Pubblicazione legale
Spionaggio familiare: quando la gelosia diventa reato
Pubblicato su IUSTLAB
Che
la gelosia sia la tomba dell’amore è cosa nota. Che alcune condotte di
controllo del partner, dalle più innocenti a quelle patologiche, costituiscano
reato, forse meno. Vi
siete mai chiesti fin dove può spingersi un partner geloso? E se questo avesse
accesso a strumenti in grado di controllare ogni aspetto della nostra vita? In
alcuni casi si può addirittura parlare di gelosia patologica di tipo ossessivo,
che, grazie o per colpa delle tecnologie del XXI secolo può sfociare in
condotte, che possono essere definite cyberviolenze familiari . Negli
ultimi decenni vi è stata un’impennata di procedimenti penali che hanno avuto
ad oggetto condotte di controllo di varia natura sul partner. In effetti, i mezzi offerti dall’attuale tecnologia sono svariati: dall’ispezione o
intercettazione abusiva del telefono cellulare, del PC o del tablet, alla geo-localizzazione, al furto dei dati,
ecc.. Quando
si sospetta un tradimento del proprio partner, istintivamente si ricercano le
prove del misfatto. Il
primo apparecchio utile al geloso è sicuramente l’amato/odiato smartphone, che
accompagna per l’intera giornata le nostre attività. Oltre a contenere una
miriade di informazioni, lo smartphone è normalmente a portata di mano
dell’investigatore fai da te e spesso il partner ne ha condiviso pure le
credenziali d’accesso. Tuttavia
spiare il telefono del partner può integrare quantomeno il reato di accesso
abusivo ad un sistema informatico o telematico previsto dall’art. 615 ter c.p.
(punito con la reclusione da uno a cinque nella forma non aggravata), a nulla
rilevando la circostanza della precedente condivisione delle credenziali
d’accesso da parte del titolare. La giurisprudenza di legittimità è ormai
consolidata nel ritenere irrilevante “ la circostanza che le chiavi di
accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del
reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare
delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un
risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante
l'eventuale ambito autorizzatorio ” [1] .
Ovviamente
l’illiceità della condotta di spionaggio rileva anche per altri tipi di
hardware, quali pc o tablet. Lo
sa bene il marito che, per addurre prove rilevanti in sede di separazione,
aveva effettuato un accesso abusivo al profilo skype della moglie.
Nonostante il profilo fosse aperto sul p.c. e questo fosse in uno spazio comune
della casa, la condotta è stata ritenuta integrare il reato di accesso abusivo a sistema
informatico (art. 615 ter c.p.) e il delitto di violazione e sottrazione
di corrispondenza (art. 616 c.p.) [2] .
A
responsabilità penali andrà incontro anche il soggetto che controllerà il
partner con riprese visive o sonore nei luoghi di privata dimora (art. 615 bis
c.p. - interferenza illecite nella vita privata) [3] ;
che installerà spyware per intercettare comunicazioni telefoniche, informatiche
o telematiche (Art. 617 bis, quater e quinquies c.p.). Merita
un cenno, non fosse altro che per la spiccata fantasia, il caso del geloso che
nascose nell'automobile un cellulare, con risposta automatica, volto ad
intercettare le conversazioni effettuate dalla moglie. In questo caso, però, la
Suprema Corte non ha ritenuto sussistere alcun reato, poiché non furono captate
le conversazioni di entrambi gli interlocutori e, inoltre, l’auto non venne
considerata luogo di privata dimora [4] .
Sul
tema dello “spionaggio” familiare si è espressa anche la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, la quale, con una recente sentenza [5] ,
ha condannato la Romania per non aver correttamente qualificato le intrusioni
lesive della riservatezza informatica e della segretezza della corrispondenza
poste in essere da un soggetto che, dopo essersi introdotto abusivamente nel
computer dell’ex moglie, aveva avuto accesso ai suoi vari account, inclusi
quelli social , e ha acquisito i suoi dati e le sue immagini. La CEDU ha
ritenuto, infatti, che la condotta in esame dovesse essere riqualificata come
violenza domestica. Ma
i dati estrapolati dai dispositivi del partner posso essere prodotti per
fornire la prova di relazioni extraconiugali? In realtà, laddove l’acquisizione
delle prove avvenga in violazione di disposizioni penali, come nei casi sopra
descritti, la documentazione non può costituire elemento di prova, a
prescindere della sua rilevanza. Si tratta, infatti, di prove illecite che non
possono essere valutate in positivo se indicate come elemento di accusa. Esse
potranno essere invece valutate in giudizio solo quando funzionali al diritto
di difesa. In conclusione, la gelosia o la semplice
curiosità nei confronti del nostro partner potranno costare care e, oltre ad
essere moralmente discutibili, potranno spingere a commettere diversi reati. Stefano Bonacina – Riproduzione riservata
[1] Cass. Pen.
Sez. V, n. 72/2020.
[2] Tribunale di Milano, GIP Manzi,
ord. 17 aprile 2013.
[3] E’ il
caso del soggetto che registra, ad insaputa del partner, la conversazione
telefonica che intercorre fra quest’ultimo ed un soggetto terzo nelle mura
domestiche (Cass. Sez. V n. 35681/2014).
[4] Cass.
Pen. Sez. V, n. 28251/09.
[5] Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, Buturuga c. Romania , ricorso n. 56867/15, 11 febbraio 2020.