Stefano Bonacina

Avvocato Penalista

Informazioni generali

L'Avv. Bonacina, fondatore di Bonacina Bussini Studio legale associato, si occupa principalmente di diritto penale da più di vent'anni. Ha conseguito la laurea nel 1999 presso l’Università degli Studi di Milano. É iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed a quello speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione ed alle giurisdizioni superiori. Dal 2001 al 2016 ha collaborato con l’Università degli Studi di Bergamo, quale cultore della materia e tutor di diritto penale e diritto penale dell’economia.

Esperienza


Diritto penale

Il mio Studio legale offre assistenza alle persone indagate, imputate, alle persone offese ed ai responsabili civili in ogni branca del diritto penale. Dopo la laurea, ho svolto per più di 15 anni l'attività di cultore della materia in diritto penale e penale commerciale c/o l'Università degli Studi di Bergamo. Nel corso di più di vent'anni di professione, ho acquisito una solida esperienza giudiziale nel trattare i reati societari, fallimentari, tributari, nonché quelli contro il patrimonio e la persona.


Diritto dell'informatica

Negli ultimi anni ho sviluppato forte interesse per i reati informatici e, oltre ad aver patrocinato in diversi procedimenti penali aventi ad oggetto tali reati, ho partecipato a numerosi eventi formativi sulla materia.


Diritto commerciale e societario

Esperienza pluridecennale nell'assistenza legale alle imprese nel campo del diritto societario, del recupero crediti nazionale ed internazionale, della contrattualistica, anche internazionale. nel 2025 ho frequentato e superato il Corso di perfezionamento in “Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”, organizzato dall'Università degli Studi di Milano –


Altre categorie

Cassazione, Violenza, Truffe, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Titolo professionale

Corso di perfezionamento in “Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale”

Università degli Studi di Milano - 3/2025

Il corso mi ha fornito approfondite conoscenze sulla prassi applicativa del D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla conoscenza dei fondamenti giuridici, all'articolazione e al funzionamento della responsabilità da reato degli enti, nonché alle caratteristiche strutturali e criminologiche dei reati-presupposto previsti dalla disciplina del D.Lgs. 231/2001, all'elaborazione dei modelli organizzativi, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta attuazione del modello organizzativo e sul suo puntuale aggiornamento.

Titolo professionale

Corso di specializzazione in Diritto Penale Minorile

Ordine degli Avvocati di Milano - 6/2025

Il Corso di specializzazione ha fornito una qualificata formazione nel settore della giustizia penale minorile, con approfondimenti teorici e pratici sulle peculiarità della disciplina normativa, nonché con l’analisi della giurisprudenza e la discussione casistica, consentendomi di acquisire la specifica preparazione nelle materie concernenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva e di iscrivermi nelle liste dei difensori dei minori dell’Ordine degli Avvocati di Milano .

Sentenza giudiziaria

Omesso Versamento IVA: il Tribunale di Milano assolve per impossibilità di far fronte al debito tributario dovuta a crisi di liquidità non imputabile all’imputato.

Sentenza n. 10133/24 il Tribunale di Milano, Sezione Seconda Penale

Il Tribunale di Milano ha: in primis escluso l’applicazione della causa di non punibilità della forza maggiore, applicabile solo nei casi di assoluta impossibilità e non di semplice difficoltà nel porre in essere il comportamento doveroso omesso; ribadito che la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza, poiché trattasi di ordinario rischio di impresa, ad eccezione della dimostrazione di aver adottato tutte le iniziative per provvedere al versamento del tributo, richiamando le rigorose condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esclusione della colpevolezza dovuta a crisi di liquidità del contribuente; ravvisato nel caso di specie tali condizioni: “Il prevenuto, infatti, ha posto in essere, per quanto emerge dai documenti prodotti dalla difesa, tutto quanto in proprio potere per poter corrispondere quanto dovuto all’Erario (…,) financo con le proprie risorse personali, non riuscendovi, tuttavia, per cause al medesimo non imputabili”; Tale decisione si allinea ad un precedente della medesima Sezione Penale del Tribunale meneghino (sentenza n. 6254/21) e ad altra sentenza della Sezione III Penale, sempre del Tribunale di Milano (sentenza n. 15528/23 – della quale ci eravamo già occupati Il Tribunale di Milano riconosce la rilevanza della crisi di liquidità ed assolve dal reato di omesso versamento I.V.A. (Art. 10 ter D.lvo n. 74/00) per inesigibilità soggettiva della condotta doverosa omessa. – BB Lex Come noto, il decreto legislativo n. 87/2024 ha previsto una disciplina ad hoc per le ipotesi di omesso versamento determinate da crisi di liquidità del contribuente all’art. 13 comma 3 bis D.lgs 74/2000. Tale nuova disposizione prevede espressamente che “i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”. Con la pronuncia in esame, tuttavia, alla luce della crisi di liquidità che aveva colpito la società e di tutte le azioni poste in essere dall’Imputato per farvi fronte, anche facendo ricorso alle proprie risorse personali, il Tribunale non ha applicato la nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 3 bis D.lgs 74/2000, ma ha escluso la colpevolezza dell’imputato, assolvendolo con formula piena.

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Lo studio

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