Pubblicazione legale:
La possibilità di citare direttamente l’assicurazione nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) per responsabilità medica, previsto dall’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile e disciplinato dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma del 2017 in materia di responsabilità sanitaria. Questa opzione, finalizzata a snellire il contenzioso e favorire la conciliazione, ha generato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale, complicato dalla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 10, comma 6, della legge fino al 2023. Tuttavia, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 232/2023, pubblicato il 1° marzo 2024, si è chiarito il quadro normativo, rendendo operativa l’azione diretta e consolidando la partecipazione obbligatoria delle compagnie assicurative all’ATP. L’art. 8, comma 4, della Legge Gelli-Bianco stabilisce che il procedimento di ATP, condizione di procedibilità per le azioni risarcitorie in ambito sanitario, richiede la partecipazione di tutte le parti coinvolte, inclusa l’assicurazione della struttura sanitaria o del medico. La ratio di questa norma è duplice: da un lato, promuovere la conciliazione stragiudiziale per ridurre il contenzioso; dall’altro, garantire che la consulenza tecnica preventiva, svolta da un collegio peritale composto da un medico legale e specialisti nella disciplina interessata, sia opponibile a tutti i soggetti potenzialmente responsabili, evitando la necessità di ripetere l’accertamento in un successivo giudizio di merito. Prima del 2024, la giurisprudenza era divisa. Un orientamento maggioritario, sostenuto da pronunce come quelle del Tribunale di Avellino (2023) e del Tribunale di Benevento (ordinanza 24 ottobre 2018), riteneva che la partecipazione dell’assicurazione all’ATP fosse obbligatoria, anche in assenza dei decreti attuativi, per rispettare la finalità conciliativa dell’istituto e per evitare che l’assicurazione, non partecipando, potesse contestare la consulenza tecnica nel giudizio di merito. Questo approccio, condiviso dal Tribunale di Verona (ordinanza 10 maggio 2018), si basava sull’art. 8, comma 4, che impone alle assicurazioni di formulare un’offerta risarcitoria o di motivarne il rifiuto, con sanzioni in caso di mancata partecipazione. Un orientamento minoritario, espresso ad esempio dal Tribunale di Latina (ordinanza 29 novembre 2022), negava invece la legittimazione passiva dell’assicurazione nell’ATP, subordinandola all’emanazione dei decreti attuativi che definissero i requisiti minimi delle polizze assicurative. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 182/2023, aveva confermato l’inammissibilità dell’azione diretta in assenza di tali decreti, rafforzando temporaneamente questa posizione. L’entrata in vigore del DM 232/2023, a partire dal 16 marzo 2024, ha risolto il contrasto, rendendo pienamente operativa l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione, come previsto dall’art. 12 della Legge Gelli-Bianco. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 26 agosto 2024, ha ribadito l’ammissibilità di tale azione nell’ATP, sottolineando che il coinvolgimento diretto dell’assicurazione rafforza la conciliazione, incentivandola a formulare offerte risarcitorie basate sulla consulenza tecnica. Tuttavia, il Tribunale di Roma (sentenza 15 marzo 2024) ha precisato che, per le azioni proposte prima del 16 marzo 2024, l’azione diretta rimane inammissibile, applicando il principio del tempus regit actum. Nella pratica, citare l’assicurazione nell’ATP presenta vantaggi significativi: consente al danneggiato di coinvolgere direttamente il soggetto economicamente solvibile, accelera la definizione stragiudiziale della controversia e garantisce che la consulenza tecnica sia opponibile all’assicurazione nel giudizio di merito, riducendo i tempi processuali. Tuttavia, permangono alcune criticità: le assicurazioni possono eccepire limitazioni contrattuali, come clausole di polizza non conformi al DM 232/2023, e l’adeguamento delle polizze ai nuovi requisiti è previsto entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, creando un periodo transitorio di incertezza. Inoltre, la giurisprudenza, come evidenziato dal Tribunale di Locri (sentenza 18 aprile 2024), consente di applicare l’azione diretta a errori medici commessi prima del 16 marzo 2024, purché l’azione sia proposta successivamente, offrendo così una tutela retroattiva parziale. In conclusione, la possibilità di citare direttamente l’assicurazione nell’ATP, resa pienamente operativa dal DM 232/2023, rappresenta un’evoluzione fondamentale per i danneggiati da responsabilità medica, favorendo l’efficienza processuale e la tutela dei loro diritti. Tuttavia, l’applicazione pratica richiede un’attenta valutazione delle tempistiche processuali e delle condizioni di polizza, con la giurisprudenza che continuerà a giocare un ruolo cruciale nel chiarire eventuali ambiguità residue.