Avvocato Stefano Bisognin a Padova

Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario

Informazioni generali

Offro consulenza e assistenza legale in diritto tributario, diritto del lavoro e diritto civile. In particolare seguo i rapporti con i diversi enti, Agenzia delle Entrate, Inail, Direzioni territoriali del Lavoro nei diversi procedimenti amministrativi e nella successiva fase contenziosa. Mi occupo poi dei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti, dei rapporti clienti fornitori, della contrattualistica e di diverse tematiche civili inerenti i privati, quali responsabilità per colpa medica, recupero crediti e diritto di famiglia.

Esperienza


Malasanità e responsabilità medica

Offro assistenza legale in casi di malasanità e responsabilità medica. Mi occupo di rappresentare i pazienti che hanno subito danni a causa di errori medici o negligenza da parte di professionisti della salute. Collaboro con esperti medici per valutare il nesso di causalità tra il presunto errore e il danno subito, e rappresento i miei clienti in tribunale per ottenere il risarcimento adeguato. Mi occupo anche di mediazione e negoziazione con le strutture sanitarie e le compagnie assicurative, cercando di raggiungere soluzioni extragiudiziali.


Diritto tributario

Fornisco assistenza ai contribuenti in tutte le fasi del rapporto con l'amministrazione finanziaria. Seguo i miei clienti sin dall'inizio, occupandomi dei processi verbali della Guardia di Finanza e della fase accertativa, inclusi gli inviti al procedimento di adesione. Offro assistenza anche nella fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado relativamente agli avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, nonchè nelle definizioni agevolate e conciliazioni.


Diritto del lavoro

Offro assistenza legale a imprese e lavoratori nel campo del diritto del lavoro, sia nella consulenza che nelle attività giudiziali. Mi occupo di gestire problematiche legate alle sanzioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, fornendo supporto nel contenzioso e nella difesa dei diritti. Affronto casi di mobbing, licenziamenti illegittimi, differenze retributive e altre questioni complesse legate ai rapporti di lavoro. Al fianco di lavoratori e aziende per garantire il rispetto delle normative e prevenire controversie, offrendo consulenze mirate e tempestive.


Altre categorie

Mobbing, Licenziamento, Diritto civile, Recupero crediti, Fallimento e proc. concorsuali.



Credenziali

Pubblicazione legale

Novità in tema di ATP per responsabilità medica

Pubblicato su IUSTLAB

La possibilità di citare direttamente l’assicurazione nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per responsabilità medica, previsto dall’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile e disciplinato dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma del 2017 in materia di responsabilità sanitaria. Questa opzione, finalizzata a snellire il contenzioso e favorire la conciliazione, ha generato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, complicato dalla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 10, comma 6, della legge fino al 2023. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 232/2023, pubblicato il 1° marzo 2024, si è chiarito il quadro normativo, rendendo operativa l’azione diretta e consolidando la partecipazione obbligatoria delle compagnie assicurative all’ATP. L’art. 8, comma 4, della Legge Gelli-Bianco stabilisce che il procedimento di ATP, condizione di procedibilità per le azioni risarcitorie in ambito sanitario, richiede la partecipazione di tutte le parti coinvolte, inclusa l’assicurazione della struttura sanitaria o del medico. La ratio di questa norma è duplice: da un lato, promuovere la conciliazione stragiudiziale per ridurre il contenzioso; dall’altro, garantire che la consulenza tecnica preventiva, svolta da un collegio peritale composto da un medico legale e specialisti nella disciplina interessata, sia opponibile a tutti i soggetti potenzialmente responsabili, evitando la necessità di ripetere l’accertamento in un successivo giudizio di merito. Prima del 2024, la giurisprudenza era divisa. Un orientamento maggioritario, sostenuto da pronunce come quelle del Tribunale di Avellino (2023) e del Tribunale di Benevento (ordinanza 24 ottobre 2018), riteneva che la partecipazione dell’assicurazione all’ATP fosse obbligatoria, anche in assenza dei decreti attuativi, per rispettare la finalità conciliativa dell’istituto e per evitare che l’assicurazione, non partecipando, potesse contestare la consulenza tecnica nel giudizio di merito. Questo approccio, condiviso dal Tribunale di Verona (ordinanza 10 maggio 2018), si basava sull’art. 8, comma 4, che impone alle assicurazioni di formulare un’offerta risarcitoria o di motivarne il rifiuto, con sanzioni in caso di mancata partecipazione. Un orientamento minoritario, espresso ad esempio dal Tribunale di Latina (ordinanza 29 novembre 2022), negava invece la legittimazione passiva dell’assicurazione nell’ATP, subordinandola all’emanazione dei decreti attuativi che definissero i requisiti minimi delle polizze assicurative. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2023, aveva confermato l’inammissibilità dell’azione diretta in assenza di tali decreti, rafforzando temporaneamente questa posizione. L’entrata in vigore del DM 232/2023, a partire dal 16 marzo 2024, ha risolto il contrasto, rendendo pienamente operativa l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione, come previsto dall’art. 12 della Legge Gelli-Bianco. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 26 agosto 2024, ha ribadito l’ammissibilità di tale azione nell’ATP, sottolineando che il coinvolgimento diretto dell’assicurazione rafforza la conciliazione, incentivandola a formulare offerte risarcitorie basate sulla consulenza tecnica. Tuttavia, il Tribunale di Roma (sentenza 15 marzo 2024) ha precisato che, per le azioni proposte prima del 16 marzo 2024, l’azione diretta rimane inammissibile, applicando il principio del tempus regit actum . Nella pratica, citare l’assicurazione nell’ATP presenta vantaggi significativi: consente al danneggiato di coinvolgere direttamente il soggetto economicamente solvibile, accelera la definizione stragiudiziale della controversia e garantisce che la consulenza tecnica sia opponibile all’assicurazione nel giudizio di merito, riducendo i tempi processuali. Tuttavia, permangono alcune criticità: le assicurazioni possono eccepire limitazioni contrattuali, come clausole di polizza non conformi al DM 232/2023, e l’adeguamento delle polizze ai nuovi requisiti è previsto entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, creando un periodo transitorio di incertezza. Inoltre, la giurisprudenza, come evidenziato dal Tribunale di Locri (sentenza 18 aprile 2024), consente di applicare l’azione diretta a errori medici commessi prima del 16 marzo 2024, purché l’azione sia proposta successivamente, offrendo così una tutela retroattiva parziale. In conclusione, la possibilità di citare direttamente l’assicurazione nell’ATP, resa pienamente operativa dal DM 232/2023, rappresenta un’evoluzione fondamentale per i danneggiati da responsabilità medica, favorendo l’efficienza processuale e la tutela dei loro diritti. Tuttavia, l’applicazione pratica richiede un’attenta valutazione delle tempistiche processuali e delle condizioni di polizza, con la giurisprudenza che continuerà a giocare un ruolo cruciale nel chiarire eventuali ambiguità residue.

Pubblicazione legale

L'IRAP e i lavoratori autonomi

Pubblicato su IUSTLAB

L’applicazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ai professionisti e ai lavoratori autonomi ha subito una svolta significativa con le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, culminate in una chiara definizione del requisito di “autonoma organizzazione” previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 446/1997, che stabilisce l’IRAP come dovuta per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Tuttavia, un’importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8, L. 234/2021) ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, come indicato nelle lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 446/1997. Questa esenzione si applica a imprese individuali, professionisti e lavoratori autonomi che operano in forma individuale, indipendentemente dalla presenza o meno di un’autonoma organizzazione, ed è motivata dalla volontà del legislatore di ridurre il carico fiscale sulle piccole realtà produttive, semplificando gli adempimenti e favorendo un progressivo superamento dell’imposta. Di conseguenza, a partire dal 2022, tali soggetti non sono più tenuti al versamento dell’IRAP né agli obblighi dichiarativi e contabili connessi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022. L’esclusione riguarda esclusivamente le persone fisiche, lasciando invariati gli obblighi per società, enti e professionisti che operano in forma associata, come studi associati o società tra professionisti, per i quali l’IRAP continua a essere dovuta in presenza di un’organizzazione autonoma. Per le annualità pregresse al 2022, invece, l’applicabilità dell’IRAP rimane subordinata alla verifica del requisito di autonoma organizzazione, come delineato dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha chiarito che, diversamente dall’attività d’impresa, per i professionisti e i lavoratori autonomi l’organizzazione non è un elemento intrinseco, e la sua esistenza deve essere accertata caso per caso. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451/2016, ha ulteriormente precisato che l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è responsabile della propria struttura organizzativa, non è inserito in organizzazioni altrui, utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività o si avvale in modo non occasionale di collaboratori che svolgano mansioni non meramente esecutive o di segreteria. Ad esempio, un collaboratore che contribuisca significativamente all’attività produttiva, come un commesso che potenzia le vendite in un negozio, configura un’autonoma organizzazione, mentre un assistente con compiti generici non lo fa. È il caso, ad esempio, di promotori finanziari che operano all’interno di strutture organizzative bancarie, utilizzando spazi e strumenti forniti in comodato d’uso, con vincoli che limitano la loro autonomia organizzativa, come l’accesso regolamentato agli uffici o l’uso di software specifici. In tali situazioni, l’inserimento in un’organizzazione altrui e l’assenza di beni strumentali significativi o di collaboratori con ruoli rilevanti escludono l’assoggettamento all’IRAP. Per le annualità precedenti al 2022, i professionisti e i lavoratori autonomi che ritengono di non aver avuto un’autonoma organizzazione possono presentare istanza di rimborso per l’IRAP versata indebitamente, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento, come previsto dall’art. 38 del DPR 602/1973. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al rimborso in numerosi casi, come per medici o avvocati che operano con strutture minime e senza collaboratori significativi, purché dimostrino l’assenza del presupposto impositivo. Ad esempio, la Cassazione ha escluso l’IRAP per un medico che utilizzava servizi in outsourcing senza un’organizzazione autonoma. Tuttavia, l’irretroattività della norma del 2022, come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (risposta n. 5-07710 del 16 marzo 2022), preclude l’applicazione dell’esonero alle annualità pregresse, rendendo necessaria la valutazione caso per caso sulla base dei criteri giurisprudenziali. In conclusione, l’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche a partire dal 2022 rappresenta un passo verso la semplificazione fiscale, mentre per il passato i contribuenti possono ancora difendersi dall’imposta, avvalendosi della giurisprudenza per richiedere rimborsi, purché dimostrino l’insussistenza dell’autonoma organizzazione.

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Lo studio

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Via Scardeone
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