Avvocati)

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Covid-19, viaggi e pacchetti turistici: la prospettiva italiana

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Si offre, senza pretesa di completezza e esaustività, una disamina dei riflessi della crisi da Covid-19 sul settore turistico e del business travel, coi possibili rimedi a favore dei viaggiatori.

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