Avvocato Stefano Bisognin a Padova

Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario

Informazioni generali

Offro consulenza e assistenza legale in diritto tributario, diritto del lavoro e diritto civile. In particolare seguo i rapporti con i diversi enti, Agenzia delle Entrate, Inail, Direzioni territoriali del Lavoro nei diversi procedimenti amministrativi e nella successiva fase contenziosa. Mi occupo poi dei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti, dei rapporti clienti fornitori, della contrattualistica e di diverse tematiche civili inerenti i privati, quali responsabilità per colpa medica, recupero crediti e diritto di famiglia.

Esperienza


Fallimento e proc. concorsuali

Offro assistenza nella gestione delle procedure di liquidazione giudiziale. Mi occupo di assistere imprese e liberi professionisti durante tutto il processo di fallimento, dalla fase preliminare alla liquidazione dei beni. Offro consulenza per la corretta gestione delle procedure, inclusa la presentazione delle istanze di accesso alla liquidazione giudiziale, la redazione di documenti e la gestione delle comunicazioni con il tribunale e gli organi competenti.


Diritto tributario

Fornisco assistenza ai contribuenti in tutte le fasi del rapporto con l'amministrazione finanziaria. Seguo i miei clienti sin dall'inizio, occupandomi dei processi verbali della Guardia di Finanza e della fase accertativa, inclusi gli inviti al procedimento di adesione. Offro assistenza anche nella fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado relativamente agli avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, nonchè nelle definizioni agevolate e conciliazioni.


Diritto del lavoro

Offro assistenza legale a imprese e lavoratori nel campo del diritto del lavoro, sia nella consulenza che nelle attività giudiziali. Mi occupo di gestire problematiche legate alle sanzioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, fornendo supporto nel contenzioso e nella difesa dei diritti. Affronto casi di mobbing, licenziamenti illegittimi, differenze retributive e altre questioni complesse legate ai rapporti di lavoro. Al fianco di lavoratori e aziende per garantire il rispetto delle normative e prevenire controversie, offrendo consulenze mirate e tempestive.


Altre categorie

Mobbing, Licenziamento, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Recupero crediti.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'IRAP e i lavoratori autonomi

Pubblicato su IUSTLAB

L’applicazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ai professionisti e ai lavoratori autonomi ha subito una svolta significativa con le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, culminate in una chiara definizione del requisito di “autonoma organizzazione” previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 446/1997, che stabilisce l’IRAP come dovuta per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Tuttavia, un’importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8, L. 234/2021) ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, come indicato nelle lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 446/1997. Questa esenzione si applica a imprese individuali, professionisti e lavoratori autonomi che operano in forma individuale, indipendentemente dalla presenza o meno di un’autonoma organizzazione, ed è motivata dalla volontà del legislatore di ridurre il carico fiscale sulle piccole realtà produttive, semplificando gli adempimenti e favorendo un progressivo superamento dell’imposta. Di conseguenza, a partire dal 2022, tali soggetti non sono più tenuti al versamento dell’IRAP né agli obblighi dichiarativi e contabili connessi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022. L’esclusione riguarda esclusivamente le persone fisiche, lasciando invariati gli obblighi per società, enti e professionisti che operano in forma associata, come studi associati o società tra professionisti, per i quali l’IRAP continua a essere dovuta in presenza di un’organizzazione autonoma. Per le annualità pregresse al 2022, invece, l’applicabilità dell’IRAP rimane subordinata alla verifica del requisito di autonoma organizzazione, come delineato dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha chiarito che, diversamente dall’attività d’impresa, per i professionisti e i lavoratori autonomi l’organizzazione non è un elemento intrinseco, e la sua esistenza deve essere accertata caso per caso. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451/2016, ha ulteriormente precisato che l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è responsabile della propria struttura organizzativa, non è inserito in organizzazioni altrui, utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività o si avvale in modo non occasionale di collaboratori che svolgano mansioni non meramente esecutive o di segreteria. Ad esempio, un collaboratore che contribuisca significativamente all’attività produttiva, come un commesso che potenzia le vendite in un negozio, configura un’autonoma organizzazione, mentre un assistente con compiti generici non lo fa. È il caso, ad esempio, di promotori finanziari che operano all’interno di strutture organizzative bancarie, utilizzando spazi e strumenti forniti in comodato d’uso, con vincoli che limitano la loro autonomia organizzativa, come l’accesso regolamentato agli uffici o l’uso di software specifici. In tali situazioni, l’inserimento in un’organizzazione altrui e l’assenza di beni strumentali significativi o di collaboratori con ruoli rilevanti escludono l’assoggettamento all’IRAP. Per le annualità precedenti al 2022, i professionisti e i lavoratori autonomi che ritengono di non aver avuto un’autonoma organizzazione possono presentare istanza di rimborso per l’IRAP versata indebitamente, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento, come previsto dall’art. 38 del DPR 602/1973. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al rimborso in numerosi casi, come per medici o avvocati che operano con strutture minime e senza collaboratori significativi, purché dimostrino l’assenza del presupposto impositivo. Ad esempio, la Cassazione ha escluso l’IRAP per un medico che utilizzava servizi in outsourcing senza un’organizzazione autonoma. Tuttavia, l’irretroattività della norma del 2022, come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (risposta n. 5-07710 del 16 marzo 2022), preclude l’applicazione dell’esonero alle annualità pregresse, rendendo necessaria la valutazione caso per caso sulla base dei criteri giurisprudenziali. In conclusione, l’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche a partire dal 2022 rappresenta un passo verso la semplificazione fiscale, mentre per il passato i contribuenti possono ancora difendersi dall’imposta, avvalendosi della giurisprudenza per richiedere rimborsi, purché dimostrino l’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

Pubblicazione legale

Le novità del processo tributario

Pubblicato su IUSTLAB

Il processo tributario italiano ha subito una profonda trasformazione negli ultimi anni, culminata con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, attuativo della delega fiscale prevista dalla Legge 9 agosto 2023, n. 111, e con ulteriori innovazioni normative che si consolidano nel 2025. Queste riforme, avviate per modernizzare e rendere più efficiente il sistema della giustizia tributaria, si concentrano su tre pilastri fondamentali: digitalizzazione, semplificazione procedurale e rafforzamento delle garanzie per i contribuenti, con l’obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare l’accesso alla giustizia. Una delle novità più rilevanti è la completa digitalizzazione del processo tributario, resa obbligatoria per la notifica e il deposito degli atti processuali a partire dal 2 settembre 2024, come stabilito dall’art. 16-bis del D.Lgs. 546/1992. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici devono utilizzare esclusivamente la Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni e il deposito telematico degli atti, salvo eccezioni per i contribuenti senza assistenza tecnica in controversie di valore inferiore a 3.000 euro, che possono ancora avvalersi della modalità cartacea. La violazione delle norme telematiche non comporta l’invalidità del deposito, purché regolarizzata entro il termine perentorio fissato dal giudice, garantendo così flessibilità senza compromettere i diritti delle parti. Inoltre, le udienze telematiche, già introdotte con la Legge 130/2022, sono state ulteriormente potenziate nel 2025, consentendo alle parti di partecipare a distanza, riducendo costi e tempi di spostamento, come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 220/2023. Un’altra innovazione significativa riguarda l’introduzione del giudice monocratico per le controversie di valore inferiore a 5.000 euro, in vigore dal 1° luglio 2023 e confermato nel 2025, con l’obiettivo di snellire la trattazione delle liti minori e alleggerire il carico delle Corti di giustizia tributaria. A partire dal 2025, tali udienze in composizione monocratica si svolgono esclusivamente a distanza, favorendo rapidità e accessibilità. Sul piano delle garanzie difensive, il D.Lgs. 220/2023 ha rafforzato il contraddittorio endoprocedimentale, rendendolo obbligatorio per tutti gli atti impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, a pena di annullabilità, come previsto dall’art. 6-bis della Legge 212/2000. Tuttavia, per gli atti emessi prima del 30 aprile 2024, si applica la normativa previgente, escludendo l’obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati, come chiarito dal D.L. 39/2024. La riforma ha anche ampliato gli atti impugnabili, includendo il rifiuto espresso o tacito di autotutela (art. 19, D.Lgs. 546/1992), offrendo ai contribuenti maggiori strumenti per contestare decisioni amministrative. Un cambiamento rilevante è l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, a partire dal 4 gennaio 2024 per i ricorsi notificati dopo tale data, con effetti pieni per quelli notificati dal 1° settembre 2024. Questo istituto, ritenuto inefficace nel ridurre il contenzioso, è stato sostituito da strumenti deflattivi più efficaci, come la conciliazione giudiziale, che può essere proposta dal giudice anche per controversie fino a 50.000 euro, con una maggiorazione del 50% delle spese di giudizio in caso di rifiuto ingiustificato. Sul piano probatorio, la riforma ha introdotto la possibilità di utilizzare la prova testimoniale scritta, regolata dall’art. 7 del D.Lgs. 546/1992, con moduli standardizzati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, compilabili e firmabili digitalmente tramite PEC. Questa misura, applicabile ai ricorsi notificati dal 2 settembre 2024, amplia le opzioni probatorie, tradizionalmente limitate alla documentazione scritta, rendendo il processo più flessibile. Inoltre, la trasformazione delle Commissioni tributarie in Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l’introduzione di magistrati professionali a tempo pieno, reclutati tramite concorso pubblico (il primo svoltosi il 14 febbraio 2025), mira a migliorare la qualità delle decisioni e a ridurre il contenzioso in Cassazione. La formazione continua obbligatoria per i giudici tributari, prevista per il 2025, garantisce un aggiornamento costante sulle novità normative e giurisprudenziali, a beneficio della coerenza delle pronunce. La giurisprudenza recente, come la sentenza della Cassazione n. 8452/2025, ha ulteriormente chiarito l’importanza di un linguaggio giuridico sintetico e preciso negli atti processuali, per migliorare la leggibilità e l’efficienza del processo. Inoltre, la Corte ha confermato che l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria per le violazioni contestate, mentre il contribuente deve dimostrare la propria buona fede in casi come le fatture per operazioni inesistenti. Le novità del 2025 includono anche la semplificazione della procura alle liti: se conferita in forma digitale, il difensore non è più obbligato ad autenticarne la sottoscrizione, mentre per i documenti cartacei è richiesta l’autentica con deposito di una copia digitale. Infine, la possibilità di sospendere l’esecutività delle sentenze di secondo grado in pendenza di ricorso in Cassazione (art. 62-bis, D.Lgs. 546/1992) tutela i contribuenti da danni gravi e irreparabili. Queste riforme, nel complesso, rappresentano un passo verso un sistema tributario più equo, digitale e rapido, pur richiedendo agli operatori del settore – avvocati, commercialisti e funzionari – un adeguamento organizzativo e tecnologico per sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove garanzie procedurali

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Lo studio

Stefano Bisognin
Via Scardeone
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