L'IRAP e i lavoratori autonomi

Scritto da: Stefano Bisognin - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’applicazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ai professionisti e ai lavoratori autonomi ha subito una svolta significativa con le recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, culminate in una chiara definizione del requisito di “autonoma organizzazione” previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo 446/1997, che stabilisce l’IRAP come dovuta per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Tuttavia, un’importante novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8, L. 234/2021) ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni, come indicato nelle lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 446/1997. Questa esenzione si applica a imprese individuali, professionisti e lavoratori autonomi che operano in forma individuale, indipendentemente dalla presenza o meno di un’autonoma organizzazione, ed è motivata dalla volontà del legislatore di ridurre il carico fiscale sulle piccole realtà produttive, semplificando gli adempimenti e favorendo un progressivo superamento dell’imposta. Di conseguenza, a partire dal 2022, tali soggetti non sono più tenuti al versamento dell’IRAP né agli obblighi dichiarativi e contabili connessi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022. L’esclusione riguarda esclusivamente le persone fisiche, lasciando invariati gli obblighi per società, enti e professionisti che operano in forma associata, come studi associati o società tra professionisti, per i quali l’IRAP continua a essere dovuta in presenza di un’organizzazione autonoma. Per le annualità pregresse al 2022, invece, l’applicabilità dell’IRAP rimane subordinata alla verifica del requisito di autonoma organizzazione, come delineato dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha chiarito che, diversamente dall’attività d’impresa, per i professionisti e i lavoratori autonomi l’organizzazione non è un elemento intrinseco, e la sua esistenza deve essere accertata caso per caso. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451/2016, ha ulteriormente precisato che l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è responsabile della propria struttura organizzativa, non è inserito in organizzazioni altrui, utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività o si avvale in modo non occasionale di collaboratori che svolgano mansioni non meramente esecutive o di segreteria. Ad esempio, un collaboratore che contribuisca significativamente all’attività produttiva, come un commesso che potenzia le vendite in un negozio, configura un’autonoma organizzazione, mentre un assistente con compiti generici non lo fa. È il caso, ad esempio, di promotori finanziari che operano all’interno di strutture organizzative bancarie, utilizzando spazi e strumenti forniti in comodato d’uso, con vincoli che limitano la loro autonomia organizzativa, come l’accesso regolamentato agli uffici o l’uso di software specifici. In tali situazioni, l’inserimento in un’organizzazione altrui e l’assenza di beni strumentali significativi o di collaboratori con ruoli rilevanti escludono l’assoggettamento all’IRAP. Per le annualità precedenti al 2022, i professionisti e i lavoratori autonomi che ritengono di non aver avuto un’autonoma organizzazione possono presentare istanza di rimborso per l’IRAP versata indebitamente, entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento, come previsto dall’art. 38 del DPR 602/1973. La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto al rimborso in numerosi casi, come per medici o avvocati che operano con strutture minime e senza collaboratori significativi, purché dimostrino l’assenza del presupposto impositivo. Ad esempio, la Cassazione ha escluso l’IRAP per un medico che utilizzava servizi in outsourcing senza un’organizzazione autonoma. Tuttavia, l’irretroattività della norma del 2022, come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (risposta n. 5-07710 del 16 marzo 2022), preclude l’applicazione dell’esonero alle annualità pregresse, rendendo necessaria la valutazione caso per caso sulla base dei criteri giurisprudenziali. In conclusione, l’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche a partire dal 2022 rappresenta un passo verso la semplificazione fiscale, mentre per il passato i contribuenti possono ancora difendersi dall’imposta, avvalendosi della giurisprudenza per richiedere rimborsi, purché dimostrino l’insussistenza dell’autonoma organizzazione.



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Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario, Lavoro e Civile




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