Avvocato Stefano Brustia a Roma

Stefano Brustia

"Avvocato di diritto commerciale", "Avvocato franchising", "Avvocato dello sport"

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The Application of Good Faith in the Execution of Franchising and Distribution Agreements under Italian Law

Scritto da: Stefano Brustia - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Introduction

Good faith is a fundamental principle of Italian contract law, enshrined in Articles 1175 and 1375 of the Civil Code. It requires that parties to a contract act with loyalty and fairness at all stages, from its formation to its execution. This principle is of particular relevance in the context of franchising and distribution contracts, where the relationships between the parties can be characterised by a significant imbalance of bargaining power. Furthermore, Article 9 of Law No. 192/1998 establishes a prohibition on the exploitation of economic dependence. This legislation offers specific protection for the weaker party in a contractual relationship, such as a franchisee or distributor.

The implementation of good faith in the performance of franchising and distribution contracts

  • Franchising contracts: In the context of franchising contracts, the principle of good faith entails a mutual obligation on the part of the franchisor and the franchisee to collaborate in a fair and transparent manner, with a view to ensuring the success of the business. It is the responsibility of the franchisor to provide the franchisee with the necessary support, including training, assistance, and updates, in order to ensure the latter's ability to operate efficiently. Conversely, the franchisee is bound by the terms of the franchise agreement and is obliged to adhere to the franchisor's operational standards and directives. A breach of good faith may occur, for instance, if the franchisor imposes onerous contractual conditions or unilaterally modifies the economic terms of the contract without justification.
  • In the context of distribution contracts, the principle of good faith is of particular significance. In the context of distribution contracts, the concept of good faith translates into a duty of cooperation between the supplier and the distributor. It is the responsibility of the supplier to ensure the uninterrupted provision of goods and services and to refrain from any actions that would impede the distributor's ability to conduct business operations. Conversely, the distributor is bound by contract to engage in the active and diligent promotion of the supplier's products. A breach of good faith may occur, for example, if the supplier unjustifiably interrupts supplies or imposes disadvantageous commercial terms on the distributor.

The prohibition of economic dependence abuse under Article 9 of Law No. 192/1998

Article 9 of Law No. 192/1998 introduces the prohibition of economic dependence abuse, which occurs when one party exploits its dominant position to impose unjustified or burdensome contractual conditions on the other party, who finds itself in a situation of economic dependence. Economic dependence arises when a party, despite maintaining formal autonomy, is unable to access viable commercial alternatives and is therefore compelled to accept unfavorable contractual terms.

Demonstrating Economic Dependence

To demonstrate a situation of economic dependence, it is necessary to prove that one party lacks valid commercial alternatives in the market. Indicators of economic dependence include:

  • High initial investment costs: If the franchisee or distributor has made significant investments to start the business, they may find themselves in a situation of economic dependence on the franchisor or supplier.
  • Exclusivity obligations: If the franchisee or distributor is required to terminate relationships with other suppliers or brands, this could limit their contractual freedom and create a situation of dependence.
  • Inability to find satisfactory alternatives in the market: If the franchisee or distributor does not have access to alternative suppliers or brands that can offer similar conditions, they may be in a situation of economic dependence.

Economic Dependence Abuse

Economic dependence abuse occurs when one party exploits the other party's dependence to impose unjustified or burdensome contractual conditions. Some examples of abuse include:

  • Imposition of excessively burdensome contractual conditions: For instance, a franchisor requiring the franchisee to purchase goods or services at prices higher than market rates, exploiting its dominant position.
  • Unjustified refusal to renew the contract: If the franchisor or supplier refuses to renew the contract without valid reason, knowing that the franchisee or distributor has no commercial alternatives, this could constitute economic dependence abuse.
  • Arbitrary interruption of supplies: In the case of distribution contracts, a supplier who unjustifiably interrupts supplies, leaving the distributor without products to sell, could be accused of economic dependence abuse.

The unilateral imposition of detrimental changes by one party to a contract may be considered an act of economic dependence abuse

The unilateral imposition of detrimental changes by the franchisor or supplier may be regarded as an act of economic dependence abuse, particularly if such changes are implemented without justification and in a context where the franchisee or distributor lacks viable commercial alternatives. For example, a franchisor who unilaterally modifies the economic terms of the contract, requiring the franchisee to assume additional costs or reduce profit margins, could be accused of economic dependence abuse if the franchisee is in a situation of economic dependence and unable to readily exit the contract or identify viable alternatives in the market.

The Legal Ramifications of Breaches of Good Faith and Economic Dependence Abuse

A breach of good faith in the execution of a contract can have significant legal consequences. In the event of a breach, the aggrieved party may seek the termination of the contract on the grounds of non-performance, provided that the breach is of a serious nature and undermines the contractual balance. Moreover, the aggrieved party may seek redress for damages incurred as a result of the other party's unfair conduct.

In the event of economic dependence abuse, the aggrieved party may petition for the nullification of the offending contractual clauses and seek damages. The case law has established that economic dependence abuse can also be regarded as a contravention of the principle of good faith when one party exploits its dominant position to impose unjustified or onerous contractual conditions.

Conclusion

Good faith is a fundamental principle that permeates the execution of franchising and distribution contracts, requiring the parties to act with loyalty and fairness. Article 9 of Law No. 192/1998, which introduces the prohibition of economic dependence abuse, provides additional protection for weaker parties, preventing one party from exploiting its dominant position to impose unjustified or burdensome contractual conditions. The unilateral imposition of detrimental changes can certainly constitute economic dependence abuse, especially if the franchisee or distributor is in a situation of economic dependence and lacks valid commercial alternatives.

Stefano Brustia - Lawyer at the Rome Bar


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The information contained in this article is general in nature and does not constitute legal advice. 




Avv. Stefano Brustia - "Avvocato di diritto commerciale", "Avvocato franchising", "Avvocato dello sport"

L'avvocato Brustia si è laureato con pieni voti presso l'Università degli Studi di Pavia nel 2000. È iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 2004. Opera prevalentemente nell'ambito del diritto commerciale, immobiliare e del diritto dello sport. Ha inoltre maturato una significativa esperienza nel settore degli arbitrati, assistendo come avvocato clienti italiani e stranieri in procedimenti arbitrali internazionali (ICC, TAS e CAM).




Stefano Brustia

Esperienza


Franchising

In ambito giudiziale, fornisco soprattutto assistenza a ex franchisee; in ambito stragiudiziale, ho pure curato la predisposizione di contratti di affiliazione commerciale per imprese operanti nei settori della ristorazione, abbigliamento ed intermediazione immobiliare.


Diritto immobiliare

Fornisco assistenza e consulenza legale a privati e/o imprese su questioni relative all'ambito immobiliare. In questo specifico settore, nel corso dell'ultimo anno, sono stato coinvolto soprattutto nel contenzioso legato ai c.d. bonus edilizi sto assistendo assistendo soprattutto privati e condomini nelle dispute contro "general contractor", imprese edili e professionisti che non hanno correttamente adempiuto agli impegni contrattuali da loro assunti verso la committenza.


Diritto dello sport

Come avvocato, note personalità del mondo dello sport e primarie istituzione sportive in contenziosi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna e altri importanti organi di giustizia delle federazioni sportive internazionali (la International Court of Appeal della FIA, il Basketball Arbitral Tribunal della FIBA, la International Court of Appeal della UIM, ecc.).


Altre categorie:

Antitrust e concorrenza sleale, Marchi, Contratti, Tutela del consumatore, Diritto condominiale, Sfratto, Locazioni, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Recupero crediti, Diritto internazionale ed europeo, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Arte e beni culturali, Industria dell'intrattenimento, Diritto dell'informatica, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

La convocazione dell’assemblea condominiale tramite posta elettronica ordinaria: Normativa e possibili implicazioni

Pubblicato su IUSTLAB

Introduzione La Convocazione dell’Assemblea Condominiale tramite E-mail: Normativa e Possibili Implicazioni La convocazione dell’assemblea condominiale è un momento fondamentale per la gestione del condominio. La legge italiana stabilisce requisiti rigidi per assicurare che ogni condomino sia informato in tempo utile e possa partecipare alle decisioni comuni. Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecnologie, è emerso il quesito se sia possibile utilizzare l’e-mail ordinaria per convocare l’assemblea condominiale, uno strumento rapido ma la cui validità giuridica è controversa. Le modalità di convocazione previste dalla legge L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, al terzo comma, indica in modo tassativo le modalità con cui deve avvenire la convocazione dell’assemblea condominiale: raccomandata, PEC (Posta Elettronica Certificata), fax o consegna a mano. Questi strumenti garantiscono la certezza della ricezione da parte del destinatario, un elemento essenziale per la validità della convocazione. Non viene invece menzionata la e-mail ordinaria, il che rende il suo utilizzo, in linea di principio, non conforme alla normativa. La validità della convocazione via e-mail Nonostante l’assenza di un’esplicita previsione normativa, la giurisprudenza ha fornito alcune aperture per l’utilizzo dell’e-mail ordinaria in specifiche circostanze. La Corte d'Appello di Brescia ha stabilito che la convocazione tramite e-mail ordinaria è legittima se è stato il condomino stesso a richiedere tale modalità. In questo caso, il condomino non può successivamente contestare la mancanza di prova della ricezione dell’e-mail, avendo accettato espressamente tale mezzo di comunicazione (Corte d'Appello di Brescia, n. 1651/2023). In un orientamento simile, il Tribunale di Roma ha affermato che la partecipazione del condomino all’assemblea, dopo aver ricevuto la convocazione via e-mail ordinaria, può sanare eventuali irregolarità della convocazione. In pratica, se un condomino partecipa all’assemblea e vota senza contestare la modalità di convocazione, si presume che abbia comunque avuto conoscenza della riunione, e quindi la convocazione può considerarsi valida (Trib. Roma, n. 7545/2023). La prova della ricezione Un aspetto cruciale nell’utilizzo dell’e-mail ordinaria riguarda la prova della ricezione. Mentre strumenti come la PEC o la raccomandata forniscono una garanzia giuridica della ricezione, l’e-mail ordinaria non offre la stessa certezza. In caso di contestazione da parte di un condomino, chi ha convocato l’assemblea deve essere in grado di dimostrare che la convocazione è stata effettivamente ricevuta. La giurisprudenza ha ribadito che, se non si può garantire la ricezione della comunicazione, la convocazione tramite e-mail ordinaria potrebbe essere considerata nulla (Trib. Tivoli, n. 2666/2023). Il consenso del condominio Un’altra possibilità per l’utilizzo dell’e-mail ordinaria è l’accordo unanime dei condomini. Se tutti i condomini accettano espressamente di essere convocati tramite e-mail ordinaria, tale modalità potrebbe essere utilizzata senza incorrere in problemi legali. Tuttavia, ciò richiede che la decisione venga formalizzata, ad esempio, con una delibera approvata in assemblea o con una modifica al regolamento condominiale. Anche in questo caso, è necessario rispettare i limiti imposti dall’art. 72 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, che sancisce l’inderogabilità dell’art. 66, salvo il consenso unanime del condominio. Conclusioni In sintesi, la convocazione dell’assemblea condominiale tramite e-mail ordinaria, pur non essendo espressamente prevista dalle disposizioni normative, può essere considerata valida in determinate circostanze. La giurisprudenza ha mostrato un’apertura verso questa modalità quando il condomino la richiede espressamente o partecipa all’assemblea senza sollevare obiezioni. Tuttavia, è fondamentale poter dimostrare la ricezione della convocazione per evitare contestazioni future. Pertanto, è buona prassi continuare a utilizzare strumenti che garantiscano la prova di ricezione, come la PEC o la raccomandata, o assicurarsi che vi sia un consenso unanime da parte dei condomini all’uso dell’e-mail ordinaria. Stefano Brustia - Avvocato del foro di Roma

Pubblicazione legale

Installazione di impianti fotovoltaici sul lastrico solare condominiale da parte di singoli condomini: norme e iter autorizzatorio

Pubblicato su IUSTLAB

Introduzione Negli ultimi anni, l'installazione di impianti fotovoltaici da parte dei singoli condomini sul lastrico solare condominiale ha guadagnato rilevanza, grazie all’incremento dell’attenzione verso le energie rinnovabili. La normativa italiana ha cercato di semplificare l'iter burocratico per favorire tali installazioni, garantendo al contempo la tutela dei diritti degli altri condomini e la corretta gestione delle parti comuni. Normativa di riferimento L'installazione di impianti fotovoltaici destinati a servire una singola unità immobiliare all'interno di un condominio è disciplinata dal codice civile, che consente al singolo condomino di utilizzare parti comuni dell'edificio per installare tali impianti. Questo può avvenire sul lastrico solare o su altre superfici comuni, purché l'uso non comprometta i diritti degli altri condomini e non alteri la destinazione d'uso delle parti comuni. Il principio cardine è che l'installazione non deve pregiudicare il diritto di ogni condomino di fare un uso paritetico delle parti comuni. In altre parole, l'impianto fotovoltaico non deve escludere gli altri condomini dall'uso della medesima superficie, né deve alterarne la destinazione d’uso. Iter autorizzatorio: comunicazione all'amministratore Una delle questioni più discusse riguarda l'iter autorizzatorio per l'installazione dell'impianto. Non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, salvo casi particolari. Il condomino interessato deve semplicemente comunicare il progetto all'amministratore del condominio, indicando le modalità tecniche e le caratteristiche dell’installazione. L'assemblea condominiale potrà intervenire solo se l'installazione richiede modifiche significative delle parti comuni o qualora si rendano necessarie disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori, per garantire la sicurezza, la stabilità o il rispetto del decoro architettonico dell'edificio. In questi casi, l'assemblea può deliberare con le maggioranze previste dal codice civile, ma non può opporsi all'installazione se questa rispetta i requisiti di legge. Ripartizione della superficie del lastrico solare Un aspetto importante riguarda la questione della ripartizione della superficie del lastrico solare. La normativa non impone che l'uso del lastrico solare debba essere proporzionato ai millesimi di proprietà del singolo condomino. Ciò significa che il condomino può utilizzare una porzione del lastrico per installare l'impianto, anche se questa non corrisponde strettamente alla sua quota millesimale. Tuttavia, l'uso della superficie comune deve essere fatto nel rispetto del principio di parità. Questo implica che, se anche altri condomini volessero utilizzare la stessa superficie per installare impianti simili, dovrà essere garantita una ripartizione equa dello spazio. L'installazione non può quindi impedire agli altri condomini di fare un uso analogo del lastrico solare. Condizioni e limitazioni Per garantire una corretta gestione dell'installazione e prevenire conflitti tra condomini, è necessario rispettare alcune condizioni e limitazioni: Non alterazione della destinazione d'uso del lastrico solare: l'installazione dell'impianto non deve impedire l'uso del lastrico per altre destinazioni già in atto, come ad esempio l'uso come terrazza o spazio comune per stendere. Rispetto della sicurezza e del decoro architettonico: l'impianto non deve compromettere la stabilità e la sicurezza dell'edificio, né danneggiarne l'aspetto estetico. Qualora vi siano dubbi in merito, l’assemblea potrebbe richiedere l’adozione di specifiche cautele o prescrizioni. Minimi pregiudizi per le parti comuni e per i diritti degli altri condomini: l’intervento deve essere eseguito in modo da arrecare il minor disagio possibile agli altri condomini e non deve pregiudicare il godimento delle parti comuni. Conclusioni L'installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare condominiale da parte di un singolo condomino è una pratica consentita e incoraggiata dalle normative italiane, a patto che vengano rispettati alcuni principi fondamentali. Non è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, salvo che l'intervento non comporti modifiche rilevanti delle parti comuni. Il condomino interessato deve comunicare il progetto all'amministratore, che è tenuto a verificare il rispetto delle norme. L'uso del lastrico solare non è limitato ai millesimi di proprietà, ma deve comunque rispettare il diritto degli altri condomini a fare un uso paritario della superficie comune. Stefano Brustia - Avvocato del foro di Roma

Pubblicazione legale

La qualificazione dei contratti relativi ai negozi dei centri commerciali: Affitto di ramo d'azienda o locazione?

Pubblicato su IUSTLAB

Introduzione Con la sentenza n. 3888 del 17 febbraio 2020 la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande importanza pratica, ossia la distinzione tra il contratto di affitto di ramo d'azienda e il contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, con particolare riferimento ai locali situati all'interno dei centri commerciali. La corretta qualificazione di tali contratti è cruciale, poiché determina l'applicazione delle norme imperative poste a tutela del conduttore, come quelle previste dalla legge n. 392 del 1978. I criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3888/2020 L a Corte di Cassazione ha chiarito che la qualificazione di un contratto come affitto di ramo d'azienda o locazione di immobile ad uso commerciale non può basarsi esclusivamente sul nomen iuris attribuito dalle parti, ma deve essere effettuata in base alla sostanza del rapporto contrattuale. In particolare, la Corte ha individuato due criteri fondamentali per distinguere le due fattispecie: L'organizzazione preesistente : Perché si possa parlare di affitto di ramo d'azienda, è necessario che il complesso di beni oggetto del contratto sia già organizzato e idoneo a costituire un'azienda o un ramo di essa. In altre parole, deve esistere una struttura organizzativa preesistente che consenta l'esercizio immediato di un'attività economica. Se tale organizzazione manca, non si può parlare di affitto di ramo d'azienda, ma di locazione di immobile. La centralità dell'immobile : Nel caso in cui l'immobile oggetto del contratto rivesta un ruolo centrale e gli eventuali beni accessori (come attrezzature o licenze) siano strumentali all'utilizzo dell'immobile stesso, il contratto deve essere qualificato come locazione di immobile ad uso commerciale. Questo criterio è particolarmente rilevante nei centri commerciali, dove spesso i contratti vengono qualificati come affitti di ramo d'azienda, ma in realtà riguardano principalmente l'utilizzo di un immobile. La prevalenza dell'elemento immobiliare Un aspetto cruciale della sentenza è la prevalenza dell'elemento immobiliare. La Corte ha sottolineato che, se l'immobile è lo stato grezzo o privo delle attrezzature necessarie per l'esercizio di un'attività economica, non può configurarsi un affitto di ramo d'azienda. In tali casi, il contratto deve essere qualificato come locazione di immobile ad uso commerciale, soggetto alle norme imperative della legge n. 392 del 1978. Un esempio concreto di questa applicazione è stato fornito dalla Corte in relazione a un caso in cui il locale oggetto del contratto era privo di attrezzature e autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio di un'attività commerciale. In tale contesto, la Corte ha ritenuto che non fosse possibile configurare un complesso organizzato di beni e, di conseguenza, ha qualificato il contratto come locazione di immobile. Le conseguenze della qualificazione del contratto La qualificazione del contratto come locazione di immobile ad uso commerciale comporta l'applicazione delle norme imperative della legge n. 392 del 1978, che prevede una serie di tutele a favore del conduttore. Tra queste, le più rilevanti sono: - Durata minima del contratto : La legge n. 392/1978 stabilisce che i contratti di locazione commerciale devono avere una durata minima di sei anni, rinnovabili per altri sei anni, salvo specifiche eccezioni. - Diritto di prelazione : Il conduttore ha il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile locato. - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale : Al termine del contratto, il conduttore ha diritto a un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, qualora l'attività svolta nell'immobile abbia creato un valore aggiunto. Al contrario, se il contratto viene qualificato come affitto di ramo d'azienda, tali tutele non si applicano, poiché l'oggetto del contratto non è un immobile, ma un complesso organizzato di beni destinati all'esercizio di un'attività economica. Conclusione La sentenza n. 3888/2020 della Corte di Cassazione ha fornito criteri chiari per distinguere tra affitto di ramo d'azienda e locazione di immobile ad uso commerciale, con particolare riferimento ai locali dei centri commerciali. La qualificazione dipende dalla presenza o meno di un complesso organizzato di beni idonei a costituire un'azienda. Se l'elemento prevalente è l'immobile e i beni accessori sono strumentali al suo utilizzo, il contratto deve essere qualificato come locazione di immobile, con conseguente applicazione delle tutele previste dalla legge n. 392 del 1978. Le informazioni contenute nel presente articolo hanno carattere generale e non intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale.

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