Avvocato Stefano Bisognin a Padova

Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario, del Lavoro e Civile

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Impugnazione sanzione INPS per omesso versamento contributi previdenziali

Una significativa rideterminazione

Caso legale:

Il mio assistito si era visto notificare un'ordinanza ingiunzione INPS di circa 22.000,00 Euro, importo richiesto esclusivamente a titolo di sanzioni per l'omesso versamento di contributi previdenziali dei dipendenti. Ho impugnato l'ordinanza ingiunzione dinanzi al Giudice del Lavoro ritendendo che la sanzione fosse stata applicata in modo errato e sproporzionato. Tra l'altro le modalità applicative da parte dell'INPS erano a mio parere errate anche perchè nel concreto disapplicavano sempre la possibilità di irrogare la sanzione in misura minima, con un'interpretazione distorta della procedura di oblazione prevista dall’articolo 16 della legge n. 689/1981. Da tempo le sanzioni INPS applicate in tali circostanze apparivano difficilmente giustificabili anche sotto il profilo della costituzionalità, tanto che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione che ho poi impugnato, era già stato emesso un atto interno che, ove applicato, avrebbe comportato una significativa diminuzione del carico sanzionatorio. Infine, il legislatore è intervenuto modificando la normativa. In esito a questo l'INPS ha rideterminato l'importo dovuto. Con circa 800 Euro di sanzione, il mio assistito ha chiuso la posizione evitando il pagamento della somma originariamente richiesta pari a più di 20.000,00. Sicuramente il risultato è stato premiante rispetto ad un'inerzia che avrebbe comportato la cristallizzazione dell'atto, lasciando poi all'ente previdenziale la decisione di agire eventualmente in autotutela, circostanza a mio parere difficile da verificarsi.


Avv. Stefano Bisognin - Avvocato - Diritto Tributario, del Lavoro e Civile

Sono un avvocato con sede a Padova e opero in tutto il Nord Est. Offro consulenza e assistenza legale in diritto tributario, diritto del lavoro e diritto civile. Il mio obiettivo è fornire soluzioni legali personalizzate e strategie adatte alle tue esigenze. Con un'attenzione particolare alla professionalità e alla precisione, sono a disposizione per affrontare al meglio delle mie competenze le sfide legali che emergono in questi ambiti. Contattami per una consulenza su misura alle tue necessità




Stefano Bisognin

Esperienza


Fallimento e proc. concorsuali

Offro assistenza nella gestione delle procedure di liquidazione giudiziale. Mi occupo di assistere imprese e liberi professionisti durante tutto il processo di fallimento, dalla fase preliminare alla liquidazione dei beni. Offro consulenza per la corretta gestione delle procedure, inclusa la presentazione delle istanze di accesso alla liquidazione giudiziale, la redazione di documenti e la gestione delle comunicazioni con il tribunale e gli organi competenti.


Diritto tributario

Fornisco assistenza ai contribuenti in tutte le fasi del rapporto con l'amministrazione finanziaria. Seguo i miei clienti sin dall'inizio, occupandomi dei processi verbali della Guardia di Finanza e della fase accertativa, inclusi gli inviti al procedimento di adesione. Offro assistenza anche nella fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado relativamente agli avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, nonchè nelle definizioni agevolate e conciliazioni.


Diritto del lavoro

Offro assistenza legale a imprese e lavoratori nel campo del diritto del lavoro, sia nella consulenza che nelle attività giudiziali. Mi occupo di gestire problematiche legate alle sanzioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, fornendo supporto nel contenzioso e nella difesa dei diritti. Affronto casi di mobbing, licenziamenti illegittimi, differenze retributive e altre questioni complesse legate ai rapporti di lavoro. Al fianco di lavoratori e aziende per garantire il rispetto delle normative e prevenire controversie, offrendo consulenze mirate e tempestive.


Altre categorie:

Previdenza, Mobbing, Licenziamento, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Recupero crediti, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio.



Referenze

Titolo professionale

Corso "Master Diritto Tributario Bilancio, Imposte dirette, Iva, Accertamento e Contenzioso"

24ORE Business School - 7/2021

Nel 2021 per aggiornarmi sulle ultime novità normative ho frequentato il corso tenuto dalla 24ORE Business School in ambito tributario, un'esperienza che si è rivelata molto utile e mi ha consentito un confronto interdisciplinare con colleghi e commercialisti sulle novità del settore.

Pubblicazione legale

Le sanzioni per pagamento "in nero" dei lavoratori

Pubblicato su IUSTLAB

L'art. 1, co. 910 della Legge del 27/12/2017 n. 205 prevede che " A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni." Il successivo comma 911 prevede che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Nella nota n. 9294 del 09.11.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che se viene accertata l’erogazione giornaliera delle retribuzioni in contanti, si possono configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro “in nero” sono state effettuate. Questo significa che la sanzione riguarda ogni singola dazione e non la mensilità. Se, per esempio, il datore di lavoro paga (in nero) al termine di ciascuna settimana nell'arco di un mese, potrebbe essergli comminata una sanzione (nella misura compresa tra 1000 e 5000 Euro) per ciascun pagamento, quindi in ipotesi si avrebbe un cumulo sanzionatorio di 20.000 Euro. Se al contrario corrisponde la paga (pur sempre in nero) a fine mese, in unica soluzione, la sanzione sarebbe una sola, quindi un massimo ipotizzabile di 5000 Euro. La situazione è aggravata dal fatto che per questa tipologia di violazioni non è applicabile l'istituto della continuità, a differenza di quanto avviene per le sanzioni in materia contributiva. Come si vede, il rischio è che le sanzioni comminate possano eccedere la concreta offensività del comportamento illecito ben oltre il principio di ragionevolezza, essendo sganciate da un criterio qualitativo, che semmai si riflette nella mera commisurazione della sanzione tra il minimo e il massimale previsto dalla legge.

Pubblicazione legale

Le diverse tipologie di atti tributari

Pubblicato su IUSTLAB

Un cittadino o un'azienda può ricevere la notifica di atti dell'amministrazione finanziaria molto diversi tra loro ed è importante comprenderne le differenze per tutelarsi al meglio. I più famosi sono senza dubbio gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento. I primi, sono atti che contengono una pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate, pretesa che viene motivata nel merito con un prospetto ricostruttivo dei maggiori imponibili recuperati. Concretamente, significa che l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia goduto di un reddito più alto e, siccome è tenuta a motivare tale affermazione, usa vari metodi per dimostralo. C'è il metodo analitico, che va a ricostruire la contabilità analizzando le varie voci. Spesso si tratta di un tipo di contestazione molto tecnica che riguarda la classificazione di un certo elemento come positivo o negativo, oppure il disconoscimento dello stesso. Vi è poi il metodo induttivo. L'Agenzia si vale di una serie di presunzioni legali stabilite per legge per attribuire al contribuente un reddito più alto sulla base di certi parametri. Questo avviene in casi particolari, specie quando l'esame della contabilità abbia evidenziato un forte grado di inattendibilità. A questo punto, per esempio, l'AdE potrebbe utilizzare un singolo dato in suo possesso (una particolare tipologia di costi, come le spese pubblicitarie o le materie prime) per ricostruire in modo astratto il reddito sul quale applicare le imposte. Questo avviene sulla base di indici e studi statistici prodotti dall'Agenzia, che spesso possono discostarsi molto dalla realtà. Vi sono infine degli accertamenti ibridi tra le precedenti due forme, i c.d. "analitici - induttivi" che, pur "salvando" una parte della contabilità, giudicata non del tutto inattendibile", utilizzano diverse presunzioni per fondare la pretesa erariale. L'avviso di accertamento può essere preceduto da un invito a mettersi in contatto con l'AdE per attivare il procedimento di accertamento con adesione. Si tratta di un procedimento che è volto a trovare un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per evitare il contenzioso. E' sempre bene rispondere e partecipare agli incontri coi funzionari, ma spesso l'adesione non è conveniente perchè c'è poco margine di manovra: per l'Ufficio ormai l'accertamento è concluso e si aspettano che, se il contribuente intende aderire, si "accontenti" di uno sconto sulle sanzioni, senza discutere troppo il merito. Ovviamente dipende dai casi, perchè potrebbero emergere dei grossi errori dell'Agenzia. Se l'avviso definitivo è stato notificato, si può aderire allo stesso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3, magari chiedendo una rateizzazione. In alternativa, si può proporre ricorso tributario. Se questo non avviene, l'accertamento si consolida e diventa irretrattabile. Dal 2011, poi, gli accertamenti sono esecutivi e l'Agenzia affiderà il proprio credito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che, dopo un avviso di presa in carico, potrebbe iniziare la riscossione forzata. La cartella di pagamento, poi, è un atto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che contiene anch'essa una pretesa economica, non necessariamente erariale, perchè potrebbe riguardare anche multe o tributi locali. E' formata sulla base del ruolo, cioè di un elenco di debitori e relativi debiti che viene compilato dall'Agenzia delle Entrate. Ogni contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione il proprio "estratto di ruolo", cioè la propria situazione debitoria. Si tratta di un semplice prospetto riepilogativo che non è di per sè impugnabile, tendenzialmente. Bisogna infatti aspettare la notifica della cartella, anche se esistono casi particolari. La cartella può essere impugnata per vizi propri in sede tributaria o dinanzi al giudice ordinario con diversi termini a seconda del tipo di credito che contiene. I vizi propri spesso riguardano la decadenza o prescrizione, oppure il pagamento integrale già avvenuto. In altri casi potrebbe essere mancata la regolare notifica degli avvisi di accertamento, pertanto il ricorso ha funzione "recuperatoria" e rimette in discussione in via eccezionale anche il merito della pretesa tributaria. Infine, alcune cartelle di pagamento sono a tutti gli effetti il primo atto tributario impugnabile. E' il caso dei c.d. "accertamenti formali", che sono generati automaticamente dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate quando rilevano che le imposte pagate sono inferiori a quelle che risultano dalla dichiarazione o disconoscono qualche costo o qualche credito di imposta in quanto non risulta dalla precedenti dichiarazioni o da altri documenti. In questo caso si riceve dapprima un "avviso bonario" con una sanzione e l'invito a regolarizzare la propria posizione. Tale avviso consente di rateizzare il debito, ma attenzione. Se si decade dalla rateizzazione verrà applicata una sanzione! Altrimenti, come detto, verrà notificata la cartella. In tutti i casi descritti, se non si paga e non si propone ricorso (con richiesta di sospensione, anche solo in sede amministrativa ove vi sia la possibilità), inizierà l'esecuzione forzata. Pertanto il pignoramento presso terzi (spesso ai conti correnti o nei confronti del datore di lavoro), oppure l'iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo. Vi sono poi altre tipologie di atti, come l'avviso di liquidazione, che riguarda le imposte ipocatastali, specie nel caso di compravendita di immobile. Siccome queste imposte sono applicate sul valore di vendita, può accadere che l'Agenzia ritenga che questo sia molto inferiore al valore di mercato e intenda quindi recuperarlo. Per questa ragione, notifica un atto che funziona come un avviso di accertamento e contiene la motivazione del maggior valore e quindi delle maggiori imposte richieste. Alcune particolari tipologie di sanzioni sono applicate autonomamente da un atto che accerti una maggiore imposta dovuta, il c.d. atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni. Vi sono infine le c.d. intimazioni di pagamento, che seguono la notifica delle cartelle quando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è riuscita a riscuotere nel corso degli anni ma vuole evitare la prescrizione del credito e avvisa che intende procedere nuovamente con l'esecuzione forzata. E' molto importante attivarsi sin da quando si riceve uno di questi atti, contattando un professionista senza lasciar decorre quelli che potrebbero essere termini non solo per l'impugnazione, ma anche per ottenere una rateazione vantaggiosa, o comunque per comprendere se si tratta di un atto che potrebbe diventare definitivo impedendo di contestarne il merito in un successivo momento. avv. Stefano Bisognin

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Lo studio

Stefano Bisognin
Via Scardeone 25
Padova (PD)

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