Avvocato Stefano Bisognin a Padova

Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario


Informazioni generali

Sono l'avv. Stefano Bisognin, mi occupo di diritto tributario e difendo cittadini e imprese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Impositori sia in fase accertativa che processuale. Nell'ambito della mia esperienza ho seguito moltissimi contribuenti sempre con l'obiettivo di ottenere un risultato utile nell'ambito della gestione complessiva delle diverse situazioni. Infatti, considero importante approfittare delle diverse soluzioni che offre il diritto tributario, dall'autotutela, alle istanze di sgravio, ai condoni. Mi occupo inoltre delle ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato del Lavoro o dall'INPS.

Esperienza


Diritto del lavoro

Mi occupo di particolari tematiche relative alle ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato del Lavoro e dall'INPS relativamente ai rapporti tra aziende e lavoratori, per esempio inerenti le sanzioni per lavoro non regolarizzato o il pagamento dei contributi quota carico dipendenti.


Previdenza

Spesso all'accertamento tributario seguono atti di recupero da parte dell'INPS o degli altri enti previdenziali inerenti maggiori contributi. Tali atti spesso sono notificati prima che il contenzioso tributario sia concluso e la situazione fiscale definita. Mi occupo della difesa dei contribuenti tanto nella fase amministrativa del ricorso INPS che in quella giudiziale.


Diritto tributario

Mi occupo della difesa dei contribuenti sin dalle primissime fasi del loro rapporto con l'amministrazione finanziaria, come ad esempio il processo verbale della Guardia di Finanza o gli avvisi bonari. Seguo poi la fase accertativa e gli inviti ai fini del procedimento di adesione all'accertamento, nonchè la fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado. Ritengo che al di là del singolo atto ricevuto dal contribuente (ad esempio, una cartella di pagamento) sia fondamentale valutare la situazione complessiva per comprendere la difesa più efficace, che non necessariamente segue la strada del ricorso.



Referenze

Titolo professionale

Corso "Master Diritto Tributario Bilancio, Imposte dirette, Iva, Accertamento e Contenzioso"

24ORE Business School - 7/2021

Nel 2021 per aggiornarmi sulle ultime novità normative ho frequentato il corso tenuto dalla 24ORE Business School in ambito tributario, un'esperienza che si è rivelata molto utile e mi ha consentito un confronto interdisciplinare con colleghi e commercialisti sulle novità del settore.

Pubblicazione legale

Le diverse tipologie di atti tributari

Pubblicato su IUSTLAB

Un cittadino o un'azienda può ricevere la notifica di atti dell'amministrazione finanziaria molto diversi tra loro ed è importante comprenderne le differenze per tutelarsi al meglio. I più famosi sono senza dubbio gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento. I primi, sono atti che contengono una pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate, pretesa che viene motivata nel merito con un prospetto ricostruttivo dei maggiori imponibili recuperati. Concretamente, significa che l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia goduto di un reddito più alto e, siccome è tenuta a motivare tale affermazione, usa vari metodi per dimostralo. C'è il metodo analitico, che va a ricostruire la contabilità analizzando le varie voci. Spesso si tratta di un tipo di contestazione molto tecnica che riguarda la classificazione di un certo elemento come positivo o negativo, oppure il disconoscimento dello stesso. Vi è poi il metodo induttivo. L'Agenzia si vale di una serie di presunzioni legali stabilite per legge per attribuire al contribuente un reddito più alto sulla base di certi parametri. Questo avviene in casi particolari, specie quando l'esame della contabilità abbia evidenziato un forte grado di inattendibilità. A questo punto, per esempio, l'AdE potrebbe utilizzare un singolo dato in suo possesso (una particolare tipologia di costi, come le spese pubblicitarie o le materie prime) per ricostruire in modo astratto il reddito sul quale applicare le imposte. Questo avviene sulla base di indici e studi statistici prodotti dall'Agenzia, che spesso possono discostarsi molto dalla realtà. Vi sono infine degli accertamenti ibridi tra le precedenti due forme, i c.d. "analitici - induttivi" che, pur "salvando" una parte della contabilità, giudicata non del tutto inattendibile", utilizzano diverse presunzioni per fondare la pretesa erariale. L'avviso di accertamento può essere preceduto da un invito a mettersi in contatto con l'AdE per attivare il procedimento di accertamento con adesione. Si tratta di un procedimento che è volto a trovare un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per evitare il contenzioso. E' sempre bene rispondere e partecipare agli incontri coi funzionari, ma spesso l'adesione non è conveniente perchè c'è poco margine di manovra: per l'Ufficio ormai l'accertamento è concluso e si aspettano che, se il contribuente intende aderire, si "accontenti" di uno sconto sulle sanzioni, senza discutere troppo il merito. Ovviamente dipende dai casi, perchè potrebbero emergere dei grossi errori dell'Agenzia. Se l'avviso definitivo è stato notificato, si può aderire allo stesso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3, magari chiedendo una rateizzazione. In alternativa, si può proporre ricorso tributario. Se questo non avviene, l'accertamento si consolida e diventa irretrattabile. Dal 2011, poi, gli accertamenti sono esecutivi e l'Agenzia affiderà il proprio credito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che, dopo un avviso di presa in carico, potrebbe iniziare la riscossione forzata. La cartella di pagamento, poi, è un atto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che contiene anch'essa una pretesa economica, non necessariamente erariale, perchè potrebbe riguardare anche multe o tributi locali. E' formata sulla base del ruolo, cioè di un elenco di debitori e relativi debiti che viene compilato dall'Agenzia delle Entrate. Ogni contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione il proprio "estratto di ruolo", cioè la propria situazione debitoria. Si tratta di un semplice prospetto riepilogativo che non è di per sè impugnabile, tendenzialmente. Bisogna infatti aspettare la notifica della cartella, anche se esistono casi particolari. La cartella può essere impugnata per vizi propri in sede tributaria o dinanzi al giudice ordinario con diversi termini a seconda del tipo di credito che contiene. I vizi propri spesso riguardano la decadenza o prescrizione, oppure il pagamento integrale già avvenuto. In altri casi potrebbe essere mancata la regolare notifica degli avvisi di accertamento, pertanto il ricorso ha funzione "recuperatoria" e rimette in discussione in via eccezionale anche il merito della pretesa tributaria. Infine, alcune cartelle di pagamento sono a tutti gli effetti il primo atto tributario impugnabile. E' il caso dei c.d. "accertamenti formali", che sono generati automaticamente dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate quando rilevano che le imposte pagate sono inferiori a quelle che risultano dalla dichiarazione o disconoscono qualche costo o qualche credito di imposta in quanto non risulta dalla precedenti dichiarazioni o da altri documenti. In questo caso si riceve dapprima un "avviso bonario" con una sanzione e l'invito a regolarizzare la propria posizione. Tale avviso consente di rateizzare il debito, ma attenzione. Se si decade dalla rateizzazione verrà applicata una sanzione! Altrimenti, come detto, verrà notificata la cartella. In tutti i casi descritti, se non si paga e non si propone ricorso (con richiesta di sospensione, anche solo in sede amministrativa ove vi sia la possibilità), inizierà l'esecuzione forzata. Pertanto il pignoramento presso terzi (spesso ai conti correnti o nei confronti del datore di lavoro), oppure l'iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo. Vi sono poi altre tipologie di atti, come l'avviso di liquidazione, che riguarda le imposte ipocatastali, specie nel caso di compravendita di immobile. Siccome queste imposte sono applicate sul valore di vendita, può accadere che l'Agenzia ritenga che questo sia molto inferiore al valore di mercato e intenda quindi recuperarlo. Per questa ragione, notifica un atto che funziona come un avviso di accertamento e contiene la motivazione del maggior valore e quindi delle maggiori imposte richieste. Alcune particolari tipologie di sanzioni sono applicate autonomamente da un atto che accerti una maggiore imposta dovuta, il c.d. atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni. Vi sono infine le c.d. intimazioni di pagamento, che seguono la notifica delle cartelle quando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è riuscita a riscuotere nel corso degli anni ma vuole evitare la prescrizione del credito e avvisa che intende procedere nuovamente con l'esecuzione forzata. E' molto importante attivarsi sin da quando si riceve uno di questi atti, contattando un professionista senza lasciar decorre quelli che potrebbero essere termini non solo per l'impugnazione, ma anche per ottenere una rateazione vantaggiosa, o comunque per comprendere se si tratta di un atto che potrebbe diventare definitivo impedendo di contestarne il merito in un successivo momento. avv. Stefano Bisognin

Caso legale seguito

Definizione delle liti pendenti 2023

Legge di Bilancio 2023

Ho avuto modo di seguire diversi casi di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Si tratta di una misura che ha consentito ai contribuenti con contenziosi tributari di chiudere la propria posizione ottenendo significativi risparmi tra imposte e sanzioni rispetto a quanto sarebbe avvenuto con l'adesione all'avviso di accertamento. Tali risparmi hanno riguardato principalmente la caducazione di sanzioni ed interessi che insieme costituiscono una spesso una notevole parte del carico. Per le cause in Corte di Giustizia Tributaria di I grado, inoltre, l'adesione ha comportato uno "sconto" del 10% sull'importo capitale (quindi sulle imposte dovute). Altri casi particolari hanno invece riguardato cause inerenti le sole sanzioni con una differenziazione tra l'ipotesi in cui queste fossero da considerarsi "collegate al tributo" oppure "non collegate". Nonostante l'Agenzia delle Entrate non abbia offerto molta collaborazione a noi professionisti, posso affermare che ad oggi i casi che ho seguiti sono stati liquidati correttamente con piani di rateazione triennale e chiusura del contenzioso a spese compensate. Questo significa che i contribuenti hanno ottenuto un vantaggio notevole ed è stata eliminata l'alea del giudizio.

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Lo studio

Stefano Bisognin
Via Scardeone 25
Padova (PD)

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